Raccolta differenziata: integrazione alla denuncia presentata alla Corte dei conti il 20/05/2014
Spett. PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO
Via A. Baiamonti, 25 00195 Roma
Oggetto: integrazione alla denuncia presentata presso la Corte dei Conti in data 20 maggio 2014, concernente “danno erariale dovuto al mancato raggiungimento da parte di Roma Capitale degli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”
Riccardo Magi, Massimiliano Iervolino, Paolo Izzo ed altri.
ESPONGONO QUANTO SEGUE
Premesso che
il 20 maggio 2014 alcuni dei firmatari del presente esposto, hanno depositato una denuncia (allegato I) presso la Corte dei Conti del Lazio avente per oggetto: “mancato raggiungimento da parte di Roma Capitale degli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” dove tra le altre cose si segnalava:
- la realizzazione da parte del comune di Roma di una raccolta differenziata in misura significativamente inferiore a quanto previsto dall’art. 24 del decreto n. 22/97 e dall’art. 205 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. L’inottemperanza alla normativa vigente ha causato un danno erariale dovuto al pagamento da parte del comune di Roma di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica del materiale che avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata ed ha, pertanto, arrecato al comune (ora Roma Capitale) un danno patrimoniale conseguente. Detti oneri sono stati, in particolare sostenuti a titolo di: 1) “tariffa smaltimento rifiuti”, tributo speciale ex art. 3, comma 24 della legge n. 545/1995; 2) addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006; 3) e in parte tramite lo smaltimento dei rifiuti speciali (Fos, scarti e Cdr) smaltiti fuori la Regione Lazio durante gli anni 2013 e 2014.
Visto che
il 23 aprile 2014 il consigliere di Roma Capitale, Riccardo Magi, ha depositato un’interrogazione (allegato II) all’assessore all’Ambiente, Estella Marino, per sapere:
- i costi suddivisi per anno che, dal 2007 al 2013, l’AMA S.p.A. ha dovuto sostenere per pagare sia la cosiddetta ecotassa che l’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica;
- i costi suddivisi per anno che, dal 2007 al 2013, l’AMA S.p.A., avrebbe dovuto sostenere per pagare la cosiddetta ecotassa qualora avesse raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste dall’articolo 205 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Considerato che
L’assessore Estella Marino ha risposto (allegato III) alla citata interrogazione in data 12 agosto 2014, comunicando al richiedente che:
- l’AMA S.p.A. per conferire i rifiuti presso la discarica di Malagrotta, ha pagato “soltanto” di ecotassa (quindi al netto del costo del deposito dei rifiuti e di quello relativo al post mortem) per l’anno 2007 circa 21 milioni di euro, per l’anno 2008 circa 19 milioni di euro, per l’anno 2009 circa 20 milioni di euro, per l’anno 2010 circa 18 milioni di euro, per l’anno 2011 circa 16 milioni di euro, per l’anno 2012 circa 13 milioni di euro e per l’anno 2013 circa 3 milioni di euro (la discarica di Malagrotta è stata chiusa il 1 ottobre 2013). Per un costo totale – dal 2007 al 2013 e relativo “solamente” all’ecotassa – di 111.775.014,21 euro. [Per i dati puntuali si rimanda alla tabella riportata nella risposta (allegato III) dell’assessore Marino];
- con riferimento alla richiesta relativa ai costi che AMA S.p.A avrebbe dovuto sostenere per pagare la cosiddetta ecotassa qualora avesse raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.L.gs n. 152/2006, si rappresenta che tale calcolo non è di immediata determinazione matematica, poiché il costo dell’ecotassa non dipende linearmente dalla percentuale di raccolta differenziata conseguita. Ad ogni modo, si riporta di seguito, per le valutazioni del caso, il dato relativo alla media annua della percentuale di raccolta differenziata dal 2007 al 2013:
Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rd (%) 17.1 19.5 20.7 22.0 24.7 25.7 31.1
In merito alla risposta dell’assessore Marino (allegato III), v’è da segnalare quanto segue:
- i dati forniti dall’AMA S.p.A. riguardano – come richiesto dall’interrogante – gli anni che vanno dal 2007 al 2013 mentre la denuncia depositata alla Corte dei Conti il 20 maggio 2014 fa riferimento al periodo 2003/2012, ciò non toglie che i numeri forniti dall’Azienda siano un primo passo verso la determinazione puntuale dei costi sostenuti indirettamente dai cittadini romani;
- non è stata fornita nessuna cifra in merito all’addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006;
- nessun calcolo viene fatto – neanche sottoforma di stima – in merito al costo (minore) che l’AMA S.p.A. avrebbe dovuto sostenere per pagare la cosiddetta ecotassa qualora la città di Roma avesse raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.L.gs n. 152/2006. L’azienda fornisce solo le percentuali di raccolta differenziata raggiunte che sono per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rispettivamente di 17.1, 19.5, 20.7, 22.0, 24.7, 25,7, 31,1. Mentre la legge citata all’articolo 205 obbligava Roma Capitale a raggiungere per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 65%. Appare chiaro come l’inottemperanza a tale norma abbia prodotto un danno erariale dovuto ai maggiori costi sostenuti per il pagamento della c.d ecotassa e dell’addizionale.
Nella seguente tabella vengono riportate le quantità di rifiuti solidi urbani riciclate o meno, e le quantità che per legge andavano differenziate:
Anno
Produzione rifiuti (tonnellate)1 Totale indifferenziato (tonnellate)1 Totale indifferenziato smaltito in discarica (tonnellate)2 Totale differenziato (tonnellate)1 % raccolta differenziata reale1 % raccolta differenziata prevista dalla legge3 Totale di indifferenziato (tonnellate) calcolato4 Indifferenziato* [reale – calcolato] (tonnellate)5.
2003 1.624.763 1.450.152 n.d 174.611 10.75 35 1.056.096 394.056
2004 1.720.700 1.487.825 n.d 232.875 13.53 35 1.118.455 369.370
2005 1.755.203 1.476.830 n.d 278.373 15.86 35 1.140.882 335.948
2006 1.777.378 1.488.835 n.d 288.543 16.23 35 1.155.296 333.539
2007 1.786.748 1.481.293 1.451.013 305.455 17.10 40 1.072.049 409.244
2008 1.760.738 1.417.243 1.353.642 343.495 19.51 45 968.406 448.837
2009 1.788.448 1.418.709 1.408.327 369.739 20.67 50 894.224 524.485
2010 1.834.276 1.430.680 1.366.029 403.596 22.00 55 825.424 605.256
2011 1.797.272 1.354.281 1.248.416 442.991 24.65 60 718.909 635.372
2012 1.753.508 1.303.548 1.170.895 449.960 25.66 65 613.728 689.820
1 Dati ufficiali forniti dall’AMA S.p.A consultabili al sito http://dati.comune.roma.it/download/ambiente ; 2 quantità di rifiuti smaltiti in discarica, dati forniti dall’AMA S.p.A. attraverso la risposta all’interrogazione del consigliere Riccardo Magi, n.d= non disponibile; 3 percentuali di raccolta differenziata previste per legge (combinato disposto dell’articolo 24 del decreto n. 22/1997, legge n. 296 del 21 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) e dall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006); 4 totale di indifferenziato prodotto se Roma avesse raggiunto le percentuali di raccolta differenziata previste per legge [colonna 8= produzione totale di rifiuti * (100-Rd prevista per legge)];5 Indifferenziato*= differenza tra indifferenziato realmente raccolto e indifferenziato prodotto se Roma avesse raggiunto le percentuali di raccolta differenziata previste per legge. Materiale che, secondo le norme, doveva essere differenziato.
L’ultima colonna della tabella riporta, suddividendo per anni, l’indifferenziato raccolto in eccesso che, a norma di legge, in realtà doveva essere differenziato. Visto che quasi tutto l’indifferenziato prodotto è stato smaltito a Malagrotta, il presunto danno erariale, quindi, è calcolabile proprio partendo dai dati riportati in colonna 9 ed è pari ai maggiori costi sostenuti per il suo conferimento in discarica. Detti oneri sono stati, in particolare sostenuti a titolo di “tariffa smaltimento rifiuti”, tributo speciale ex art. 3, comma 24 della legge n. 545/1995, addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006.
Anche alla luce dei dati dell’AMA S.p.A. – forniti come risposta all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Riccardo Magi – si presentano delle stime dei costi (riportate nell’allegato IV) che attengono all’ecotassa e alla sua addizionale. Orbene, da questi calcoli si evince come, per gli anni che vanno dal 2003 al 2012, il danno erariale ammonterebbe a circa 55 milioni di euro (stima per difetto).
Tutto ciò premesso, visto e considerato, i sottoscrittori di questo esposto confermano la denuncia presentata il 20 maggio 2014, segnalando nuovamente alla Corte dei Conti:
- che il mancato rispetto delle normative ha comportato una realizzazione della raccolta differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste dal citato art. 24 del decreto n. 22/97 e dall’art. 205 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, provocando a carico del Comune il pagamento di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica del materiale che avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata ed ha, pertanto, arrecato al comune di Roma (ora Roma Capitale) un danno patrimoniale conseguente;
- il presunto danno erariale sia pari ai maggiori costi sostenuti per il conferimento in discarica di materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta differenziata. Detti oneri sono stati, in particolare sostenuti a titolo di “tariffa smaltimento rifiuti”, tributo speciale ex art. 3, comma 24 della legge n. 545/1995, addizionale del 20% al tributo speciale prevista dall’art. 205, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006, e in parte tramite lo smaltimento dei rifiuti speciali (Fos, scarti e Cdr) smaltiti fuori la Regione Lazio durante gli anni 2013 e 2014;
- il presunto danno erariale sia finanche attribuibile al versamento in discarica dei rifiuti eccedenti che ha comportato anche un danno all’ambiente, per il deterioramento aggiuntivo delle risorse naturali causato dall’immissione di maggiori quantità di sostanze e microorganismi nel terreno e di gas nocivi nell’aria circostante alla discarica, danno da rifondere allo Stato. Il danno all’ambiente è definito dall’art. 300, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 quale “deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Tale norma riporta in termini puntuali la nozione comunitaria di danno ambientale, specificando che quest’ultimo consiste nel deterioramento, in confronto delle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale, al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana. La Discarica di Malagrotta che per più di trent’anni ha smaltito i rifiuti di Roma, ha prodotto un notevolissimo danno ambientale e alla salute dei cittadini della Valle Galeria. A titolo di esempio si segnalano le relazioni dell’Ispra riguardati le indagini sull’inquinamento della zona di Malagrotta e dell’Asl Roma E in merito allo studio epidemiologico dello stato di salute della popolazione residente nell’area di Malagrotta a Roma.
Inoltre, si segnala alla Corte dei Conti come, secondo l’opinione dei firmatari del presente esposto, i responsabili siano i sindaci e gli assessori pro tempore
- per avere, nelle suddette qualità, omesso qualsiasi attività di vigilanza e di controllo sull’esatto adempimento, da parte di AMA S.p.A., delle prescrizioni di legge in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e per non avere adottato gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’appaltatore inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di servizio. L’eventuale concomitante azione civile contro l’appaltatore, esercitabile dall’Amministrazione e l’azione del P.M. contabile operano, pertanto, su piani del tutto distinti e sono reciprocamente indipendenti ed autonome, pur quando investono un medesimo fatto materiale, (sul punto Cass. SS.UU. 21/10/2005, n. 20343; 25/11/2008, n. 28048 e 12/5/2009, n. 10856).
Nel merito si ricorda che
- l’incontrovertibile conferma dell’esistenza di tali obblighi si ricava da quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, che attribuiscono al sindaco il compito di sovrintendere al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, con il conseguente dovere giuridico di attivazione delle opportune misure correttive d’intervento in caso di violazione di legge, irregolarità e disfunzioni. Spettano analogamente all’assessore specifici poteri finalizzati al corretto funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti relativi al settore cui lo stesso risulta formalmente preposto e rispetto al quale questi si trova nella medesima posizione del sindaco delegante. (CORTE DEI CONTI Sez. Giur. Liguria, 27 Maggio 2013 Sentenza n. 83);
- incombe, conseguentemente, sull’assessore un obbligo giuridico determinato e puntuale di assumere tutte le iniziative necessarie nelle questioni di propria competenza, di impartire opportune ed idonee direttive agli organi amministrativi competenti o di esercitare poteri di impulso nei confronti degli altri organi decisionali (in termini, Sez. Giur. Liguria, sentenza n. 414/2002).
Il testo in formato word della presente denuncia (per una lettura migliore delle tabelle) è al seguente link:
Integrazione denuncia corte dei conti
Allegato I: esposto alla Corte dei Conti del 20 maggio 2014:
Allegato II: Interrogazione di Riccardo Magi, consigliere comunale di Roma Capitale, depositata il 23 aprile 2014:
Allegato III: Risposta di Estella Marino, assessore all’ambiente di Roma Capitale, del 12 agosto 2014:
Allegato III Risposta ass. Estella Marino
Allegato IV. Stime dei costi:
Roma il 3 dicembre 2014
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