Fenice e "Il principio di precauzione"

Termovalorizzatore Fenice Melfi
Otto domande a Regione e Provincia
 
Il 7 febbraio del 1992 veniva ratificato, in quel di Maastricht, il Trattato sull’Unione Europea(TUE). Il Titolo XVI di questo importante documento è dedicato all’Ambiente, e con l’art. 130 viene introdotto l’importante concetto del “Principio di Precauzione”. Nel trattato, infatti, si afferma che “la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”. Il citato “Principio di precauzione” viene ripreso dall’art. 174 comma 2 della versione consolidata del Trattato e viene recepito “ufficialmente” dal legislatore italiano con l’approvazione del “Codice dell’Ambiente”(D.LGS 152/2006) e precisamente attraverso l’art. 301 che recita: “In applicazione del principio di precauzione del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere  assicurato un alto livello di protezione.” Il concetto viene ulteriormente ribadito e sviscerato attraverso l’art. 3-ter del Decreto Legislativo 4/2008(integrativo del D.LGS 152/2006): “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva…”
Il citato principio di precauzione, come è fin troppo ovvio, andrebbe applicato anche alla gestione dei rifiuti. E infatti, con il Decreto Legislativo 205/2010(disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE e integrativo del D.LGS 152/2006) si afferma che “La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione…” Nel sopra citato decreto, inoltre, si afferma “che la gestione dei rifiuti e' effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali” e che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Il legislatore  si premura di codificare anche una gerarchia nella gestione dei rifiuti, mettendo ai primi tre posti prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio. Insomma, quanto l’Europa va predicando da tempo in materia di gestione della monnezza....
 
Di Maurizio Bolognetti, Direzione Nazionale Radicali Italiani

Il testo integrale - con le otto domande a Regione e Provincia - sarà pubblicato domenica nelle pagine lucane della Gazzetta del Mezzogiorno
 
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