Droghe: Cassazione; il consumo in gruppo non è reato penale, non c’è "cessione a terzi"... ma ripartizione

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti non è reato. Al massimo costituisce una violazione sanzionata sul piano amministrativo. Anche dopo le modifiche introdotte nella Fini-Giovanardi dalla legge n. 49 del 2006. Lo chiariscono le Sezioni unite Penali con la sentenza n. 25401 depositata ieri che ha sciolto un contrasto tra diverse pronunce delle sezioni “semplici” della Corte in materia.
A rivolgersi alla Cassazione era stata la moglie di un uomo deceduto dopo l’assunzione di eroina acquistata in compagnia di un amico. Nei confronti di quest’ultimo la donna aveva chiesto la condanna penale, sostenendo che, per effetto delle modifiche del 2006, l’uso di gruppo di droghe è colpito sia nella fattispecie del mandato all’acquisto sia nella fattispecie dell’acquisto in comune. L’irrilevanza penale sarebbe cioè circoscritta ai soli casi in cui l’acquisto e la detenzione sono finalizzati al solo esclusivo uso personale di chi è trovato in possesso di un minimo quantitativo di stupefacenti.
Le Sezioni unite non sono però state di quest’avviso e hanno invece fatto notare che, per corroborare la posizione sull’ampliamento del penalmente rilevante, non è convincente aver fatto leva sull’avverbio “esclusivamente” (la norma penale sanziona ora “l’uso non esclusivamente personale”), prima assente. Per le Sezioni unite si tratta di un elemento che prova troppo poco e che non può essere alla base di una nuova ipotesi di reato o comunque essere in grado di far venire meno il presupposto su cui si basava il diritto vivente.
E cioè che, nell’acquisto finalizzato all’uso di gruppo, non si verifica alcuna cessione a terzi, ma una semplice divisione interna, di cui la consegna è fase esecutiva che permette a ogni appartenente al gruppo di venire in possesso “del solo quantitativo di reciproca pertinenza fin dall’inizio e già da quel momento destinato al rispettivo uso personale”. Per la sentenza non possono essere considerate invece superate, per effetto della nuova versione della legge Fini-Giovanardi, le conclusioni cui arrivarono nel 1997 le stesse Sezioni unite, nel senso di ritenere esenti dal rischio penale tutte quelle condotte immediatamente precedenti e collegate al consumo personale. Inoltre, la scarsa chiarezza della norma porta a ritenere più opportuno prendere la strada più coerente con i principi più volte sottolineati dalla Corte costituzionale di precisione della disposizione penale, in maniera tale da non lasciare al giudice la determinazione della misura incriminatrice.
Infine, a seguire l’orientamento più severo, la legge di conversione n. 49 del 2006 avrebbe introdotto nel testo del decreto legge n. 272 del 2005 una nuova norma penale, che trasforma da illeciti amministrativi in reati le condotte di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate all’utilizzo collettivo, che potrebbe apparire estranea alla materia e alle finalità del decreto, che aveva per oggetto “Misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”.
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