Capitolo 12: Lo sfascio delle istituzioni: Il "caso" dei plenum mancanti
All’inizio degli anni 2000, due violazioni della Costituzione minano il funzionamento di organi costituzionali di primaria importanza. Il primo grave vulnus riguarda la mancata elezione da parte del Parlamento, per 17 mesi, dei giudici costituzionali di sua spettanza. Il secondo è costituito dal mancato plenum della Camera dei deputati nella XIV legislatura.
12.1 Corte costituzionale
La Costituzione (articolo 135) è tassativa nel fissare in 15 i membri di cui si compone la Corte costituzionale. Accade invece che la Consulta operi e deliberi con soli 13 membri e, quindi, in assenza del plenum costituzionale dal 21 novembre 2000 al 24 aprile 2002, da quando cioè scadono il mandato del presidente Cesare Mirabelli e del vice-presidente Francesco Guizzi.
E’ al Parlamento, in seduta comune, che spetta di reintegrare il plenum. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea per i primi due scrutini; la maggioranza dei tre quinti a partire dal quarto scrutinio. Il Parlamento si riunisce ben 19 volte, ma ogni tentativo naufraga sull’impossibilità di trovare un accordo tra i partiti e le coalizioni. Solo il 24 aprile 2002, i due giudici costituzionali sono finalmente eletti. Per ottenere questo risultato sono occorsi 7 giorni di sciopero della fame e della sete di Marco Pannella, nell’ambito di un’iniziativa nonviolenta che prosegue successivamente per il reintegro del plenum della Camera dei deputati.
La storia si ripete nel 2008, quando il giudice costituzionale Romano Vaccarella si dimette il 4 maggio 2007 e il plenum della Corte rimane vacante per oltre diciassette mesi. Sarà sostituito da Giuseppe Frigo, eletto giudice costituzionale il 21 ottobre 2008, alla fine di una lunghissima trattativa tra i partiti e 22 votazioni del Parlamento andate a vuoto.
12.2 Camera dei deputati
La Costituzione (articolo 56) sancisce che la Camera dei deputati sia composta da un numero fisso di 630 membri e prescrive che neppure un solo seggio resti vacante nel corso dell’intera legislatura: lo si desume dalla lettera della norma, ma anche dalla giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità dei referendum elettorali.
La legge elettorale del 1993 prevede che l’elezione dei membri della Camera dei deputati avvenga in collegi uninominali per un numero pari al 75 per cento del totale, ma anche in circoscrizioni proporzionali (con liste plurinominali bloccate) per il restante 25 per cento dei seggi. Le liste presentate dai partiti nelle circoscrizioni possono essere collegate, con un legame espresso e formale, a candidature dei collegi uninominali. All’attribuzione dei seggi per la quota proporzionale hanno diritto solo le liste che in ambito nazionale hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti (soglia di sbarramento).
Accade che le due più importanti coalizioni, per arginare gli effetti di un meccanismo ulteriore - che sottrae voti nella quota proporzionale alle liste collegate a un candidato risultato vincente nella quota maggioritaria - colleghino diversi candidati, nei collegi uninominali considerati vincenti, a cosiddette “liste civetta” della quota proporzionale, create ad hoc confidando nel fatto che non prenderanno parte alla ripartizione dei seggi nella quota proporzionale, non raggiungendo il quorum del 4 per cento.
Nelle elezioni del 13 maggio 2001, l’utilizzo di queste liste “fantasma” crea un problema a Forza Italia, che nella quota proporzionale raccoglie il 29,5 per cento dei voti su scala nazionale: i seggi assegnati sono maggiori rispetto al numero di candidati presenti nelle sue liste. La legge prevede in questo caso che i seggi per i quali non ci sono candidati, siano attribuiti ai “migliori perdenti” nei collegi uninominali collegati alla lista che ha superato lo sbarramento del 4% nella circoscrizione proporzionale, ma FI non ha candidati collegati, se non a “liste civetta” che non hanno raggiunto il quorum.
A questo punto, sempre secondo la legge, i seggi non attribuiti vanno ridistribuiti alla lista stessa nella quota proporzionale, dove essa ha ottenuto i maggiori resti, naturalmente nel caso vi siano non eletti. In tal modo, 5 dei 7 candidati mancanti per FI sono recuperati nelle circoscrizioni Marche, Emilia-Romagna, Puglia e Lazio 1 (due seggi).
Rimangono però ancora da attribuire due seggi e l’Ufficio centrale elettorale presso la Corte di Cassazione ripartisce fra le altre liste sopra il quorum i seggi non assegnati; cosicché, viene attribuito un seggio ulteriore ai Ds e alla Margherita. Accade quindi che “obbedendo” a questo regolamento i voti di cittadini espressi per Forza Italia servano a eleggere due parlamentari di partiti differenti e, addirittura, appartenenti alla coalizione avversaria.
Ma anche questo non basta a completare il plenum della Camera, perchè 4 candidati di FI sono già proclamati eletti sia nell’uninominale, sia in una o più circoscrizioni proporzionali, mentre altri 3 sono eletti in più di una circoscrizione proporzionale, situazione questa diversa da quella già “risolta” dalla Cassazione. Così in totale sono 11 i seggi “rimasti vacanti”, per i quali si devono individuare i “subentranti”.
La Giunta delle elezioni della Camera è incaricata di sbrogliare la complicata matassa; trascorrono le settimane e i mesi, ma non si riesce a trovare alcuna soluzione, fino a quando Marco Pannella non solleva pubblicamente la questione con uno sciopero della fame e della sete, iniziativa che segue cronologicamente ma che è strettamente legata a quella per denunciare l’altro mancato plenum, quello della Consulta.
La Camera dei deputati esce dalla sua inerzia e, il 15 luglio 2002, stabilisce di mantenere definitivamente l’assenza di plenum, data la difficoltà riscontrata nell’assegnare gli 11 seggi vacanti (diventati nel frattempo 12 per la morte di un deputato di FI eletto al proporzionale). Lo stato di illegalità permane, ma almeno lo si riconosce ufficialmente, e si prende atto formalmente che non si è in grado di risolverlo.