Leggi ad personam, Bernardini: Il Consiglio Superiore della Magistratura le critica ma poi le approva sotto dettatura dell’Anm

 
  • Dichiarazione di Rita Bernardini, deputata radicale eletta nelle liste del PD e componente della Commissione Giustizia della Camera

Il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Associazione Nazionale Magistrati predicano contro le leggi ad personam del Presidente del Consiglio, ma poi razzolano male. Recentemente, infatti, quello che viene indebitamente chiamato “organo di autogoverno della magistratura”, ha modificato la propria circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno d’età decidendo di sanare tutte le posizioni di quei magistrati che non avevano presentato domanda di trattenimento in servizio entro i termini perentori indicati dall’art. 72 della legge 133/08. Forse non tutti sanno che attualmente alcuni segretari di correnti della stessa Associazione Nazionale Magistrati, come il Presidente dott. Mario Almerighi o il Presidente dott. Vittorio Borraccetti, pur avendo raggiunto il limite di età, e sebbene non abbiano fatto richiesta di trattenimento in servizio entro i termini perentori stabiliti dalla legge, continuano a svolgere illegalmente le proprie funzioni. Il CSM ha deciso di sanare queste e altre posizioni palesemente contra legem. Forse occorrerebbe un po’ più di coerenza da parte di quei magistrati che, da un lato, preannunciano forme di protesta clamorose in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario contro il Governo e, dall’altro, si lasciano poi andare, nelle pratiche domestiche, a quegli stessi comportamenti che tanto dicono di voler contrastare. Sulla circolare ad personas e palesemente illegittima emanata dal C.S.M. ho deciso di depositare una interrogazione parlamentare chiedendo al Ministro della Giustizia se intenda interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura al fine di ottenere una più approfondita verifica della delibera-sanatoria che potrebbe portare il CSM, nel prossimo futuro, all'emissione di provvedimenti contrastanti con una legge dello stato che prevede termini perentori per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il limite d’età e se il titolare del dicastero della Giustizia intenda apporre la sua firma in calce alla stressa.
La storia purtroppo e' sempre la stessa: termini perentori per i cittadini comuni e "canzonatori" per le caste.
 
SEGUE TESTO DELL’INTERROGAZIONE
 
 
INTERROGAZIONE
 
al Ministro della Giustizia per sapere
 premesso che:

l'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008 prevede che la domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di età, previsto dall'ordinamento di competenza, va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età (70 anni). E ciò vale per tutti i funzionari dello Stato;
sulla base di tale norma il CSM ha emanato con delibera del 4 novembre 2008 un documento organico rubricato “Circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno d’età”  in cui è specificato: a) che il termine indicato nel citato art. 72 è perentorio; b) che le domande presentate oltre tale termine sono da considerarsi invalide;
in particolare, al punto n. 2.3 la predetta delibera prevede quanto segue: “L ’art. 16, comma 1, Decreto Legislativo n. 503/93, come modificato dall’art. 72 della Legge n. 133 del 2008, prevede che la domanda di trattenimento va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo (70 anni o 72 anni, in caso di magistrato che – già autorizzato a permanere in servizio per due anni- intenda avvalersi in un momento successivo della facoltà prevista dal c. 1 bis dell’art. 16). Le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio- che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge - non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l’autorizzazione, che verrà avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalità previste dalla legge e dalla presente circolare (…)”;
 
dieci magistrati hanno omesso di presentare la domanda nei termini indicati, ciononostante alcuni di essi, pur avendo raggiunto il limite di età senza che nel frattempo sia intervenuta la proroga, continuano a permanere tuttora in servizio;
 
lo scorso 20 gennaio il CSM ha emanato una nuova circolare con la quale, dopo aver confermato la perentorietà dei termini, ha sanato le situazioni invalide precedenti invitando con ciò altri venti magistrati che si trovano nelle medesime condizioni dei precedenti dieci a presentare la domanda nonostante il decorso dei termini;
la lista dei magistrati comprende anche nome di estremo rilievo per gli incarichi ricoperti non solo nelle sedi giudiziarie ma anche come segretari di correnti della magistratura della stessa Associazione Nazionale Magistrati, come il Pres. Mario Almerighi o il Pres. Vittorio Borraccetti, oltre a vari altri magistrati noti come Vittorio Frascherelli, Francesco P. Amura, Mario Natalino Iapaolo, Franco Morano, Aldo Petrucci, Bartolomeo Quatraro, Claudio Rodà e Salvatore Sinagra;
a giudizio della prima firmataria del presente atto la delibera/sanatoria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura – nel momento in cui trasforma un termine perentorio in uno canzonatorio - contiene una palese violazione di legge:-

se corrisponde al vero il fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato recentemente la propria circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno d’età emanata il 4 novembre 2008, con ciò sanando tutte le posizioni di quei magistrati che non avevano presentato domanda di trattenimento in servizio entro i termini perentori indicati dall’art. 72 L. 133/08;
se intenda interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura al fine di ottenere una più approfondita verifica della delibera-sanatoria che potrebbe portare il CSM  all'emissione di provvedimenti contrastanti con una legge dello stato e con una circolare interpretativa emessa proprio dall’organo di autogoverno dei magistrati;
quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla firma da apporre al citato provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
 

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