
Dichiarazione degli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, legali della coppia che si è rivolta al tribunale di Firenze e rispettivamente Segretario Associazione Luca Coscioni e Docente università di Firenze
Domani, mercoledì 11 giugno, ore 11:30 sala Nassirya del Senato conferenza stampa con i giuristi e presentazione campagna fecondazione assistita dell'Ass. Coscioni con Ilaria D'Amico e le associazione di pazienti
La corte costituzionale afferma nelle motivazioni della sentenza n.162 che il divieto di eterologa è privo di adeguato fondamento costituzionale.
Il divieto per le coppie sterili di ricorrere all'eterologa influisce sulla scelta della coppia di formare una famiglia e avere dei figli, espressione questa fondamentale che si basa sulla libertà all'autodeterminazione, come affermato dalla stessa Corte:
Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare":
ciò è riconducibile agli articoli 2,3,31 che riguardano la sfera privata e familiare.
Sul piano della regolamentazione scientifica la Corte richiama la normativa comunitaria recepita.
In relazione al numero di donazioni per ogni donatore i giudici della corte scrivono "è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto".
Nel dettaglio, viene sottolineato che: "Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano. Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 3. Anteriormente, l’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «lecita"
Si ribadisce anche l'autonomia e responsabilità del medico in materia terapeutica "Nello specifico i giudici della Corte scrivono: "Pertanto, va ribadito che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009), fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali."
Una lezione al legislatore italiano che nel 2004 ha voluto vietare a tante coppie di avere una famiglia.
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