Dichiarazione di Matteo Mecacci, deputato radicale e relatore OSCE su democrazia e diritti umani
Oggi, 22 giugno 2011, i Deputati radicali hanno presentato un’interrogazione a risposta orale in Commissione Giustizia, il cui primo firmatario è Matteo Mecacci, e concernente il caso dell’associazione culturale denominata Iusit.Net. Il 21 aprile 2011 si è, infatti, costituita tale associazione mediante l'esclusiva utilizzazione di tecnologie informatiche, ossia firma digitale e marche temporali, con cui si è data piena valenza all’atto costitutivo ed allo statuto. Successivamente alla costituzione, l’associazione ha tentato di registrare l’atto costitutivo e lo statuto, ricevendo ben due rifiuti dagli Uffici delle Entrate (Roma e Frosinone), per “mancanza degli strumenti idonei al controllo delle sottoscrizioni”.
In merito, il deputato radicale Matteo Mecacci ha dichiarato:
“Devono essere chiariti quanto prima i reali motivi per cui gli Uffici delle Entrate di Roma e di Frosinone non abbiano dato seguito alla richiesta di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione Iusit.Net. Credo, inoltre, che il Governo debba consentire una reale e maggiore semplificazione degli adempimenti tributari al cittadino che intenda sottoporre a registrazione atti privati in formato digitale.”
Qui di seguito il testo dell’interrogazione:
Interrogazione a risposta orale in Commissione Giustizia – Per sapere - Premesso che;
Il 21 aprile 2011 si è costituita un’associazione culturale tra avvocati dediti al diritto dell’informatica, denominata Iusit.Net, attraverso le procedure espressamente previste nel proprio atto costitutivo e statuto, nonché secondo le indicazioni contenute nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo. 235/2010) e nella circolare n. 58/2008 dell’Agenzia delle Entrate, ossia: la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dell’atto costitutivo e dello statuto da parte dei soci fondatori dell’associazione, e l’ apposizione della marca temporale da parte del Presidente per fornire data certa nei confronti dei terzi;
Sebbene a tale associazione sia stato attribuito il codice fiscale, ben due diversi Uffici delle Entrate (Agenzie di Frosinone e di Roma), a seguito di formale e motivata istanza di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, hanno - inopinatamente - opposto un rifiuto ad adempiere ai propri doveri, asserendo di “non avere gli strumenti per verificare le sottoscrizioni digitali”;
Secondo l’art. 11, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) si ha che: “Chi richiede la registrazione di un atto diverso da atti pubblici e delle scritture private autenticate dai notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia;
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.82/2005, denominato “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), la sottoscrizione di un atto con firma elettronica avanzata e/o con firma digitale equivale – giuridicamente – alla sottoscrizione del medesimo a mezzo della c.d. “firma” autografa;
In particolare, l’art. 4, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) prevede che “ogni atto e documento possa essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”;
L’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), inoltre, sancisce i principi che il documento informatico sottoscritto digitalmente deve rispettare, regolandone la validità e la rilevanza agli effetti di legge, la riconducibilità all’autore del documento stesso sottoscritto con firma digitale, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto;
Con la circolare n. 58 del 17.10.2008, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente regolamentato - anche a livello “interno” - il procedimento per la registrazione di atti formati in modalità totalmente informatica prevedendo che gli Uffici procedano alla stampa di una copia, utile anche per le finalità di archiviazione del documento informatico. Verificata la corrispondenza degli esemplari cartacei al documento informatico, l’ufficio ne attesterà poi la conformità in tutte le componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2bis del CAD e procederà alla liquidazione e registrazione dell’atto, apponendo sui supporti cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse. Sull’esemplare cartaceo depositato dal richiedente la registrazione, verrà applicato uno dei contrassegni attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. L’altro contrassegno dovrà essere apposto sulla copia stampata dall’ufficio.
Considerato che;
Tale circolare trova applicazione esclusivamente con riferimento alla procedura di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Le modalità per il trattamento ai fini della registrazione degli atti privati, diversi cioè da quelli che richiedano forme solenni quali l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, appare pienamente compatibile con le modalità già previste per operare un trasferimento di partecipazioni societarie;
Il rifiuto opposto dagli Uffici delle Entrate alla registrazione degli atti concreta un sostanziale rifiuto di adempiere agli atti richiesti agli Uffici competenti in quanto - come è noto - la mancanza interna di strumenti non può essere opposta al diritto soggettivo del cittadino di registrare un determinato atto e/o documento, purché questo sia conforme alla normativa italiana e sia redatto nelle forme consentite dall’ordinamento;
E’ appena il caso di ricordare che l'obbligo giuridico del cittadino alla registrazione degli atti si esaurisce con la presentazione degli stessi presso gli Uffici preposti dell'Agenzia delle Entrate e con il successivo versamento della relativa imposta e dei bolli nella misura indicata dal funzionario tassatore ai sensi di legge;
Considerato, inoltre, che;
Il mancato recepimento da parte dell'Amministrazione dei documenti informatici correttamente formati e sottoscritti potrebbe procurare all'erario un grave danno consistente nel mancato introito dell'imposta dovuta ma non potuta versare dal cittadino per inerzia ed impreparazione dell'Amministrazione;
Il rilancio della crescita, intesa come rilancio del Paese e dei suoi talenti sfruttandone le potenzialità latenti, viene perseguito anche attraverso il contrasto al calo di competività del sistema economico e tramite la semplificazione dei rapporti con la P.A.;
L’Amministrazione delle Entrate già da dieci anni consente la registrazione interamente per via telematica, finanche provvedendo al versamento delle imposte dovute ed ai bolli attraverso un sistema di pagamento online, di alcune tipologie di atti privati (contratti di locazione ed affitto) nonché l’apertura, l’estinzione e modificazione di partita iva tramite il sistema Entratel ad uso di un intermediario abilitato (avvocato, commercialista, consulente...), purché tale documento risulti conforme alle specifiche tecniche definite negli appositi decreti dirigenziali, consentendo un celere ed agile dialogo con gli Uffici dislocati sul territorio nazionale;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 stabilisce che, a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, il "Dipartimento per la digitalizzazione della PA e per l'innovazione tecnologica" assegni a titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;
Al cittadino, in particolare, viene consentito di dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione per richiedere o inviare informazioni, presentare istanze o altra documentazione nonché ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni, semplificando e migliorando i rapporti tra il Cittadino e l’Amministrazione pubblica;
Chiede di sapere;
- per quale motivo gli Uffici delle Entrate di Roma e di Frosinone non abbiano dato seguito alla richiesta di registrazione dei già menzionati atto costitutivo e statuto della associazione Iusit.Net.
- quali siano gli intendimenti del Governo ai fini di consentire una maggiore e reale semplificazione degli adempimenti tributari al cittadino che intenda sottoporre a registrazione atti privati in formato digitale, consentendo peraltro una più facile ed attenta gestione del flusso di informazioni da parte dell’Amministrazione, che potrebbe in tal modo riqualificare il personale front-office per il controllo e la verifica della correttezza degli adempimenti periodici e/o una tantum previsti, con evidente miglioramento del funzionamento dell’apparato amministrativo.
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