Giustizia: Legge Pinto; ci sono 340 mln di indennizzi arretrati, ma il ministero ne ha a disposizione soltanto 50

Dalla Rassegna stampa

Nota 11 luglio 2013 - Legge 89/2001. Pagamento da parte del Ministero della giustizia degli indennizzi. Ministero della giustizia. Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Oggetto: Legge n. 89 del 2001. Pagamento da parte del Ministero della Giustizia degli indennizzi.
Al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), nei quali il Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della citata legge stessa, provvede il medesimo Ministero con il capitolo a ciò deputato 1264 (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento degli Affari della Giustizia.
Tale capitolo è stato fino al 2012 incrementato mediante prelievo dal capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (“Fondo da ripartire per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi di equa riparazione” - spese obbligatorie).
Stante la disposizione contenuta nella stessa legge 89/2001, secondo cui “L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili”, il relativo stanziamento a favore della Giustizia è stato effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze una volta all’anno e con notevole ritardo (solitamente tra aprile e luglio) e in entità mai sufficiente né alla liquidazione dei decreti emessi nell’anno in corso né all’azzeramento del debito arretrato (nel 2011 e nel 2012 lo stanziamento è stato pari a circa il 10% del debito accumulato).
Con l’anno 2013, per la priva volta, la Legge di bilancio ha stabilito a favore della Giustizia una assegnazione di fondi sul capitolo 1264, peraltro in quantità ancora del tutto insufficiente (50 milioni di euro) rispetto all’entità del debito (oltre 340 milioni di euro).
Quanto alle modalità di pagamento degli indennizzi, considerato l’elevato numero di condanne riportate dalla Giustizia nei contenziosi ex lege Pinto, il Dipartimento degli Affari della Giustizia sin dall’aprile 2005 ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di Appello, “in un’ottica di decentramento e decongestione”, con relativo accreditamento di fondi prelevati dal capitolo 1264. Spetta pertanto alla Corte di appello che emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi. Resta a carico dell’Amministrazione centrale, con facoltà di delega, il pagamento degli indennizzi indicati nelle sentenze emesse dalla Corte di cassazione e in quelle emesse dai giudici amministrativi in sede di giudizio di ottemperanza.

Firmato: Il Direttore generale, Ersilia Calvanese

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