Fecondazione, Gallo: il Ministro perché ritarda visto che la Consulta ha sancito che l’eterologa si può effettuare?

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Dichiarazione di Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Soggetto costituente il Partito radicale:

Nelle ultime 24 ore abbiamo letto dichiarazioni completamente inesatte sulla fecondazione eterologa. A partire proprio dal comunicato del Ministro Lorenzin che ipotizza un ‘intervento legislativo urgente’.

Come abbiamo evidenziato, insieme a molti giuristi, nel manifesto in difesa della sentenza costituzionale che ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa “la sentenza n. 162 emanata dalla Corte Costituzionale lo scorso 9 aprile è immediatamente applicabile e che da ciò deriva la simultanea ripresa nei centri italiani della tecnica di fecondazione eterologa“. Ciò è stato ribadito anche dalla direttrice dell'Osservatorio sulla Famiglia dell'Eurispes, Andrea Catizone, che ha dichiarato il suo sostegno all’appello precisando che “Nuove norme per la messa in atto della pronuncia costituzionale" annunciate dal Ministero della Salute in merito all'eterologa, sono "un ulteriore passaggio non necessario”.

È davvero incomprensibile questo atteggiamento del Ministro che sta solo rallentando il desiderio di molte famiglie di avere un figlio.

Volendo scendere nei dettagli, è da giorni che da sedi istituzionali e da certa stampa emerge la necessità di normare alcuni aspetti che non sarebbero ancora regolamentati.

È ancora doveroso ribadire che la sentenza della Consulta non ha creato vuoto normativo, dunque praticare l’eterologa si può fare e non costituisce una azione illecita.

 

Nel dettaglio:

per effetto del recepimento della direttiva madre 2004/23/CE e direttive applicative successive 2006/17/12/CE; 2006/86/CE i centri di fecondazione medicalmente assistita posseggono tutti i requisiti tecnico scientifici necessari per poter immediatamente applicare tecniche con gameti donati dovranno riaprire le loro porte ai pazienti. L’Italia infatti ha recepito le Direttive comunitarie su conservazione, donazione, lavorazione, tracciabilità e sicurezza (Direttive 2004/23/CE;) con i decreti legislativi 191/07-16/10-85/12 e del 10 ottobre 2012. Tali norme in vigore hanno trasformato i centri di fecondazione in Istituti dei tessuti, obbligati ad attenersi a tutte le prescrizioni e regole che sono previste a livello comunitario, tra cui il divieto di commercializzazione di gameti e embrioni, consentendo solo un rimborso spese, screening precisi sia per donazione omologa che eterologa (191/07 -16/10-85/12)che di fatto coincidono con gli esami previsti, e conservazione dei dati per 30 anni dall’utilizzo dei gameti.

Nella nota tecnica che ho inviato due giorni fa al Ministro Lorenzin, in seguito al nostro incontro della scorsa settimana, ho proprio sottolineato che : “Non essendovi ostacoli quindi dovuti ad assenza di norme specifiche per il ripristino della tecnica con donazione di gameti, i centri di PMA potranno immediatamente riprendere l’applicazione delle tecniche eterologhe. Tutto ciò a conferma che sotto i profili scientifici, le normative recepite sulla tracciabilità e sicurezza di cellule e gameti (2004/23/CE e ss- DLGS 191 e ss) colmano pienamente la parte tecnica per l’applicazione di tecniche con donazione di gameti.  In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto”.

In Francia “nel numero  di dieci bambini è fissato il limite che non può essere travalicato ogniqualvolta si fa ricorso ad una donazione di spermatozoi o di ovociti appartenenti allo stesso donatore o donatrice. Diversamente, il Code of Practice elaborato dalla Human Fertilisation and Embryology Authority,nel predisporre le linee guida che i centri devono seguire, fa riferimento al concetto di “famiglia” sancendo la necessità che le donazioni vengano effettuate per la costituzione di non più di dieci famiglie. Non si parla, pertanto, di “bambini” nati all’interno di una famiglia, così come disposto invece dall’ordinamento francese, ma di famiglie create con l’utilizzo dei gameti donati. Si tratta di una distinzione importante atteso che non essendo previsto alcun limite alle nascite  all’interno di una stessa famiglia, quest’ultima potrà decidere di utilizzare gli spermatozoi dello  stesso donatore, sempre attraverso il sostegno di un centro autorizzato, per donare in futuro un fratello o una sorella al bambino nato in precedenza. Resta in ogni caso garantito il diritto del donatore di decidere di donare, al fine di contribuire alla costituzione di meno di dieci famiglie, ciò anche alla luce dei Regulatory principles che i centri autorizzati devono rispettare, contenuti nel Code of Practice predisposto dalla Human Fertilisation and Embryology Authority” (nota tecnica a cura di Ida Parisi).

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