Caso Marrone, 24 marzo in appello. Manfredi: a dieci mesi da elezioni Consiglio regionale non è ancora regolarmente costituito. Mai accaduto. Per giunte elezioni e regolamento mancato rispetto regole non è un problema

Torino

Il 24 marzo si terrà presso il Tribunale di Torino l’udienza di appello della causa civile (cosiddetta “azione popolare”) promossa dal cittadino Massimo Pastrone contro il consigliere regionale Maurizio Marrone per far sancire la sua decadenza da consigliere regionale, per non essersi dimesso nei termini previsti dalla legge dal consiglio di amministrazione dell’Ires. Il 22 settembre 2014 il Tribunale di Torino si era espresso per la decadenza di Marrone (vedi primo link in calce).

L’art. 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale prescrive, al comma .3, che “la convalida [delle elezioni, da parte del Consiglio regionale] deve comunque avvenire entro 120 giorni” e che “a tal fine, la Giunta per le Elezioni […] deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni [dalle elezioni]“. Il termine di 90 giorni dal giorno delle elezioni (25.05.2014) è spirato in data 23.08.2014; il termine di 120 giorni dalla data delle elezioni è spirato in data 22 settembre 2014. Il Regolamento interno del Consiglio non permette di sospendere ‘sine die’ l’attività della Giunta delle Elezioni rispetto alla procedura di convalida dell’elezione dei Consiglieri, pur in attesa di un provvedimento di natura giudiziale.

Invece, la Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale (presieduta da Paolo Mighetti, M5S), nell'ultima seduta, tenutasi il 29 settembre 2014, ha deciso di sospendere il giudizio su Marrone, in attesa della sentenza di appello. Da allora non si è più riunita, nonostante l’Associazione radicale Adelaide Aglietta avesse inviato al suo presidente, formale atto di diffida (vedi secondo link in calce) ad adempiere quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento consiliare.

Giulio Manfredi (segretario Associazione radicale Adelaide Aglietta):

“Mi auguro che domani la Corte d’Appello confermi la sentenza di primo grado e sia così messo la parola fine ad una vicenda che rappresenta l’ennesima violazione della legge scritta. La stessa ordinanza del Tribunale di Torino che ha accertato l’ineleggibilità del consigliere Marrone ribadisce che “l’azione popolare (del cittadino elettore, ndr) diretta alla dichiarazione di ineleggibilità (o di decadenza) dell’eletto si colloca su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida (la sottolineatura è nel testo, ndr)“. Varie sentenze della Corte Costituzionale hanno ben evidenziato la profonda differenza fra i due diversi procedimenti, quello interno al Consiglio Regionale di convalida degli eletti e quello dell’ “azione popolare” del cittadino elettore presso la magistratura ordinaria. Un procedimento non può sostituire l’altro, pena una pericolosa confusione di attribuzioni e di prerogative.

Eppure, la Giunta del Regolamento del Consiglio Regionale, il 4/12/2014, ha sancito all’unanimità (tutti d’accordo, da Marrone al M5S) la regolarità della procedura di sospensione attuata dalla Giunta delle Elezioni. Da allora, né la Giunta delle Elezioni né la Giunta del Regolamento si sono più riunite; ma il problema di modificare l'art. 18, se non si vuole rispettarlo tout court, continua ad esistere”.

Leggi qui l'ordinanza di decadenza »

Approfondisci il caso Marrone sul sito dell'associazione Adelaide Aglietta »

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