Riforma codice strada/Radicali: invariata disparità di trattamento tra alcool e altre droghe
COME E’ STATO POSSIBILE IN UN GIORNO FAR CONOSCERE AI CITTADINI LE NUOVE DISPOSIZIONI?
LO STESSO SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE NON DA’ INFORMAZIONI ESATTE.
Giulio Manfredi (Comitato nazionale Radicali Italiani):
Chi va sul sito della Gazzetta Ufficiale per leggersi le nuove disposizioni del Codice della Strada (legge n. 120 del 29 luglio 2010, pubblicata sulla G.U. del 29 luglio, Supplemento Ordinario n. 171), legge “Entrata in vigore del provvedimento: 13 agosto 2010. L’informazione è inesatta, perché parti molto rilevanti della legge (per esempio, tutte le nuove sanzioni per chi guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti) sono già entrate in vigore venerdì 30 luglio 2010.
Come è stato possibile per milioni di guidatori, in un giorno, essere adeguatamente informati su norme molto complesse, quando lo stesso sito della Gazzetta Ufficiale non dà informazioni precise?
Se poi uno ha mezz’ora di tempo per raccapezzarsi fra commi, lettere e rimandi, si accorgerà che aumentano pene e sanzioni ma rimane inalterata la disparità di trattamento fra l’alcool e le altre droghe. La disparità è già a livelli lessicali, nei titoli degli articoli del Codice della Strada: l’art. 186 è dedicato alla “Guida sotto l’influenza dell’alcool”; il titolo del successivo art. 187 è ben più impegnativo: “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.
E la differenza dei titoli si riverbera anche nei contenuti: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 e euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata”. Le stesse misure sono applicate a chi guida “sotto l’infuenza di alcool” solamente nel caso più grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro).
L’art. 2 bis del nuovo articolo 187 prescrive che un Decreto del Ministro delle infrastrutture e die trasporti, da emanarsi entro fine settembre (cioè ad estate finita!), stabilirà “le modalità degli accertamenti” dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti nonché “le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi”.
Per puro stoicismo, senza farci alcuna illusione in merito, i radicali ripetono la richiesta di sempre: si riuscirà a disporre accertamenti in grado di verificare lo stato di alterazione “attuale” (come fa l’etilometro rispetto all’alcool) e non “passata” (come accade ora, visto che i metaboliti dei cannabinoidi possono rimanere nelle urine per vari settimane dopo la fumata)?
Roma, 2 agosto 2010
Fonte: http://www.radicalinovara.org/2010/08/riforma-codice-stradaradicali-invariata.html
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