ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04508
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 456 del 31/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: MECACCI MATTEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/03/2011Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2011
Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 31/03/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2011
Stato iter: IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2011
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/04/2011
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-04508
presentata da
MATTEO MECACCI
giovedì 31 marzo 2011, seduta n.456
MECACCI, BARETTA, BERNARDINI, ZAMPARUTTI, MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI e BELTRANDI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:
nel febbraio 2009 il Parlamento italiano ha approvato la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di «amicizia, partenariato e cooperazione» con la Libia;
in numerose dichiarazioni pubbliche, il Ministro interrogato, anche durante le comunicazioni del Governo sulla crisi libica presso il Senato e presso la Camera, il 23 e il 24 marzo 2011, ha dichiarato che il Trattato sarebbe sospeso de jure a seguito dell'adozione della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di «amicizia» con la Libia garantisce, in particolare, all'articolo 3, la copertura degli impegni finanziari assunti dall'Italia con la ratifica del Trattato nei confronti della Libia - 250 milioni di dollari per 20 anni - attraverso l'aumento dell'aliquota IRES nei confronti di società e degli enti commerciali residenti nel territorio italiano che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
secondo notizie di stampa l'ammontare del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota IRES per il 2009 corrisponderebbe a oltre 200 milioni di euro secondo quanto risulta dalle stime dell'ENI -:
se il Trattato di «amicizia» con la Libia sia effettivamente sospeso de jure, se ciò comporti anche la sospensione dell'attuazione delle norme della legge di autorizzazioni alla ratifica - segnatamente l'aumento dell'aliquota IRES per garantirne la copertura finanziaria - e quali siano gli effetti sul bilancio dello Stato derivanti da tale sospensione.(5-04508)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo – Finanze
Servizio Interrogazioni
ELEMENTI DI RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono, in particolare, chiarimenti in merito agli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dalla sospensione de jure del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, a seguito dell'adozione della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
In proposito, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato quanto segue.
Gli effetti finanziari della legge di ratifica n. 7/2009 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista sono contemplati, a legislazione vigente, nel bilancio pluriennale dello Stato, sia per quanto riguarda gli oneri, sia per la relativa copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle società a ciò finalizzata.
Il venir meno dell'efficacia del Trattato non determina automaticamente l'annullamento delle clausole finanziarie, ove non intervenga un’apposita disposizione normativa volta a ridurre l'aliquota IRES e le rispettive finalità di spesa. Tali finalità, presentano peraltro natura ultrannuale e possono già aver dato luogo a diritti soggettivi e ad impegni pluriennali nell'arco temporale relativo all'intera durata di vigenza del Trattato.
In merito all'effettiva sospensione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che l'articolo 103 della Carta dell'ONU afferma la prevalenza degli obblighi dello Statuto delle Nazioni Unite su quelli assunti dagli Stati membri con qualsiasi altro accordo internazionale. L'Italia è tenuta ad adempiere a decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza.
Ne discende la sospensione di diritto, automatica degli obblighi del Trattato bilaterale, la cui applicazione sarebbe in contrasto con la risoluzione 1973 delle Nazioni Unite.
Tale interpretazione, del resto, è desumibile dallo stesso Trattato italo-libico che riconosce la centralità delle Nazioni Unite e impegna le parti al rispetto della legalità internazionale.
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