Testamento biologico

Contatto per approfondire: Matteo Mainardi: matteo.mainardi@associazionelucacoscioni.it

 

Testo di delibera di iniziativa popolare (o consiliare) per l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento

 

 

PREMESSO CHE

l'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" e vi è in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

l’articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

l'articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”;

 

CONSIDERATO CHE

 

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);

la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

 

 

PRESO ATTO CHE

 

Già più di 136 Comuni e un'intera Regione, il Friuli Venezia Giulia, hanno deliberato l'istituzione di un registro del testamento biologico, risultando operativo quindi per quasi 14 milioni di italiani a livello comunale (il 23% della popolazione italiana);

 

CONSIDERATO CHE

 

anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: “appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate [...] che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina” e ha inoltre specificato: “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”;

 

 RILEVATO CHE

 

i Comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge;

i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;

l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

 

DELIBERA

 

di istituire un “Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento” presso l'Ufficio Anagrafe, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e consentirne l'archiviazione;

di demandare alla Giunta Comunale l'adozione delle modalità attuative per la tenuta del Registro presso il competente servizio e la predisposizione del “Regolamento comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento” il quale disciplina le modalità di raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari.

Fonte:

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