Leggi ad personam, Bernardini: Il Consiglio Superiore della Magistratura le critica ma poi le approva sotto dettatura dell’Anm
- Dichiarazione di Rita Bernardini, deputata radicale eletta nelle liste del PD e componente della Commissione Giustizia della Camera
Il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Associazione Nazionale Magistrati predicano contro le leggi ad personam del Presidente del Consiglio, ma poi razzolano male. Recentemente, infatti, quello che viene indebitamente chiamato “organo di autogoverno della magistratura”, ha modificato la propria circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno d’età decidendo di sanare tutte le posizioni di quei magistrati che non avevano presentato domanda di trattenimento in servizio entro i termini perentori indicati dall’art. 72 della legge 133/08. Forse non tutti sanno che attualmente alcuni segretari di correnti della stessa Associazione Nazionale Magistrati, come il Presidente dott. Mario Almerighi o il Presidente dott. Vittorio Borraccetti, pur avendo raggiunto il limite di età, e sebbene non abbiano fatto richiesta di trattenimento in servizio entro i termini perentori stabiliti dalla legge, continuano a svolgere illegalmente le proprie funzioni. Il CSM ha deciso di sanare queste e altre posizioni palesemente contra legem. Forse occorrerebbe un po’ più di coerenza da parte di quei magistrati che, da un lato, preannunciano forme di protesta clamorose in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario contro il Governo e, dall’altro, si lasciano poi andare, nelle pratiche domestiche, a quegli stessi comportamenti che tanto dicono di voler contrastare. Sulla circolare ad personas e palesemente illegittima emanata dal C.S.M. ho deciso di depositare una interrogazione parlamentare chiedendo al Ministro della Giustizia se intenda interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura al fine di ottenere una più approfondita verifica della delibera-sanatoria che potrebbe portare il CSM, nel prossimo futuro, all'emissione di provvedimenti contrastanti con una legge dello stato che prevede termini perentori per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il limite d’età e se il titolare del dicastero della Giustizia intenda apporre la sua firma in calce alla stressa.
l'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008 prevede che la domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di età, previsto dall'ordinamento di competenza, va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età (70 anni). E ciò vale per tutti i funzionari dello Stato;
se corrisponde al vero il fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato recentemente la propria circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno d’età emanata il 4 novembre 2008, con ciò sanando tutte le posizioni di quei magistrati che non avevano presentato domanda di trattenimento in servizio entro i termini perentori indicati dall’art. 72 L. 133/08;
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