La lista Bonino-Pannella reitera la riserva di motivare e suffragare gli argomenti già rigettati dalla deliberazione dell’Ufficio Centrale Regionale, datata 1 marzo 2010 mediante la quale è stata disposta l’esclusione dalla competizione elettorale regionale della lista “Per la Lombardia”.
Con il presente atto non resta che ribadire come la disciplina dell’autenticazione delle sottoscrizioni non si presti ad interpretazioni di sorta.
L’art. 21 del D.P.R. 445 del 2000 sancisce infatti espressamente che “l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che al sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”. In questi termini, il Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001 n. 3212, il quale ha riconosciuto che “l’autenticazione dei sottoscrittori delle liste elettorali […] costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, intesa a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponde effettivamente alla volontà della frazione di elettorato stabilita dalla legge e costituisce un requisito prescritto ad substantiam; pertanto, la carenza di completezza della autenticazione è di per sé elemento di invalidità della stessa”.
Per quanto concerne la data, in particolare, “la mancanza della data di autentica non rende neanche possibile verificare se la stessa sia avvenuta nei centottanta giorni antecedenti la scadenza del termine ultimo per l a presentazione delle candidature […]; ne consegue che il difetto dei suddetti requisiti determina la nullità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista e la sua ricusazione, da reputarsi insanabile, in quanto ogni eventuale successiva produzione integrativa finirebbe col frustrare la imprescindibile esigenza di certezza perseguita dall’atto” (così TAR Campania, Napoli, sez. II, 29 maggio 2009 n. 3017; in termini, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 19 febbraio 2009 n. 380).
Per quanto invece concerne la menzione della qualifica rivestita dall’autenticatore, valga citare la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2009 n. 8420, secondo la quale “l’essenzialità di tale elemento discende da convergente valore probatorio correlato allo specifico atto (che deve investire anche i poteri certificativi del soggetto autenticante) e dal principio di autosufficienza dell’autenticazione la cui finalità nell’ambito del procedimento elettorale – notoriamente connotato da rigorose scansioni temporali dei relativi adempimenti e complessivamente improntato a celerità di svolgimento – è esattamente quella di scongiurare la necessità di disporre, per ogni singola autenticazione, ulteriori accertamenti da parte degli uffici preposti al controllo del materiale ricevuto”.
Per quanto infine concerne la necessità del timbro dell’ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore, basterebbe rimarcare come il testo della norma sopra richiamato ne dichiari univocamente l’imprescindibilità. E’ ben vero che l’ultima sentenza richiamata parrebbe ammettere che la presenza del timbro non costituisca requisito essenziale dell’atto, fondando tale assunto. Ma si tratta appunto solo di una apparenza, ed infatti sia il precdente del CdS del 2009 sia la pronuncia CdS 6 marzo 2006 n. 1074 ivi richiamata avevano ad oggetto la mancanza del timbro in autenticazioni avvenute ad opera di consiglieri comunali, e muovono espressamente dalla circostanza che tale ultimo soggetto non dispone di timbro.
E’ pertanto da escludere che il precedente possa trovare pedissequa applicazioni in ipotesi diverse da quelle ivi considerate ove la autenticazione non sia dunque avvenuta ad opera di consiglieri comunali
In realtà tutte le circostanze qui rilevate inducono a dubitare della stessa provenienza delle sottoscrizioni, così da alimentare dubbi inquietanti che soltanto una perizia calligrafica sarebbe in grado di verificare.
In fede
Lorenzo Lipparini
© 2010 Partito Radicale. Tutti i diritti riservati