Carabinieri, Pdm: generale trasferito per aver segnalato alla Procura delegati della rappresentanza militare

Carabinieri

“È stata presentata ieri dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Pdm, un’interrogazione rivolta al ministro della difesa sul caso che ha riguardato il generale dell’Arma dei carabinieri Luigi Finelli, stranamente trasferito e rimosso dall’incarico di Comandante della Ragione carabinieri Trentino Alto Adige a seguito di alcuni fatti che lo videro protagonista nello svolgimento d’indagini che si conclusero con «l'arresto di un indagato, successivo patteggiamento e la condanna di altro indagato in primo grado, con pena più severa in appello (entrambi, appartenenti all'Arma), successiva conferma in Cassazione per uno di essi e rimessione al giudice di prime cure per un altro (anch'egli appartenente all'Arma)», e promotore di una segnalazione alla procura militare di alcuni membri del Consiglio intermedio della rappresentanza militare.

La vicenda ci è apparsa fin dall’inizio meritevole dei doverosi chiarimenti che ci auguriamo il Ministro della difesa ci vorrà dare già nei prossimi giorni perché, nel caso di specie, pare «possa essersi verificata la lesione dei principi di cui agli articoli 2043, 2087 e 2103 codice civile - articolo 52, decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 725 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, con la possibile violazione del precetto di cui all'articolo 323 codice penale e, quindi, degli interessi e dei diritti del generale Finelli».”

Testo interrogazione

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI

Al Ministro della difesa

Per sapere - premesso che:

agli interroganti consta che nel mese di aprile 2007 il generale dell'Arma dei carabinieri, Luigi Finelli, a seguito della segnalazione di un militare dipendente, afferente fatti costituenti ipotesi di reato, affidava ad altri militari dello stesso comando regione il compito di indagare in merito;

l'esito di tali indagini (protrattesi dall'aprile del 2007 fino alla fine di quell'anno) diede, per frutto l'arresto di un indagato, successivo patteggiamento e la condanna di altro indagato in primo grado, con pena più severa in appello (entrambi, appartenenti all'Arma), successiva conferma in Cassazione per uno di essi e rimessione al giudice di prime cure per un altro (anch'egli appartenente all'Arma);

il 7 maggio 2008, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trento, dottor Giovanni Pierantozzi, indirizzava la nota prot. n. 180/8 al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Gianfranco Siazzu, con la quale esprimeva la sua piena condivisione degli apprezzamenti di stima che i sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Trento, dottor Marco Gallina, dottor Pasquale Profiti, dottor Davide Ognibene e dottor Paolo Storaci, avevano espresso con lettera, indirizzata al medesimo procuratore generale, il precedente 30 aprile 2008. Con tale missiva i citati sostituti procuratori chiedevano la permanenza del generale Finelli nell'incarico di comandante della regione carabinieri Trentino Alto Adige, al fine di garantire «il permanere di tale clima di reciproca fiducia, necessario per lo svolgimento sereno ed efficacie dell'attività istituzionale [...]»;

nei giorni 27 ottobre 2008 e 11 novembre 2008, giungevano, presso il consiglio intermedio di rappresentanza Carabinieri Vittorio Veneto, in seno al quale il generale Finelli ricopriva l'incarico di presidente, alcuni esposti anonimi nei quali si stigmatizzava il comportamento dei delegati. Nello specifico, si lamentava il disinteresse verso i doveri derivanti dal mandato, con interesse, piuttosto, verso i rimborsi che è possibile chiedere per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed in particolare per l'indennità cosiddetta «forfetaria»;

con verbale del 09-12 dicembre 2008, e successivamente con la delibera n. 193 del 13 gennaio 2009, il Coir richiese le dimissioni del generale Finelli preannunciando l'interessamento in tal senso del COCER carabinieri;

nel frattempo, avviando gli opportuni accertamenti, il generale Finelli apprendeva come, effettivamente, alcuni delegati dell'organismo di rappresentanza svolgessero il proprio mandato con modalità meritevoli di accertamento. Nello specifico, era emerso come le riunioni del Consiglio avessero raggiunto una notevole implementazione, in apparenza non motivata da reali esigenze e senza che all'aumento degli incontri corrispondesse un incremento della reale attività lavorativa e per le predette riunioni, alcuni delegati (sostenendo di svolgere un servizio superiore alle 24 ore) beneficiavano della cosiddetta «missione forfetaria» (che consente di richiedere un rimborso spese senza la presentazione di un dettagliato rendiconto), come pure di rimborsi spese di viaggio. Il generale avviava quindi, d'iniziativa, ufficiali indagini su tali circostanze;

in data 16 gennaio 2009 l'esito di tali accertamenti era trasmesso alla competente autorità giudiziaria di Verona, con conseguente assegnazione delle indagini al pubblico ministero dottor Bruni;

nel contempo, in data 24 marzo 2009 (stesso mese in cui i delegati erano messi a conoscenza del procedimento penale a loro carico), il Capo di Stato Maggiore dell'Arma (all'epoca generale di corpo d'armata Leonardo Gallitelli) contattava telefonicamente il Finelli prospettandogli il suo reimpiego presso un'altra sede, in Roma, quale vicecomandante delle unità specializzate;

con atto protocollo n. 543/35-1-1993 del 20 aprile 2009, il comando interregionale Vittorio Veneto, comunicava al generale Finelli il reimpiego al diverso incarico di vice comandante delle unità specializzate, con sede a Roma;

il necessario - seppur non vincolante - parere richiesto al Coir era espresso anche dagli appuntato Francesco De Palma, appuntato scelto Riccardoni Giuseppe, luogotenente Antonio Massimino e appuntato Giuseppe Pagano già segnalati - in data 16 gennaio 2009 - alla procura militare di Verona;

ottenuto il parere favorevole, con provvedimento del 14 agosto 2009, notificato in pari data, il comando generale dell'Arma disponeva il trasferimento del generale Finelli dalla sede di Bolzano a quella di Roma, per l'impiego quale vice-comandante della divisione unità specializzate Carabinieri, con l'ordine di assumere l'incarico entro il successivo 23 settembre 2009;

il relativo provvedimento era impugnato innanzi al TAR Bolzano (ricorso R.G. n. 239/2009), il quale, rilevati evidenti vizi nell'impugnato provvedimento di trasferimento, ne disponeva la sospensiva (ordinanza n. 157 del 2009);

in conseguenza, il comando generale dell'Arma, con provvedimenti del 22 ottobre 2009 annullava, in via di autotutela, il precedente provvedimento di trasferimento del generale Finelli e ne disponeva il «cambio di incarico», da domandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige a «disposizione» per incarichi speciali del comandante interregionale Carabinieri «Vittorio Veneto». Quindi, gli comunicava l'avvio un nuovo trasferimento in Roma, poi effettivamente avvenuto, quale vicecomandante della divisione unità specializzate (incarico istituito solamente in data 21 maggio 2007 e, dalla data della sua costituzione fino al momento del trasferimento del generale Finelli, venne retto, per soli sei mesi, dal colonnello Enrico Maria Falcone, peraltro non proveniente dal ruolo ordinario ufficiali, cioè non d'Accademia, fino alla data del congedo dello stesso);

nel caso di specie - alla luce delle minori mansioni - appare agli interroganti possa essersi verificata la lesione dei principi di cui agli articoli 2043, 2087 e 2103 codice civile - articolo 52, decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 725 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, con la possibile violazione del precetto di cui all'articolo 323 codice penale e, quindi, degli interessi e dei diritti del generale Finelli -:

quale sia l'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi dell'articolo 725 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e quali le ragioni sottese alla condotta dell'amministrazione militare descritta in premessa anche alla luce dell'irrilevanza dell'ufficio al quale il generale Finelli è stato relegato;

quali siano i provvedimenti che intenderà adottare nei confronti di coloro che con i predetti comportamenti hanno reso possibile che le narrate condotte arrecassero un danno all'amministrazione militare e conseguentemente al citato generale Finelli.

(4-13844)


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