Italia razzismo - La legge toscana semplice e lineare ma che fatica affermarla

Dalla Rassegna stampa

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2010, ha dichiarato conforme al dettato costituzionale la legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, che il Governo aveva impugnato davanti alla Consulta. E invece, secondo quest'ultima, «lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148/2008) e, con particolare riferimento al diritto all'assistenza sanitaria, esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto giuridicamente «come ambito inviolabile della dignità umana»: così da evitare «situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l'attuazione di quel diritto». Un diritto, quindi, che deve essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato» (sentenza n. 252/2001). Del resto, ci rammentano i Giudici Costituzionali, è stato lo stesso legislatore statale, con il d.lgs. n. 286/1998, a statuire che «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate ... le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali..., per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». In questo quadro, quindi, afferma la Corte nella recentissima sentenza, deve collocarsi anche la normativa toscana, che assicura «anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria». A leggerla di seguito, è una motivazione che appare splendidamente semplice e lineare. Ed è appunto così. ma che fatica per affermarlo.

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