Fecondazione, Gallo/Baldini: ecco i punti essenziali della sentenza. Domani conferenza stampa

Fecondazione assistita

Dichiarazione degli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, legali della coppia che si è rivolta al tribunale di Firenze e rispettivamente Segretario Associazione Luca Coscioni e  Docente università di Firenze

 Domani, mercoledì 11 giugno, ore 11:30 sala Nassirya del Senato conferenza stampa con i giuristi e presentazione campagna fecondazione assistita dell'Ass. Coscioni con Ilaria D'Amico e le associazione di pazienti

La corte costituzionale afferma nelle motivazioni della sentenza n.162 che il divieto di eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale.

Il divieto per le coppie sterili di ricorrere all'eterologa influisce sulla scelta della coppia di formare una famiglia e avere dei figli, espressione questa fondamentale che si basa sulla libertà all'autodeterminazione, come affermato dalla stessa Corte: 

 "Posta questa premessa, opportuna al fine della contestualizzazione del divieto in esame, occorre constatare che esso, impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004,  ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale.

Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare":

ciò è riconducibile agli articoli 2,3,31 che riguardano la sfera privata e familiare.

La Corte inoltre conferma che le tutele per la coppia e per i nati sono già previste dalla stessa legge 40 al capo III ed al medesimo capo viene stabilito che il donatore è anonimo.

Sul piano della regolamentazione scientifica la Corte richiama la normativa comunitaria recepita.

In relazione al numero di donazioni per ogni donatore i giudici della corte scrivono  "è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto".

Nel dettaglio, viene sottolineato che: "Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano. Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 3. Anteriormente, l’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «lecita"

Si ribadisce anche l'autonomia e responsabilità del medico in materia terapeutica "Nello specifico i giudici della Corte scrivono: "Pertanto, va ribadito che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009), fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali."

La Corte ricorda, comunque, di aver affermato "sin dalla sentenza n. 59 del 1958 che il proprio  potere ''di dichiarare l''illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati  rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno''" e di  aver ribadito che "''posta di fronte a un vulnus costituzionale, non  sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio".

 

Una lezione al legislatore italiano che nel 2004 ha voluto vietare a tante coppie di avere una famiglia.

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