Giustizia: in dirittura il decreto del ministro Cancellieri, obiettivo: a casa 4mila detenuti

Porte del carcere pronte ad aprirsi per chi, in custodia cautelare, deve estinguere una condanna inferiore ai tre anni. Decurtazione (ulteriore) dello sconto di pena per la liberazione anticipata: scende da 45 a 60 giorni pei ogni semestre di permanenza dietro le sbarre. E, per specifiche categorie di detenuti non pericolosi, nonché per i tossicodipendenti che non si siano macchiati di gravi reati, via libera all’assegnazione “a titolo volontario all’esecuzione di progetti di pubblica utilità”.
E pronto il decreto, che approderà nel Consiglio dei ministri della fine di questa settimana, con cui il Guardasigilli Annamaria Cancellieri intende sulla linea del suo predecessore Paola Severino (che aveva già stilato dei capitoli) alleviare il dramma del sovraffollamento nelle prigioni italiane: al 15 maggio, infatti, il totale dei reclusi è di 65 mila 891, di cui circa 23 mila stranieri e 18 mila 821 in eccesso rispetto alla capienza regolamentare in 206 strutture. E la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente condannato il nostro paese (dando un anno di tempo per risolvere il fenomeno), sottolineando la violazione dei diritti dei carcerati, trattenuti in spazi particolarmente angusti.
Il testo si prefigge di diminuire la popolazione carceraria di 3.500-4.000 unità, secondo le prime stime (quindi, gli effetti, considerata la mole di detenuti, non sarebbero ad oggi pienamente risolutivi del problema), e punta ad alleggerire progressivamente la liberazione anticipata per coloro che daranno prova di volere partecipare ad un processo rieducativo: la riduzione del periodo, infatti, aumenta da 45 a 60 giorni per ogni sei mesi trascorsi in carcere. C’è, poi, la facoltà di “congelare” l’esecuzione della pena nei casi di detenzione domiciliare, in cui la pena non oltrepassi i 4 anni, così come si allarga il perimetro che comprende la possibilità di destinare il lavoro dei carcerati a opere utili alla collettività, prevedendo che specifiche categorie di detenuti non pericolosi possano cimentarsi in attività in base a “programmi aggiornati con frequenza semestrale e trasmessi al magistrato di sorveglianza”.
Infine, quando la pena residua da scontare, computando le detrazioni per buona condotta, non superi i 3 anni, o i 6 per i reati commessi da persone dipendenti dalla droga, il pm è tenuto a trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda “senza ritardo con ordinanza” alla riduzione della pena; stesso meccanismo, si legge nel provvedimento dei tecnici di via Arenula, riguardo alla custodia cautelare, per la quale si stabilisce che il pm debba trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza “per la decisione sulla liberazione anticipata”.
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