Immigrati con tutele più ampie

Dalla Rassegna stampa

La richiesta dell'amministrazione dell'interno di trattenere (in tutte le sue fasi) il cittadino straniero in un centro di identificazione ed espulsione deve necessariamente essere esaminata in contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore di fiducia. La prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4869, depositata il 1° marzo 2oio, ha chiarito che tale garanzia di partecipazione, incidendo sulla libertà personale del cittadino, deve sussistere non solo al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura, ma anche in occasione delle proroghe.
Il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (Cie) è consentito per il tempo strettamente necessario e comunque per 30 giorni prorogaotli, da parte del giudice, di altri 30 giorni, in presenza di gravi difficoltà relative all'accertamento dell'identità e della nazionalità dello straniero, o all'acquisizione di documenti per il viaggio. La legge 94/2009 ha previsto la possibilità di due ulteriori proroghe, di 6o giorni ciascuna, in presenza di due condizioni, tra loro alternative: la mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino straniero o il ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Di conseguenza, la permanenza complessiva massima è ora di 18o giorni.
Sulla disciplina del trattenimento è intervenuta anche la Ue con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 relativa a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La legge 94/2009 non sembra, però, recepire pienamente la direttiva (il cui termine scade il 24 dicembre 2010), in quanto un generalizzato prolungamento della permanenza dello straniero contrasta con le linee guida europee.
In merito alla decisione del giudice di legittimità, la proroga del trattenimento riveste carattere di assoluta eccezionalità: pertanto, il provvedimento del giudice di pace (del luogo ove si trova il Cie) deve essere congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti
il trattenimento. Questa valutazione non può prescindere dalla partecipazione dello straniero all'udienza camerale per la verifica delle condizioni legittimanti la proroga della detenzione amministrativa.
Nella fattispecie all'esame della Cassazione, il giudice di pace si era limitato a vistare la richiesta
dell'amministrazione di proroga della presenza dello straniero nel centro di permanenza, omettendo, però, di convocarlo all'udienza. Il pieno contraddittorio ela garanzia di un'adeguata
difesa devono sussistere al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura e, non di meno, durante la sua permanenza.
Se la decisione sul prolungamento della presenza dello straniero passasse da uno scambio di corrispondenza tra amministrazione e autorità giudiziaria, sarebbero senza dubbio violate le garanzie difensive dello straniero. La Corte, seguendo un'interpretazione secundum constitutionem, ha cassato il decreto di proroga del giudice di pace.

 

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