La “nuova” legge sulla droga è come la corazzata Potëmkin

Il sen. radicale Marco Perduca in visita ispettiva al penitenziario di Secondigliano con l'associazione PerLaGrandeNapoli il 15/08/2012

Il sen. radicale Marco Perduca in visita ispettiva al penitenziario di Secondigliano con l’associazione radicale PerLaGrandeNapoli il 15/08/2012

Articolo di Marco Perduca  pubblicato su L’HUFFINGTON POST del 30/04/2014

 

A seguito della decisione della Corte costituzionale che a febbraio scorso aveva annullato la legge Fini-Giovanardi in materia di droghe era necessario e urgente rispondere alla sentenza della Consulta chiarendo alcuni passaggi incerti frutto del ritaglio costituzionale.

Tanto tuonò che piovve ma, ahimé, piovve sul bagnato.

Il testo di partenza era, o avrebbe dovuto essere, la ex Jervolino-Vassalli del 1990 come emendata nel ’93 da un referendum Radicale – che depenalizzava il possesso per uso personale di tutte le sostanze. Il governo, e successivamente il Parlamento, hanno invece deciso altrimenti interpretando l’operato della Consulta rivedendo al ribasso le sanzioni penali, quelle penali pecuniarie e quelle amministrative.

Prendo in prestito da Internazionale un utile riassunto di cosa prevede il decreto Lorenzin sulla ex Fini-Giovanardi:

- Introduzione di nuove tabelle (cinque in totale) per la classificazione delle droghe e reintroduce la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, abolita dalla legge Fini-Giovanardi. La I e III tabella raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. La V riguarda le droghe a uso terapeutico. Le tabelle regolano le circa 500 sostanze classificate dal 2006.

- Nella tabella I (droghe pesanti) rientrano gli oppiacei naturali o sintetici; le foglie di coca e gli alcaloidi derivati; le anfetamine; tutte le droghe sintetiche a base di tetraidrocannabinolo (Thc, principio attivo della cannabis) e ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale e abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica.

- Nella tabella II (droghe leggere) rientra la cannabis senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibrida.

- È vietata la vendita e la coltivazione di queste sostanze sul territorio nazionale. Mentre l’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Rimangono in piedi le sanzioni amministrative che avranno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi).

- La vendita di piccole quantità di droga prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. L’arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza e alle altre circostanze di ogni singolo caso. La riduzione della pena prevista per lo spaccio di droga permette di ricorrere alle pene alternative al carcere, previste dal decreto approvato a febbraio del 2014 sulle politiche carcerarie. Chi è condannato per questo reato potrà accedere alla messa alla prova, quindi all’affidamento ai servizi sociali.

Com’è evidente resta intatto l’approccio proibizionista e altrettanto ben presente quello punizionista.

Per una volta la necessità e l’urgenza del decreto c’erano tutte, ma occorreva cogliere l’occasione del vuoto legislativo, ammesso e non concesso che la reviviscenza della vecchia legge non fosse di per sé sufficiente a regolamentare il fenomeno, per aggiornare una delle peggiori leggi al mondo in materia di sostanze stupefacenti a quanto di più efficace ed efficiente esiste nel resto d’Europa:

Ecco cosa avrebbe dovuto esser fatto anche per compensare otto anni di disastri della Fini-Giovanardi:

1) totale depenalizzazione della produzione, consumo e commercio dell’uso personale di tutte le sostanze, come da referendum di 21 anni fa;

2) legalizzazione e regolamentazione dell’uso medico e scientifico delle piante contenute nelle varie tabelle e loro derivati;

3) promozione di programmi di cura con sostanze e/o loro sostituti sia per terapie a scalare che per quelle a mantenimento: Investimento di risorse umane e finanziarie ai servizi per le tossicodipendenze;

4) raccolta ed elaborazione dati relativi al fenomeno delle dipendenze secondo i più alti standard scientifico-statistici passibili di verifica indipendente;

5) trasformazione del Dipartimento per le politiche anti-droga in Dipartimento per le politiche sulle droghe diretto da un responsabile con competenze scientifiche di chiara fama nazionale e internazionale sotto il controllo delle competenti commissioni parlamentari.

Non sfugge che la conversione del decreto Lorenzin sia avvenuta nel pieno di una campagna elettorale e da forze politiche che in materia di sostanze stupefacenti hanno visioni diametralmente opposte, anche se non antiproibizioniste, ma far passare questa modifica legislativa come una proposta di bilanciato buon senso mi pare una mistificazione bella e buona. Forse un avvio di minima riduzione del danno, ma niente più.

Siccome in Italia al peggio non c’è mai fine, c’è solo da augurarsi che al Senato il tutto passi immutato, magari con un altro voto di fiducia, ma di certo per affrontare un fenomeno come quello della presenza delle sostanze stupefacenti nel nostro paese ci voleva veramente “ben altro”, ma no quello dei “benaltristi”.

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Fonte: http://www.perlagrandenapoli.org/?p=12458&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-nuova-legge-sulla-droga-e-come-la-corazzata-potemkin

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