Giustizia: il decreto-carceri è legge, ma resta la stretta per i recidivi reiterati

Dalla Rassegna stampa

Primi passi per l’emergenza penitenziaria con il Dl “svuota carceri” che ancor prima della sua conversione in legge ha ridotto il numero dei detenuti. Interventi sulle misure alternative. Con i “mancati ingressi” il decreto ha già ridotto il numero dei detenuti.
Ieri il Senato si è rimangiato lo “svuotamento” votato in prima lettura e ha ratificato il testo rimpinguato dalla Camera. Ciò nonostante, il provvedimento va ad allungare la lista dei “primi passi” perché non è riuscita a cancellare del tutto le norme del 2005 contro i recidivi reiterati (circa il 70% dei detenuti) estromessi dalla ex Cirielli da qualunque beneficio (sebbene spesso si tratti di recidiva generica, riguardante reati bagatellari e diversissimi tra loro, commessi a distanza di molto tempo).
Il decreto ha già dato qualche frutto: grazie ai “mancati ingressi”, i detenuti sono scesi a 64.532. Il Governo lo porterà a Strasburgo per dimostrare che l’Italia non è stata ferma dopo la condanna per trattamenti inumani e degradanti e la moratoria di un anno per rimediare. Vediamo qual è, oggi, lo stato dell’arte dei benefici carcerari e delle misure alternative.

Esecuzione pena

Dopo la condanna definitiva, se la pena residua non supera 3 anni, il Pm “deve” sospendere l’ordine di carcerazione e il condannato ha 30 giorni per chiedere una misura alternativa. Il tribunale di sorveglianza decide dopo un’istruttoria più o meno lunga. L’ordine di esecuzione non può essere sospeso per reati gravissimi (mafia, estorsione e rapina aggravata, omicidio ecc.) o di particolare allarme sociale (stalking, maltrattamenti in famiglia aggravati, furto in abitazione, incendio boschivo, scippo) o se il condannato è pericoloso ed è in custodia cautelare in carcere al momento della sentenza (in quest’ultimo caso rientravano anche i recidivi reiterati).
In altri due casi, tuttavia, il Pm sospende la pena: se il condannato è tossicodipendente e ha depositato un programma terapeutico riabilitativo (la sospensione scatta anche se restano da scontare 6 anni) in presenza delle condizioni per la detenzione domiciliare (donne incinte o madri di bimbi sotto i 10 anni, malati gravi, ultrasettantenni inabili, minori di 21 anni con problemi di salute o lavoro) il Pm sospende anche se restano da scontare 4 anni di pena.

Misure alternative

Sono concesse dalla magistratura di sorveglianza, senza automatismi, per esigenze di risocializzazione. Affidamento in prova al servizio sociale. È di due tipi: ordinario e speciale. L’ordinario può essere concesso se la pena non supera i 3 anni e il tribunale ritiene che possa favorire il reinserimento o non vi sia pericolo di nuovi reati. Consiste in una serie di divieti di comportamento (limitazioni alla libertà di movimento e di frequentazioni) e nell’obbligo di risarcire il danno. Il servizio sociale del ministero deve gestire il reinserimento sociale, favorendo la riflessione autocritica rispetto al reato. Lo speciale può essere concesso al tossicodipendente che deve scontare una pena non superiore a 6 anni (4 in caso di reati gravi) e che ha in corso un programma terapeutico.
L’affidamento è soggetto al controllo del magistrato, che lo gestisce autorizzando deroghe per esigenze lavorative, familiari o di risocializzazione. Terminata la prova, ne valuta l’esito e, se è favorevole, la pena e gli effetti penali della condanna si estinguono.
Altrimenti la pena va eseguita in carcere. Semilibertà È concessa ai condannati, anche per reati gravi, che abbiano espiato parte della pena, tenuto conto dei progressi compiuti o se ci sono le condizioni per un graduale reinserimento sociale. Consiste nel trascorrere una parte del giorno fuori dal carcere per lavoro o studio.
Detenzione domiciliare. Presuppone una sentenza irrevocabile, mentre gli arresti domiciliari sono una misura cautelare applicata prima della sentenza per impedire la fuga o la reiterazione del reato. Il condannato sconta la pena in casa o in un luogo di cura o assistenza, da cui può allontanarsi alcune ore per motivi di lavoro o di salute. Esistono vari tipi di detenzione domiciliare: per l’ultrasettantenne condannato a qualunque pena detentiva purché non per reati gravi e che non sia recidivo (la cosiddetta norma salva-Previti); per certe categorie di condannati a non più di 3 anni (donne incinte, ecc.); per condanne non superiori a 2 anni, esclusi recidivi reiterati e condannati per gravi reati; per donne con figli fino a 10 anni se è stato espiato un terzo della pena (15 anni in caso di ergastolo).
Esecuzione della pena presso il domicilio. È prevista dalla legge 199/2010 e riguarda condannati a non più di 18 mesi, purché non per reati gravi o che non siano delinquenti abituali. Ha un sostanziale automatismo e perciò scatta anche se prima non c’è mai stata una misura alternativa.
Liberazione condizionale. È una misura di clemenza prevista fin dal Codice Rocco peri detenuti che abbiano tenuto un comportamento tale da far ritenere “ sicuro il loro ravvedimento” e che abbiano scontato parte della pena (26 anni per l’ergastolo).
Liberazione anticipata. È uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata (anche in misura alternativa) concesso dal giudice a chi ha tenuto una regolare condotta dimostrando di partecipare all’opera di rieducazione.

SEGUICI
SU
FACEBOOK

Ti potrebbe interessare anche:

Dichiarazione di Michele Capano, tesoriere di Radicali Italiani:   Le parole del Presidente Mattarella testimoniano l'urgenza di rivedere il sistema dell'esecuzione penale minorile, che in Italia difetta di regole apposite diversamente da quanto accade in altri paesi europei, e in linea con...
Dichiarazione di Riccardo Magi e Michele Capano, segretario e tesoriere di Radicali Italiani, e di Barbara Bonvicini,tesoriera dell'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano   Come Radicali Italiani vogliamo esprimere pieno sostegno alla battaglia nonviolenta del compagno Lucio Bertè,...
La tanto amata (a parole!) Costituzione italiana afferma che la pena ha come obiettivo rieducare il condannato. Nonostante lo spirito illuminato della Costituzione, le prassi che regolano le carceri in Italia e alcune leggi, hanno come obiettivo evidente punire e colpire soprattutto chi non ha...