Regolamento del Comitato Nazionale
Il Regolamento del Comitato Nazionale di Radicali Italiani
approvato nella sessione del 23/1/2004 e modificato nella sessione del 7/01/2011 e del 15/07/2016
Art. 1 – Partecipanti, decadenza, dimissioni
1. Alle riunioni del Comitato nazionale partecipano:
a) con diritto di voto: i membri del Comitato, come individuati dall’art. 4 dello Statuto di Radicali italiani;
b) senza diritto di voto: Presidente del Movimento, Segretario, Tesoriere, membri della Direzione e della Giunta di Radicali italiani.
1bis I membri del Comitato hanno diritto a partecipare da remoto ad un massimo di due riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Per partecipazione da remoto si intende la facoltà di intervenire e votare via internet, previa verifica da parte del Presidente del Comitato dei requisiti necessari.
2. In caso di decadenza di un membro eletto durante il congresso, subentra il candidato immediatamente successivo nella lista finale stilata; in caso decada un membro eletto dalle associazioni verrà chiesto loro di eleggere nuovamente il loro rappresentante.
2 bis. I componenti del Comitato attestano la propria presenza ai lavori registrandosi presso la Presidenza con modalità analoghe a quelle previste per la registrazione al Congresso. I membri del Comitato che intendano partecipare da remoto dovranno comunicarlo, via e-mail o sms, al presidente almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione.
3. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato, che ne dà immediata comunicazione alla Segreteria del Movimento e ai membri del Comitato stesso. Nel caso in cui si dimetta uno degli eletti on line, i subentri sono regolati con le modalità stabilite dal comma precedente del presente articolo.
Art. 2 – Presidenza
1. La Presidenza dell’Assemblea è composta dal Presidente del Comitato e da due Vicepresidenti, se nominati.
2. Il presidente, nel nominare i vicepresidenti, può assegnare ad uno di questi il compito di responsabile delle procedure telematiche. Questo avrà il compito di coadiuvare il presidente nello svolgimento delle procedure telematiche durante tutte le fasi delle riunioni del Comitato.
Art. 3 – Ordine dei lavori
1. L’ordine dei lavori, predisposto dalla Direzione, è comunicato ai membri del Comitato nazionale almeno 24 ore prima dell’apertura dei lavori; viene subito posto in discussione dalla Presidenza dell’Assemblea con le eventuali proposte di modifica ed è approvato dalla maggioranza dei presenti.
2. Ogni componente del Comitato può presentare un solo emendamento alla proposta di ordine dei lavori con richiesta scritta alla Presidenza prima dell’inizio della discussione.
3. La Presidenza mette ai voti la proposta di ordine dei lavori dopo aver dato la parola a uno tra i presentatori di ciascun emendamento, ad un favorevole e ad un contrario.
4. L’ordine dei lavori è approvato per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 4 – Svolgimento delle sedute
1. I membri del Comitato che intendono prendere la parola su un punto all’ordine del giorno devono iscriversi presso la segreteria della Presidenza. La Presidenza dà la parola per gli interventi secondo l’ordine di iscrizione. I partecipanti da remoto si iscrivono a parlare comunicandolo, via e-mail o sms, al presidente".
2. La Presidenza, tenuto conto dell’ordine del giorno e dell’ordine dei lavori, decide la chiusura delle iscrizioni a parlare e la comunica al Comitato prima di dare la parola all’iscritto, al termine del cui intervento intende chiudere le iscrizioni.
3. I membri della Direzione e i parlamentari iscritti al Movimento possono chiedere la parola in qualunque momento della discussione, per un tempo definito dalla Presidenza. La Presidenza comunica all’Assemblea la richiesta di parola al termine dell’intervento in corso e la parola viene concessa terminato l’intervento successivo.
4. Si può chiedere la parola per richiamo al regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell’intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano alla Presidenza, che può interpellare l’Assemblea.
Art. 5 – Commissioni
1. Quando sono previste dall’ordine dei lavori, la Presidenza sospende la seduta plenaria e procede all’insediamento delle Commissioni.
2. Su proposta della Presidenza, l’Assemblea designa per ogni Commissione il Presidente, il relatore ed i criteri di partecipazione ai lavori.
3. Il Presidente introduce i lavori, assicura la regolarità e il buon andamento della discussione ed è assistito da un segretario scelto tra i partecipanti.
4. Il relatore della Commissione riferisce in seduta plenaria sull’andamento e sui risultati dei lavori.
Art. 6 – Deliberazioni dell’Assemblea
1. Il Segretario, la Direzione o almeno 10 membri del Comitato possono depositare entro il termine stabilito dalla Presidenza dell’Assemblea una mozione generale.
2. Il Segretario, la Direzione o almeno 5 membri del Comitato possono depositare una mozione particolare.
2bis. Ciascun membro del Comitato può presentare una raccomandazione.
2ter. Il segretario, la Direzione o almeno 10 membri del Comitato possono depositare, entro il termine stabilito dalla Presidenza dell'Assemblea, una proposta di modifica statutaria.
3. La Presidenza, all’inizio della fase conclusiva della riunione e del relativo punto all’ordine del giorno, dà lettura delle mozioni generali, delle mozioni particolari e delle raccomandazioni presentate, stabilisce i tempi e le modalità per l’illustrazione e la discussione delle stesse e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti possono essere presentati alla segreteria della Presidenza se sottoscritti ciascuno da almeno 5 membri del Comitato, se riguardano mozioni generali, o da almeno 3, se riguardano mozioni particolari o raccomandazioni.
5. Terminata l’illustrazione dei testi, si apre il dibattito sulle mozioni generali. Gli interventi dei membri del Comitato possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’ordine del giorno e dall’andamento generale dei lavori.
6. Concluso il dibattito generale sulle mozioni generali, la Presidenza passa all’esame e alla votazione degli emendamenti, dopo averne stabilito tempi e modalità.
7. Terminato l’esame e la votazione degli emendamenti, prima della votazione finale delle mozioni generali hanno luogo le dichiarazioni di voto.
8. L’esame delle mozioni particolari e delle raccomandazioni può anche svolgersi prima di passare all’esame e alla votazione degli emendamenti delle mozioni generali.
Art. 7 – Procedura di voto e vincolatività delle decisioni
1bis. Tra i 10 e i 60 minuti prima delle votazioni, i votanti online comunicano alla Presidenza la loro presenza per la votazione, via e-mail o sms. Prima dell'inizio delle operazioni di voto la Presidenza comunica i nomi dei votanti online. Qualora il voto di un votante online non dovesse pervenire entro un termine fissato dalla Presidenza, la stessa ne darà comunicazione e la votazione si riterrà conclusa.
2. La Presidenza è responsabile per il computo dei voti e proclama il risultato delle votazioni.
3. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti, che si esprimono con "sì", "no" o "astensione". Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.
4. Le mozioni e le raccomandazioni approvate sono trasmesse dalla Presidenza agli organi esecutivi del Movimento.
Art. 8 – Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere decise all’apertura dei lavori del Comitato.
2. Modifiche ed emendamenti al regolamento possono essere depositate presso la Presidenza, discusse e votate entro la prima giornata dei lavori dal Segretario, dalla Direzione o da almeno 10 membri del Comitato.
3. Una volta illustrato l’ordine del giorno, la Presidenza dà lettura delle modifiche regolamentari depositate e accorda la parola ad uno dei presentatori per l’illustrazione e ad un numero stabilito di componenti del Comitato che lo richiedano per dichiarazioni favorevoli e contrarie alle modifiche stesse.
4. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza dei presenti, che si esprimono con "sì", "no" o "astensione". Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.