Intimidazione e disinformazione sui cattolici

ROMA
Che la denuncia del cardinale Angelo Bagnasco delle «impressionanti cifre dell`evasione fiscale» provocasse questa reazione da parte del segretario dei radicali italiani («il cardinale non può stigmatizzare l`evasione fiscale se prima non rinuncia alle agevolazioni ....») può non sorprendere, ma sorprende che sia stata ripresa in modo così clamoroso dalla rete e da tanta stampa. Mi sarei atteso invece parole di apprezzamento per una posizione netta e giusta, in un momento in cui il Paese sente di dovere preliminarmente condividere un giudizio morale solido su cui poggiare scelte e responsabilità politiche non elusive in primo luogo del dato di realtà. Ne è seguita al contrario una aggressione alla Chiesa, di carattere oggettivamente intimidatorio, per di più fondata su una vera e propria disinformazione, utilizzata e intenzionalmente indotta. Intanto facendo confusione fra Vaticano e Chiesa italiana, ben sapendo che la competenza dello Stato italiano riguarda solo la seconda, essendo il primo un altro stato su cui non può interferire l`ordinamento tributario italiano. Entriamo nel merito. Per quanto riguarda l`Ici si contesta la norma che prevede l`esenzione per gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono attività «destinate esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ..... (articolo 7, cl, lettera I del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)». Gli immobili sono dunque esenti solo se utilizzati da enti non commerciali e se destinati totalmente all`esercizio esclusivo di una o più tra le attività indicate. Si tratta di un`esenzione riservata non solo alla Chiesa cattolica, ma a tutte le confessioni e a tutti gli enti non commerciali come ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni di volontariato, le onlus, le fondazioni, le proloco, le aziende sanitarie, e gli enti pubblici territoriali in genere. L`esenzione richiede che l`intero immobile sia destinato ad attività non commerciali (sono esclusi quindi alberghi, ristoranti, negozi, librerie) pena la perdita dell`agevolazione: non è vero dunque che basti inserire una cappella in un immobile per godere del beneficio. Lo stesso discorso vale per l`Ires, nel senso che l`articolo 6 del dpr 60/1973 prevede l`esenzione per: a) gli enti di assistenza sociale, gli enti ospedalieri, eccetera; b) le scuole, le fondazioni, le accademie, gli istituti scientifici, eccetera; c) gli istituti per le case popolari. Analogo ragionamento si deve fare per la stampa cattolica non destinataria di un contributo specifico ma di quanto è previsto per tutte le pubblicazioni dalla legge di sostegno all`editoria. Ho voluto intenzionalmente rinunciare ad ogni valutazione sull`utilità sociale delle numerose attività assistenziali beneficiarie delle agevolazioni come la Caritas (mense, centri di assistenza, solidarietà internazionale) o la fittissima rete delle parrocchie (scuole per l`infanzia, assistenza agli anziani, o - per dire solo di un servizio divenuto oggi indispensabile per la generalità delle famiglie che non sanno a chi rivolgersi per la cura dei figli nel tempo extrascolastico - i campi gioco estivi), che sollevano gli enti locali e lo Stato da spese ben superiori alle esenzioni di cui abbiamo parlato. Mi sono limitato a contestare l`assurdità di una polemica costruita sul presupposto falso di un "privilegio" che non vedo, poiché le agevolazioni concesse a taluni immobili, come ho dimostrato, non riguardano solo gli enti ecclesiastici, ma la generalità delle istituzioni che non svolgono attività commerciali. E, allora, di cosa si sta discutendo?
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