Pdm: interrogazioni presentate dal Deputato Radicale Maurizio Turco nella seduta del 14 giugno 2011

Ganzer

Ieri il deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Pdm, ha depositato alcune interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministro della Difesa e dell'Interno.

Al Presidente del Consiglio il deputato radicale ha chiesto se non ritenga di dover avviare il procedimento di revoca per indegnità delle onorificenze conferite al generale Ganzer, condannato in primo grado alla pena di 14 anni di reclusione, e al delegato della rappresentanza militare dei carabinieri Emilio Taiani, sottoposto a provvedimento restrittivo nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura militare di Napoli sulle attività dei delegati del Cocer dell'Arma.
Al Ministro della difesa Turco ha chiesto se, alla luce del documento con il quale lo Stato Maggiore della Difesa preconfeziona le informazioni e stabilisce i termini della comunicazionie istituzionale in merito ai poligoni sardi, quali immediate azioni intenda avviare per offrire all'opinione pubblica informazioni trasparenti e se non ritenga opportuno rendere pubbliche le attività di addestramento e sperimentazione o industriali che siano state effettuate, e quelle in programmazione, da parte delle Forze armate italiane o straniere e dalle aziende che utilizzano i poligoni esistenti in Sardegna.
Al Ministro dell'Interno, a seguito di una segnalazione del Sindacato COISP, ha invece chiesto quali immediati provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista igienico e quindi assicurare i necessari finanziamenti economici per il servizio di pulizia degli uffici e delle caserme della Polizia di Stato.
E' infine pervenuta dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta la risposata all'interrogazione n. 4-11262 concernente la festività del 17 mazo 2011 sulla quale esprimiamo un giudizio assolutamente negativo in quanto non è stata fornita alcuna rispostra alle nostre domande formulate con l'atto di sindaca ispettivo."
Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm).
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MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
dal sito web della Presidenza della Repubblica gli interroganti hanno potuto constatare che al colonnello (ora generale) Ganzer Giampaolo, nato a Gemona del Friuli, sono state conferite le onoreficienze di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica italiana il 27 dicembre 1993 e successivamente di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica italiana il 27 dicembre 1999, entrambe su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri;
con la sentenza n. 8255/10 del 12 luglio 2010 il tribunale ordinario di Milano, VIII sezione penale, depositata il 27 dicembre 2010, il generale Ganzer «viene condannato alla pena di anni 14 di reclusione ed euro 65.000,00 di multa così determinata: ritenuta la continuazione, pena base per il reato più grave da individuarsi nella contestazione di cui al capo F1 (operazione Cobra) anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante dell'ingente quantitativo (articolo 80 comma 2o decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per complessivi anni 11 e mesi 6 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione implicata dal reato rubricato al capo G1 (operazione Cedro Uno) di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per complessivi anni 14 di reclusione ed euro 65.000,00 di multa. Seguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena»;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, stabilisce le Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze -:
se il Presidente del Consiglio interrogato non ritenga di dover avviare il procedimento di revoca delle onoreficienze conferite al militare in premessa per indegnità.
(4-12301)
 
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
sul sito web della Presidenza della Repubblica gli interroganti hanno potuto constatare che all'appuntato scelto Emilio Taiani il 27 dicembre 2009 è stata conferita l'onoreficienza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri;
da notizie di stampa si è potuto apprendere che «A seguito delle indagini condotte per oltre sei mesi dal titolare dell'inchiesta in corso, il sostituto Procuratore dottoressa Marina Mazzella su delega del Procuratore capo il dottor Lucio Molinari, in data 25 marzo 2011 è stato infatti, disposto nei confronti del Taiani, il provvedimento restrittivo cautelare dell'obbligo di dimora»;
il militare a seguito del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti è stato dichiarato decaduto dalla carica di membro del Consiglio centrale della rappresentanza militare dell'Arma dei carabinieri (Co.Ce.r.);
il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, stabilisce le norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze -:
se il Presidente del Consiglio interrogato non ritenga di dover avviare il procedimento di revoca dell'onoreficienza conferita al militare in premessa per indegnità.
(4-12302)
 
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
da fonti di stampa, in particolare sul quotidiano La Nuova Sardegna del 6 giugno 2011, sono stati pubblicati alcuni articoli a firma di Giuseppe Centore «Manuale della Difesa da la linea su Quirra» e «Obiettivo: salvare la credibilità» è stata diffusa la notizia dell'esistenza di un documento con cui lo Stato maggiore della Difesa ha impartito le disposizioni relative al linguaggio della comunicazione che i militari devono adottare nei confronti dei media;
in particolare sul sito web Tiscali, è stato pubblicato un articolo a firma di Paolo Salvatore Orrù dal titolo «Poligoni militari sardi, un manuale di controinformazione dello Stato Maggiore per rendere credibili le istituzioni»;
nell'articolo si legge «L'importante è controinformare: non fa nulla se un cittadino muore o un soldato si ammala. Per agevolare il lavoro di disinformazione, il Ministero della difesa ha inviato nelle caserme interessate un piano di "norme e di linguaggio" per i militari che operano nei poligoni di tiro della Sardegna. Il "Piano di Comunicazione", predisposto dallo Stato Maggiore è un vademecum, una sorta di bignamino delle veline che gli interessati devono attivare quando i media tentano di indagare sulle attività addestrative e di sperimentazione svolte dalle forze armate italiane e straniere presso i poligoni di Capo Frasca, Capo Teulada e Salto di Quirra "con particolare riferimento alle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente e della salute". Gli argomenti posti al bando sono scottanti: in particolare il documento suggerisce di non dare troppi chiarimenti sull'uso di uranio impoverito e sugli effetti delle "nano particelle". Inoltre, consiglia di non dare spiegazioni sul nesso di causalità esistente tra le sostanze "sparate" nel poligono e le malattie genetiche e le leucemie riscontrate tra le popolazioni locali e nel personale militare. Sempre secondo il prontuario, non devono essere enfatizzati i casi di malattia riscontrati fra il bestiame della zona. E ancora, si deve evitare come la peste di parlare dell'inquinamento "elettromagnetico generato dai radar per la guida dei missili e per il controllo delle attività dei poligoni". Top secret anche le indagini ambientali svolte su input della Difesa. Ai militari è stato inoltre imposto il compito di non dare risalto alla "indagine anamnestica svolta" nell'area di Quirra dai veterinari dell'Asl di Cagliari Giorgio Melis e Sandro Lorrai. Secchiate d'acqua devono essere versate sull'indagine ordinata dalla Procura della Repubblica di Lanusei: secondo lo Stato Maggiore, "potrebbe minare la credibilità dell'istituzione militare" e la "corretta percezione dell'opinione pubblica" sulla veridicità dell'indagine ambientale promossa dal Ministero della difesa nel 2008 per fare "piena chiarezza sulla situazione". In definitiva, si è chiesto ai militari di innalzare una cortina di ferro per salvaguardare la "fattibilità delle attività di addestramento e di sperimentazione condotte all'interno del Poligono, per fini istituzionali, da parte degli operatori industriali di ricerca e sperimentazione". La parola d'ordine è: "Minimizzare e neutralizzare gli effetti di una comunicazione non supportata da dati oggettivi"; ridurre ai minimi termini "il danno d'immagine" per l'amministrazione e per l'esercito; difendere "il valore delle risultanze delle indagini ambientali" commissionate dalla Difesa. Per ottenere questi risultati la circolare consiglia di "definire una strategia di comunicazione unitaria" e di designare "figure di riferimento nell'ambito della difesa" e di affiancarli di volta in volta esperti in materia di sanità, armamenti e balistica in gradi di "supportare, confutare, a livello scientifico le tesi riportate dagli organi di stampa". Il quadro è agghiacciante: perché non si tiene conto, in alcun modo, della salute degli abitanti, né di quella dei militari. Ogni comandante, ogni ufficio stampa dell'Esercito deve utilizzare "messaggi chiave". Qualche ritaglio: "Il Ministero della difesa ha a cuore il benessere del proprio personale e dei civili"; la Difesa ha sempre garantito "indagini ambientali serie, approfondite, trasparenti"; il Ministero della difesa garantisce "grande attenzione alle norme ambientali"; le forze armate "non hanno mai usato o stoccato uranio impoverito al poligono". Uno dei piatti forti delle "norme di linguaggio" imposte dalla Difesa è il comunicato stampa del 27 febbraio 2011 che ha per oggetto le indagini di Lanusei: "In merito a quanto apparso sugli organi di stampa... è opportuno e doveroso" che i militari sostengano la tesi secondo la quale "tra il materiale finora rinvenuto nel corso delle ispezioni disposte dal magistrato inquirente non figura alcun munizionamento all'uranio impoverito. Si tratta bensì di componenti elettronici per usi industriali (civili e militari)". La mission ha avuto successo: tutti i mass media che si sono occupati delle indagini di Lanusei hanno riportato tutti le stesse parole. Lo Stato Maggiore ha così centrato il suo obiettivo di "ridurre il livello di apprensione ingeneratesi nella collettività ... minimizzare/neutralizzare i danni d'immagine per l'Amministrazione della Difesa e le forze armate da notizie non supportate da dati oggettivi". Il tutto per la tutela d'informazioni di "carattere classificato". "Disinformatia". I pastori hanno lasciato i pascoli di Quirra» -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del documento richiamato negli articoli in premessa e quali immediate azioni intenda avviare per offrire all'opinione pubblica informazioni trasparenti e se non ritenga opportuno rendere pubbliche le attività di addestramento e sperimentazione o industriali che siano state effettuate, e quelle in programmazione, da parte delle Forze armate italiane o straniere e dalle aziende che utilizzano i poligoni esistenti in Sardegna.
(4-12303)
 
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
un comunicato stampa dell'agenzia ASCA del 7 giugno scorso dal titolo «Polizia: Coisp, Governo taglia anche fondi per pulizie questure» riporta le dichiarazioni del segretario generale del Coisp Franco Maccari, «Pensavamo di aver visto e subito tutto, ma evidentemente ci sbagliavamo. Al peggio non c'è mai fine, dicevano i nostri nonni e oggi noi sappiamo che è vero. Dopo aver messo la benzina nelle auto a spese nostre, dopo aver visto le cose peggiori che questo Governo poteva fare ai servitori dello Stato, tra qualche giorno toccherà vedere in giro i poliziotti spazzini». È dura la reazione di Franco Maccari, segretario generale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, alle circolari che in questi giorni girano nelle questure e con le quali si comunica al personale che a causa dei tagli al comparto anche gli appalti per le pulizie subiranno delle diminuzioni. «Questo è il paradosso - continua Maccari - oggi, a causa dei tagli sugli appalti per il servizio di pulizia degli uffici e delle caserme, si pregiudica gravemente l'igiene dei luoghi di lavoro della Polizia di Stato. La mannaia decapita di un ulteriore 30 per cento il valore degli attuali appalti di pulizia in aggiunta al taglio del 20 per cento del 2009. E tutto ciò solo per il contenimento dei costi senza considerare la qualità del servizio e senza poter verificare con trasparenza il rispetto e la regolarità dei contratti di lavoro del personale delle imprese». «Ci sono Uffici di Polizia - continua il segretario generale del Coisp - dove i pavimenti verranno lavati solo una volta al mese, gli ambienti saranno spazzati una volta alla settimana ed una volta ogni tot giorni saranno svuotati i cestini». «Siamo indignati, offesi, - conclude Maccari - ma non arresi e continueremo a chiedere a gran voce le dimissioni del Governo»;
la situazione descritta dal segretario generale del Coisp è sicuramente preoccupante per gli effetti che inevitabilmente si riverserebbero sul personale della Polizia di Stato e sull'immagine dell'Istituzione -:
quali siano le circolari a cui si fa riferimento nel comunicato in premessa e quale sia il loro contenuto, quali immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista igienico e quindi assicurare i necessari finanziamenti economici per il servizio di pulizia degli uffici e delle caserme della Polizia di Stato.
(4-12300)
 
 
interrogazioni per le quali è pervenuta (finalmente) la risposta:
 
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
nella «Relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. n. 2569) del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5» si legge che «Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949. n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792) [...] Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex legge che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»;
il giorno 9 marzo 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata (3-01503) alla Camera dei deputati, ha affermato che «Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalità che davvero si auspica condivisa»;
l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, stabilisce che «I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.», mentre la legge 23 dicembre 1977, n. 937, all'articolo 1 stabilisce che «Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.»;
ad eccezione della festività Santissimi Apostoli Pietro e Paolo che interessa solo il comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le restanti 4 festività soppresse sono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre la festività del 4 novembre resta disciplinata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e quindi viene recuperata come giorno aggiuntivo al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977,n. 937;
l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica, ha stabilito che «La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.» mentre il successivo comma 3 recita che «I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo n. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.». In modo analogo dispone l'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
secondo le interpretazioni delle norme citate che le pubbliche amministrazioni interessate intenderebbero applicare, nei confronti dei dipendenti civili e militari, risulterebbero essere state emanate disposizioni volte a disporre l'obbligo per il personale di fruire di un giorno di riposo di quelli previsti dalla citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), senza considerare che il tenore letterale della norma in questione afferma innegabilmente che sia esclusivamente il dipendente a poter decidere il giorno di fruizione del beneficio;
il decreto-legge di cui si tratta sembra aver disciplinato la materia in relazione al caso in cui il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni interessate abbia già fruito di tutti e quattro i giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), non escludendo quindi, in ipotesi, la possibilità per le medesime amministrazioni di poter sottrarre a detti lavoratori di un ordinario giorno di ferie, le quali, come noto, sono oggetto di un diritto irrinunciabile e tutelato costituzionalmente, che verrebbe ad essere conculcato, sia pure in minima parte -:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano state le disposizioni emanate per garantire la corretta applicazione delle norme citate al fine di salvaguardare il diritto dei lavoratori di poter disporre liberamente delle giornate di congedo ordinario e in particolare di quelle di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b);
quali siano le disposizioni nei confronti del personale che alla data del 17 marzo 2011 abbia già fruito dei 4 giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b).
(4-11262)
 
Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, concernente l'attuazione del decreto-legge n. 5 del 2011 recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 si rappresenta quanto segue.
Il citato decreto-legge, come è noto, introduce disposizioni concernenti la festività del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, disponendo, all'articolo 1, comma 1, che per l'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge numero 260 del 1949 e che, pertanto, si riconosce l'osservanza del completo orario festivo e si dispone l'imbandieramento degli edifici pubblici.
Si precisa, al riguardo, che i giorni festivi sono determinati in modo tassativo dalla legge e che, in particolare, il carattere di «festività» viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, numero 260 e successive modificazioni, il cui articolo 2 riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici.
Va precisato che le giornate festive sono determinate, oltre che dalla legge, dai contratti collettivi: questi ultimi, in particolare, disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali ricorrenza del Santo patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni casi, di sabato. Ulteriori aspetti regolamentati dalla contrattazione collettiva riguardano le cosiddette ex festività, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, le ore che devono essere retribuite per le festività fruite dai lavoratori compensati ad ore nonché la determinazione della maggiorazione del lavoro festivo.
Per quanto attiene alle cosiddette festività soppresse, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la cessazione delle festività, agli effetti civili, dei giorni dell'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santissimi Apostoli Pietro e Paolo (alcune di queste festività, quali l'Epifania e, per il solo comune di Roma, la giornata dei santi Pietro e Paolo, sono state in seguito ripristinate). Successivamente, la legge 23 dicembre 1977, n. 937, ha introdotto, a favore dei dipendenti pubblici, in seguito alla soppressione delle richiamate festività civili e religiose, 6 giornate complessive di riposo da fruire del corso dell'anno, di cui 2 giornate da aggiungere obbligatoriamente al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a)), e 4 giornate, a richiesta degli interessati, da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Mentre le prime 2 giornate seguono la disciplina del congedo ordinario, per le prime 4 giornate non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, è previsto un rimborso forfettario.
La legge 20 novembre 2000, n. 336, pur ripristinando a decorrere dal 2001 la festività del 2 giugno, non ha ridotto il numero delle festività soppresse introdotte dalla citata legge n. 937 del 1977, che pertanto continuano ad essere contaggiate sulla base di 6 giorni l'anno.
Per quanto attiene alla disciplina contrattuale delle cosiddette festività soppresse, in generale, l'abolizione delle 4 festività è stata generalmente compensata dalla contrattazione collettiva attraverso permessi individuali pari, in totale, a 32 ore.
Normalmente, la fruizione delle richiamate ore di permesso viene subordinata, dai contratti collettivi, alla loro maturazione (cioè ogni mese matura 1 dodicesimo delle 32 ore). I permessi per le festività soppresse devono essere goduti entro l'anno (a parte alcune eccezioni presenti in alcuni contratti, che prevedono la possibilità di usufruire delle ex festività entro un determinato limite temporale dell'anno successivo). La materia delle ex festività, nella sua regolamentazione di settore, è demandata alla contrattazione collettiva.
Ciò premesso, si rappresenta che il decreto-legge in esame reca un contenuto puntuale, in quanto volto a disciplinare unicamente gli effetti giuridici da attribuire alla ricorrenza del 17 marzo 2011, già dichiarata «festa nazionale» dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed ora considerata, dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento, «giorno festivo» ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, nella sua formulazione originaria, richiamata dagli interroganti, stabiliva che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Rispetto a tale testo, la nuova formulazione approvata in sede di conversione, ha previsto la non applicazione degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali derivanti dal riconoscimento quale festa nazionale del 17 marzo 2011, non solamente in riferimento alla festività soppressa del 4 novembre ma anche, in alternativa. «per una delle altre festività» tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Il testo in esame, come risulta dalle predette modifiche, prevede inoltre espressamente, con riguardo al lavoro pubblico, la riduzione del 4 a 3, per l'anno 2011, delle giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 937 del 1977 e dai contratti e accordi collettivi in base a tale disposizione.
Pertanto diversamente da quanto rappresentato nell'atto ispettivo in esame ove si teneva conto della precedente formulazione del provvedimento, deve considerarsi che esso, come successivamente emendato, prevede un meccanismo volto a neutralizzare gli oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, discendenti dall'istituzione nel corrente anno di una ulteriore festività. Oneri che verranno compensati considerando giornata ordinaria, agli effetti economico-contrattuali, la festività soppressa del 4 novembre oppure - nel caso di lavoratori che non godano di una disciplina collettiva o legislativa che preveda l'obbligo di retribuzione aggiuntiva per la festività del 4 novembre - una delle altre festività soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, ovvero una giornata di riposo riconosciuta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Dette modifiche, apportate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica, soddisfano, dunque, la necessità di specificare quali fossero gli effetti giuridici discendenti dalla festività del 150o anniversario dell'unità d'Italia. Risultando in tal modo attenuate le preoccupazioni sulla copertura finanziaria che avevano inizialmente determinato alcune perplessità sul provvedimento e al contempo garantita l'istituzione di una opportuna festività per ricordare l'indipendenza dell'Italia e l'indivisibilità della Repubblica.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.

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