Radicali: caso Villari, depositata la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Lista Pannella e dell’Associazione Coscioni

 

Dichiarazione dell’Avv. Giuseppe Rossodivita, Segretario del Comitato Radicale della Giustizia Piero Calamandrei e difensore della Lista Pannella e dell’Associazione Coscioni: “ora il Procuratore di Roma dott. Giovanni Ferrara richieda immediatamente la riapertura delle indagini”.
 
            La Lista Pannella e l’Associazione Coscioni, quali soggetti legittimati a godere di spazi televisivi che la Commissione gestisce direttamente in adempimento di funzioni amministrative, denunciarono alla Procura di Roma l’interruzione di pubblico servizio posta in essere dai membri della Commissione Parlamentare di Vigilanza, che disertando le adunanze della Commissione Presieduta dal Sen. Villari, regolarmente eletto, impedirono per lungo tempo alla Commissione di adottare tutta una serie di atti dovuti e di adempiere a degli ‘obblighi inderogabili’, come disse il Presidente della Repubblica Napolitano.”
            La denuncia fu depositata proprio sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 1996, meglio nota come la sentenza sui cd. ‘pianisti’, che chiariva come vi fosse la piena sindacabilità da parte dell’A.G. delle condotte dei membri del Parlamento allorquando i loro comportamenti non fossero sussumibili per intero nell’ambito della disciplina dettata dai regolamenti parlamentari (essendo nel caso di specie  comportamenti dovuti in forza di leggi ordinarie) e fossero tali da incidere su beni giuridici di terzi estranei al parlamento (come nel caso di specie sono i soggetti che devono godere degli spazi di accesso direttamente gestiti dalla Commissione).
            La Procura di Roma in breve tempo, ritenendo ostativa proprio quella sentenza della Corte Costituzionale, e ritenendosi sfornita di giurisdizione, chiese l’archiviazione senza neppure avvisare le parti offese che, peraltro, riuscirono ugualmente a depositare tempestivamente un atto di opposizione presso la cancelleria del GIP De Angelis, ove tra l’altro veniva richiesto il compimento di una serie di attività investigative, ma nonostante ciò, il GIP De Angelis, aderendo alla richiesta della Procura, archiviò de plano, senza neppure fissare un’udienza.
            Interposto tempestivamente ricorso per Cassazione, il PG della Cassazione, dott. Alfredo Montagna, nella requisitoria scritta relativa al procedimento che vedeva ricorrenti la Lista Pannella e l’Associazione Coscioni - quali parti offese del denunciato reato di interruzione di pubblico servizio - sposando le ragioni dei ricorrenti aveva chiesto l’annullamento del decreto di archiviazione emesso dal GIP di Roma dott. De Angelis.
            La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 ottobre dichiarò inammissibile il ricorso.
            “Oggi” – dichiara l’avv. Giuseppe Rossodivita – “in seguito al deposito della motivazione della decisione, per le parole scolpite in quella motivazione, non possiamo esimerci dal chiedere al Procuratore Capo di Roma, dott. Giovanni Ferrara, di richiedere al GIP competente l’immediata riapertura delle indagini e del procedimento.”
            La Corte di Cassazione difatti, dopo aver spiegato l’inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti, a suo avviso, non ricoprono la qualità di parti offese del delitto previsto dall’art. 340 c.p., essendo quest’ultimo un delitto che vede come parte offesa unicamente la Pubblica Amministrazione (vi sono orientamenti di segno opposto della cui esistenza la Corte da comunque conto) ha scritto: Le pur incontestabilmente corrette considerazioni difensive circa la denunciata violazione del contraddittorio e della mancanza di motivazione (ndr. del GIP) circa l’asserita non pertinenza ed irrilevanza di ogni ulteriore indagine, trova ostacolo insormontabile e preliminare per il denunciato difetto di legittimazione”
            Dunque la Corte chiarisce che la non pertinenza ed irrilevanza delle indagini sollecitate non può ritenersi giustificata, dalla affermazione del GIP per la quale il fatto non rientrerebbe nella giurisdizione dell’AG, come correttamente evidenziato dalla difesa dei ricorrenti in termini definiti incontestabili,così affermando implicitamente che: o le indagini debbono essere ritenute non pertinenti o irrilevanti per altre motivazioni, oppure debbono essere svolte; quindi su quei fatti oggetto di denuncia v’è la piena giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.
 
 

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