Lettera aperta di Capano e Federico ai convocatori del Congresso del Partito Radicale

Lettera aperta di Capano e Federico ai convocatori del Congresso del Partito Radicale - "Il Congresso va fatto ma la convocazione è illegittima, stabiliamo insieme un percorso, un luogo e una data nel rispetto degli attuali e dei futuri iscritti e dei soggetti costituenti"
Care compagne, cari compagni,
da 56 mesi non si tiene il Congresso del Partito Radicale che, a norma di Statuto, avrebbe dovuto tenersi entro 24 mesi. Da più parti in questi anni è stata chiesta la convocazione ed è stato risposto ripetutamente che non vi erano né le condizioni politiche né quelle finanziarie. Il 23 aprile scorso il tesoriere del Partito Maurizio Turco comunicava che “qualora si riuscissero a reperire i denari per la tenuta di un Congresso degno di questo nome, dal giorno dopo non solo non ci sarebbero denari per l’attività politica, ma graverebbe un debito che impedirebbe, come ancora impedisce, qualsiasi attività propria”. Nemmeno 2 mesi dopo, il 12 giugno, lo stesso Maurizio Turco annunciava invece, finalmente, la volontà di intraprendere un percorso “nell’arco di un tempo ragionevole per arrivare ad un congresso " e la necessità di "un dibattito precongressuale che sarà lungo x mesi preceduto dai consigli generali" con il “completamento della composizione del Consiglio Generale” stesso e “a quel punto il consiglio generale comincerà a costruire quello che sarà l’approdo del Congresso”. Pochi giorni dopo, lo stesso tesoriere promuove una raccolta firme per convocare il Congresso con 1/3 degli iscritti in poche settimane, in un carcere, senza coinvolgere i soggetti costituenti e senza, a questo punto, la possibilità di alcun dibattito precongressuale, confronto, preparazione, passaggio statutario.
Noi affermiamo che, a parte l’evidente strumentalità e il dato schizofrenico dei suddetti passaggi e di tali modalità, la convocazione comunicata l’8 luglio scorso è illegittima.
Preliminarmente occorre affermare in che modo le firme in calce alla "convocazione" del Congresso straordinario inviata l' 8 Luglio siano insufficienti. Infatti quando lo Statuto afferma che "Il Congresso straordinario può essere convocato [...] da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al partito" va letto nel senso della necessità di un numero di firme pari ad un terzo degli iscritti calcolato al momento della convocazione.
Il numero dei firmatari della convocazione è ampiamente inferiore al "terzo" degli iscritti alla data dell'8 luglio, quando la convocazione è avvenuta. Il riferimento ai "sei mesi", cioè, va interpretato nel senso che questo terzo - calcolato alla convocazione - deve essere rappresentato da iscritti "da almeno sei mesi". Non si può pensare - come i convocatori sembrano aver fatto - che il "terzo" vada calcolato in rapporto al numero degli iscritti sei mesi prima della convocazione. Lo impongono:
1) la ratio della norma (o meglio del riferimento normativo ai sei mesi), che mira solo ad evitare che l'iscrizione di un gruppo cospicuo di persone al Partito possa consentire l'immediata convocazione di un congresso straordinario. Per scongiurare tale evento si inserisce l'ulteriore elemento dei "sei mesi", che garantisce un dato di "anzianità" di iscrizione in capo a coloro che assumono l'iniziativa importante di una convocazione congressuale straordinaria. Si devono quindi realizzare due condizioni successive perché il congresso sia validamente convocato. La richiesta deve provenire da almeno un terzo degli iscritti, chiaramente calcolato al momento della richiesta stessa, a cui si aggiunge l'ulteriore requisito che questo terzo sia composto di iscritti da almeno sei mesi, per il motivo opposto al precedente: perché il congresso non venga convocato in via straordinaria da un numero di iscritti troppo esiguo. Non si capisce quindi, sulla base di questa ratio ed in questo contesto, quale senso avrebbe un calcolo "retrodatato" del quorum in rapporto al numero di iscritti, che potrebbe determinare proprio l'esito che lo statuto intende evitare, ovvero la convocazione del congresso da parte di una percentuale effettiva di iscritti ben inferiore al terzo richiesto con chiarezza e come condizione primaria da parte dello Statuto per garantire una effettiva legittimazione della richiesta di convocazione di un congresso "straordinario"
2) la conclusione paradossale a cui si potrebbe arrivare in base all' interpretazione da noi contestata è che dopo sei mesi dall'avvio della campagna di iscrizione, un numero esiguo di persone (anche di poche unità: quelle già iscritte nei primi giorni) sarebbero le uniche titolate - sei mesi dopo - ad effettuare la convocazione prevista statutariamente. Se nel primo giorno della campagna si iscrivessero tre persone, esattamente sei mesi dopo - secondo lo schema proposto dai convocatori - anche un solo iscritto potrebbe convocare il Congresso, perché rappresenterebbe un terzo degli iscritti "da almeno sei mesi", ed indipendentemente dal fatto che medio tempore altre centinaia di persone si siano iscritte, venendo queste ultime di fatto espropriate di ogni ruolo rispetto al Congresso: non costituendo neanche la platea dalla quale trarre il "terzo" di cui si è parlato (l'8 luglio gli iscritti erano 912, dei quali 333 da almeno 6 mesi: si sarebbero dunque dovute raccogliere 304 firme. Se invece si fosse presa l'iniziativa della convocazione il 4 aprile, secondo l'interpretazione dei convocatori, sarebbero state sufficienti 6 firme per la convocazione, essendo 16 gli iscritti al 4 novembre, 6 mesi prima).
Sosteniamo l'illegittimità, a termini di Statuto del Partito, della convocazione effettuata in data otto luglio del Congresso del PRNTT per i giorni 1-2-3 settembre presso il carcere di Rebibbia anche perché non è possibile celebrare il congresso del partito in un carcere. Secondo l' art. 3 dello Statuto "Chiunque può iscriversi al Partito Radicale", ed inoltre "Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito e, salvo il caso di dimissioni, non possono essere privati della loro qualità di iscritti per tutto il periodo della loro iscrizione". Secondo l' art. 2.1 "Il Congresso è costituito dagli iscritti al Partito Radicale". Da cui si ricava che la principale prerogativa del "chiunque" iscritto è la partecipazione congressuale con l'esercizio di tutti diritti che ciò comporta. Ma le limitazioni (per le quali rimandiamo a quanto è stato necessario per la partecipazione al Congresso di Nessuno tocchi Caino nel carcere di Opera) che incontrerebbero gli iscritti rispetto ad un Congresso celebrato nel carcere di Rebibbia smentiscono il "chiunque" radicale in modo clamoroso:
1) in termini di "filtri" all'ingresso: una persona senza documenti, magari perché non regolare o con permesso non ancora rinnovato dalla prefettura, non può entrare;
2) in termini di preavviso: ai Congressi radicali si entra e ci si iscrive anche il secondo giorno del congresso per votare il terzo, laddove la necessità di preavvertire per la partecipazione non consentirebbe di rispettare tale modalità "storica" di presenza;
3) in termini di orari: l'ordine dei lavori non può essere liberamente votato, giacchè opzioni come le sessioni notturne sarebbero inibite dalla necessità di rispettare il limite orario connesso alle esigenze del carcere
Segnaliamo inoltre che occorre un preavviso di almeno 4 mesi, più un periodo congruo per la convocazione dei congressi “di area” (tutti ricordiamo i “congressi italiani” del Partito) . Tanto si ricava dall' art. 2.4. dello Statuto, relativo ai I Congressi di area. Tali Congressi, a cui partecipano "tutti gli iscritti al Partito Radicale di una determinata area geografica, che può coincidere o meno con un paese" "si riuniscono in via ordinaria" [...] "entro e non oltre il periodo compreso tra il settimo ed il quarto mese precedente il Congresso transnazionale al fine di avanzare indicazioni di priorità politiche e proposte di iniziative per la mozione del Congresso". Dunque, pur prendendo il termine più breve di quattro mesi, è evidente che il Congresso deve essere convocato con almeno cinque mesi di preavviso, per dare modo - nell' arco di un mese, a volere essere veloci - ai Congressi d'area di convocarsi e di potere - nei tempi indicati dallo Statuto - emanare quei deliberati politici destinati a rappresentare materia per il dibattito congressuale.
Gli iscritti, occorre poi chiarire, non possono convocare il Congresso autonomamente e stabilire, senza alcuna intermediazione, l'ordine del giorno, la data e il luogo del Congresso. Tanto si ricava argomentando da quanto previsto per la convocazione assembleare da parte dei soci nelle associazioni riconosciute (art. 20, comma II, c.c.), con norma che dottrina e giurisprudenza unanimi estendono alle associazioni non riconosciute. Tale testo prevede che siano legali rappresentanti dell' organismo a svolgere un' effettivo ruolo di intermediazione a fronte della richiesta di convocazione dei soci (con possibilità di questi ultimi di ricorrere al Tribunale in caso di inottemperanza). La ragione dell' intermediazione rispetto ai richiedenti risponde ad alcune semplici, ma importanti ragioni:
1) la qualità di socio iscritto non può essere autocertificata e spetterà al rappresentante legale la verifica dell'iscrizione al partito dei richiedenti con un' anzianità di almeno sei mesi;
2) analogamente, spetta al rappresentante legale la verifica del corretto numero di soci occorrente alla richiesta di convocazione;
3) sempre al rappresentante legale compete la verifica dell' effettiva volontà del socio, ovvero che questa sia stata chiaramente espressa (per esempio non a voce o con altri mezzi che non attestino in modo certo tale volontà);
4) è anche compito del rappresentante legale scegliere la data e il luogo del congresso al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile degli iscritti e darne comunicazione attraverso i mezzi del partito radicale.
Proprio per il corretto adempimento di queste funzioni, gli iscritti, ove siano nel numero qualificato previsto dalla legge, devono necessariamente rivolgersi a chi ha la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi statutari nell' interesse preminente dell'associazione (in caso di inerzia dell'organo deputato possono rivolgersi al Presidente del Tribunale).
Nel partito radicale, il naturale destinatario dell' iniziativa degli associati sarebbe il segretario. Tuttavia nell' attuale situazione di vacanza della segreteria, le funzioni relative spettano al Senato (art. 2.9.2. dello Statuto: ...in caso di inadempienza degli organi statutari da parte di un organo del partito, il Senato, su iniziativa del suo presidente, subentra nell' esercizio dell' organo inadempiente limitatamente agli atti necessari al ripristino della legalità statutaria...").
Anche alla luce di tale ultima considerazione, appare quanto mai opportuna la già calendarizzata riunione del Senato del Partito, prevista per giovedì 14 Luglio a Roma in sede. Chiediamo al senato di prendere atto di tali rilievi in ordine alla legittimità della convocazione, ed aprire un dialogo urgente con il primo firmatario della stessa e tesoriere del Partito Radicale Maurizio Turco, affinché si scelgano tempi e modi utili a sanare i vizi descritti;
Chiediamo dunque, condividendo la volontà di chi ritiene urgente e necessaria la tenuta del Congresso del Partito, che questo si tenga in tempi e luoghi che permettano il rispetto delle prerogative di iscritti e interessati, il rispetto delle regole statutarie e quindi del “diritto e legge anche politici del Partito Radicale” come richiamato dal preambolo, il rispetto del necessario coinvolgimento degli iscritti e dei soggetti costituenti per una adeguata preparazione politica dell’evento.
Michele Capano e Valerio Federico, iscritti al PRNTT
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