Giustizia: con il decreto-carceri limitazioni alla custodia cautelare e più misure alternative

Dalla Rassegna stampa

Benefici per i recidivi e. Il cosiddetto decreto-legge “svuota carceri” (n. 78/2013), la cui conversione in legge è in discussione oggi al senato, dopo il passaggio alla camera, grazie alle modifiche parlamentari, allarga l’effetto svuotamento sia con il ripristino del testo originario del decreto (previsione della sospensione della pena per i recidivi) sia aumentando di un anno il presupposto per la custodia cautelare (passa a cinque anni).
Vediamo, dunque, le novità in sede di conversione del decreto, che hanno introdotto anche sgravi contributivi per favorire il reinserimento dei condannati.
Custodia cautelare. Durante l’esame in prima lettura il senato ha inserito una disposizione che modifica l’articolo 280 del codice di procedura penale, sui presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Attualmente la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni massimo.
Per effetto della modifica la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei lavori parlamentari si segnala un possibile inghippo applicativo: la modifica non è stata accompagnata dalla modifica del comma 5 dell’articolo 391 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, in sede di udienza di convalida, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura cautelare è disposta anche al di fuori dei limiti di pena.
Verbale telematico. La polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo potrà trasmettere il verbale al pubblico ministero anche per via telematica.
Liberazione anticipata. È il cuore del provvedimento. Quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’ordinamento penitenziario (45 giorni per ogni semestre di pena scontata), non supera i tre ovvero i sei anni per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (anche se costituente parte residua di maggiore pena), il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione e previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette (durante l’esame in prima lettura in Senato è stato specificato che la trasmissione deve avvenire “senza ritardo”) gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo caso, il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
Sospensione esecuzione. Viene innalzato a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati. Si tratta dei seguenti soggetti: donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno quindi accedere alla detenzione domiciliare dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere.
Sospensione recidivi. Il senato, nel corso dell’esame in prima lettura, ha modificato il testo originario del decreto legge introducendo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi qualificati.
La camera dei deputati ha scelto di ripristinare il testo originario del decreto legge che tale soppressione prevede: quindi sospensione anche per i recidivi.
Lavori di pubblica utilità. La camera dei deputati è intervenuta sul decreto legge inserendo la previsione per cui le attività a titolo volontario e gratuito sono in ogni caso svolte con modalità da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.
Evasione. Solo la condanna per evasione provoca la revoca della detenzione domiciliare e inoltre la revoca non scatta se il fatto sia di lieve entità.
Sgravi contributivi. Le modifiche parlamentari introducono sgravi contributivi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali. La disposizione approvata dal senato amplia la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.

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