Specializzati subito

Specializzazione più facile per gli avvocati. Basterà infatti un anno di iscrizione all’albo per accedere al percorso per diventare specialista. Lo prevede uno degli emendamenti della maggioranza all’articolo 8 (specializzazioni) del disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, in discussione al senato.
Nel testo unico approvato dalla commissione giustizia, invece, il periodo previsto è pari a quattro anni. Ma non solo. Perché un altro emendamento, sempre della maggioranza, riduce da due anni a 150 ore complessive il percorso di formazione per il conseguimento del titolo di specialista. «In particolare, gli emendamenti 8.209 e 8.212 prevedono un concreto vantaggio per i giovani avvocati», ha illustrato l’altro ieri Antonino Caruso (Pdl), «riducendo a 150 le ore complessive di formazione e da quattro a uno il periodo di iscrizione all’albo necessario per accedere al percorso di specializzazione.
L’emendamento 2.234 prevede che soltanto gli avvocati iscritti all’albo da almeno venticinque anni siano dispensati dalla frequenza dei corsi e siano autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista nelle materia in cui attestino di aver acquisito specifica conoscenza e significativa esperienza». «Gli avvocati che siano iscritti all’albo da almeno venti anni», ha proseguito Caruso, «sono invece dispensati dalla frequenza dei corsi solo per i primi tre anni. Gli avvocati iscritti da dieci anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista previo superamento dell’esame».
Durante la discussione in aula sull’art. 8, rimandata alla prossima seduta, l’opposizione ha invece puntato il dito sul mancato coinvolgimento delle università. «L’articolo 8, invece», ha detto Donatella Poretti (Pd), «attribuisce al consiglio nazionale forense l’intera disciplina della specializzazione, dai requisiti di accesso fino alla nomina delle commissioni d’esame, mancando così uno degli obiettivi fondamentali della riforma. Con gli emendamenti presentati si tende a sopprimere l’articolo, che è fortemente segnato da un’impronta corporativa, ovvero a modificare i singoli commi in un’ottica di riduzione del danno». L’opposizione, in merito, ha presentato anche un ordine del giorno che impegna il governo «a operare modifiche alla normativa», ha spiegato Marco Perduca (Pd), «onde evitare che l’attribuzione al Cnf dell’individuazione delle specializzazioni ponga in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza, e a prevedere un sistema aperto, alternativo alle scuole per l’acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni».
La discussione al senato è al momento ferma all’illustrazione degli emendamenti all’art. 8, con il precedente accantonamento dei primi quattro articoli e l’approvazione degli artt. 5 (segreto professionale), 6 (prescrizione per il domicilio) e 7 (impegno solenne).
Nel testo unico approvato dalla commissione giustizia, invece, il periodo previsto è pari a quattro anni. Ma non solo. Perché un altro emendamento, sempre della maggioranza, riduce da due anni a 150 ore complessive il percorso di formazione per il conseguimento del titolo di specialista. «In particolare, gli emendamenti 8.209 e 8.212 prevedono un concreto vantaggio per i giovani avvocati», ha illustrato l’altro ieri Antonino Caruso (Pdl), «riducendo a 150 le ore complessive di formazione e da quattro a uno il periodo di iscrizione all’albo necessario per accedere al percorso di specializzazione.
L’emendamento 2.234 prevede che soltanto gli avvocati iscritti all’albo da almeno venticinque anni siano dispensati dalla frequenza dei corsi e siano autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista nelle materia in cui attestino di aver acquisito specifica conoscenza e significativa esperienza». «Gli avvocati che siano iscritti all’albo da almeno venti anni», ha proseguito Caruso, «sono invece dispensati dalla frequenza dei corsi solo per i primi tre anni. Gli avvocati iscritti da dieci anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista previo superamento dell’esame».
Durante la discussione in aula sull’art. 8, rimandata alla prossima seduta, l’opposizione ha invece puntato il dito sul mancato coinvolgimento delle università. «L’articolo 8, invece», ha detto Donatella Poretti (Pd), «attribuisce al consiglio nazionale forense l’intera disciplina della specializzazione, dai requisiti di accesso fino alla nomina delle commissioni d’esame, mancando così uno degli obiettivi fondamentali della riforma. Con gli emendamenti presentati si tende a sopprimere l’articolo, che è fortemente segnato da un’impronta corporativa, ovvero a modificare i singoli commi in un’ottica di riduzione del danno». L’opposizione, in merito, ha presentato anche un ordine del giorno che impegna il governo «a operare modifiche alla normativa», ha spiegato Marco Perduca (Pd), «onde evitare che l’attribuzione al Cnf dell’individuazione delle specializzazioni ponga in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza, e a prevedere un sistema aperto, alternativo alle scuole per l’acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni».
La discussione al senato è al momento ferma all’illustrazione degli emendamenti all’art. 8, con il precedente accantonamento dei primi quattro articoli e l’approvazione degli artt. 5 (segreto professionale), 6 (prescrizione per il domicilio) e 7 (impegno solenne).
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