Raccolta firme per proposta delibera registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.





 
A TREVISO I RADICALI PROPONGONO REGISTRO TELEMATICO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI            
LIBERA AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA
DIRITTO DI SCELTA E DIGNITA’ DEL FINE VITA
RISPETTO DEI MALATI E DEI DISABILI

FIRMA ANCHE TU la proposta di delibera di VenetoRadicale per l’istituzione a Treviso di un registro telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (testamenti biologici)

Dove: Nella sede di Veneto Radicale 
viale della Repubblica 193/B (c/o Edipro) tutti i mercoledì sera dalle 21,00alle 22,30
OPPURE al nostro speaker’s corner mobile

sabato 5-19-26 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 P.ta S. Tomaso; 
domenica 6 e 20 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 P.za Ancillotto;  
domenica 13 dalle 10:00 alle 13:00 P.za S. Vito; 
domenica 27 dalle 10:00 alle 13:00 P.za Indipendenza.

Le istituzioni devono garantire la libertà e la giustizia e servire le persone riconoscendo e assicurando il diritto di scelta e di autodeterminazione sul fine vita. Inoltre impegnarsi ad incrementare i fondi stanziati per il sociale e dare il via a politiche che rispondano a garantire la qualità della vita dei malati e dei disabili, dando così risposta alle domande di assistenza dei cittadini sempre più numerose e sempre più drammatiche.

CHIEDIAMO

L’istituzione di un registro telematico e cartaceo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica. Nella dichiarazione ogni cittadino interessato potrà esprimereil diritto costituzionale di rivendicare il rispetto della propria volontà dichiarata anticipatamente di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari che si configurano, a suo avviso, come atti di accanimento terapeutico. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e privacy, l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’esistenza dei fatti annotati nel registro e ne rilascia copia. In particolare la documentazione presente nel registro dovrà essere consegnata, su richiesta del medico curante o di chiunque ne sia a conoscenza, al direttore sanitario o al legale rappresentante dell’istituto, dell’azienda sanitaria o dell’azienda ospedaliera in cui la persona non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato, in trattamento o in cura. Eventuali dichiarazioni successive sostituiscono quelle precedenti.
   
CONTATTACI SE VUOI COLLABORARE O SAPERNE DI PIU’ info@venetoradicale.it
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Proposta di delibera: 





COMUNE DI TREVISO



PROPOSTA DI DELIBERA RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ ANTICIPATE PER I TRATTAMENTI SANITARI  E DISPOSIZIONI DI FINE VITA (TESTAMENTO BIOLOGICO)”



Premesso che
Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E’ conosciuto anche come ”Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari”. La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
Il testamento biologico (con la denominazione di”Living will”) è stato introdotto per legge negli Stati Uniti nel 1991. Una delle principali affermazioni della legge americana è quella relativa alla idratazione ed alla alimentazione artificiali, che sono considerate a tutti gli effetti come terapie ed in quanto tali possono essere rifiutate attraverso il testamento biologico. Lo stesso principio è seguito nelle leggi esistenti negli altri paesi occidentali ed è stato costantemente ribadito nelle sentenze sull’argomento, oltre che nella valutazione dei più illustri scienziati che hanno studiato il tema delle scelte di fine vita. Da allora, la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che ”nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che ”la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un ”diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art 13 della Costituzione afferma che ”la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Per questo motivo è necessario approvare una legge che stabilisca in modo chiaro le modalità di redazione e di registrazione del testamento biologico e di nomina del fiduciario, così che ciascuno possa dichiarare, ora per allora, la propria volontà circa le terapie da accettare o rifiutare in situazioni come quella descritta, vincolando i medici ad attenersi alla volontà così espressa.

Considerato che:
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (Capo 1. Dignità, art. 3 Diritto all’integrità della persona);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n°. 145 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che ”desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento  dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in
considerazione”;

Preso atto che:
il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che ”il medico deve astenersi
dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’art 35 sancisce che ”il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (…) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.” Inoltre all’art 38 si afferma che”il medico deve attenersi(…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (…). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.”

Constatato che:
la Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, nel documento del 13 giugno 2009, oltre a riaffermare la validità del codice deontologico riconosce come fondamentale nel rapporto medico paziente il diritto all'autodeterminazione di quest'ultimo.

Valutato altresì che:
il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che ”… appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…”. Inoltre il CNB specifica che ”le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.

Considerato che:
anche in assenza di una specifica normativa nazionale è comunque possibile, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, redigere un testamento biologico predisponendo un atto che permetta di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso;

Preso atto che:  
secondo l’Eurispes il 74,7 degli italiani   esprime parere  favorevole all’introduzione del testamento etico.

Rilevato che:
- i Comuni possono, nell’ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti ma anche per altre finalità consentite dalla legge;
 - i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l’archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili; 
- l’iscrizione intali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

Visto: 
il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri,  per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3,  comma  2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad aggetto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali


Tutto ciò premesso,

 
Il CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

 L’istituzione di un registro sia telematico che cartaceo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica e disposizioni di fine vita. Nella dichiarazione ogni cittadino interessato potrà esprimere il diritto costituzionale di rivendicare il rispetto della propria volontà dichiarata anticipatamente di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari che si configurano, a suo avviso, come atti di accanimento terapeutico,
Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale e nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e privacy, l’Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l’esistenza dei fatti annotati nel registro e ne rilascia copia. In particolare la documentazione presente nel registro dovrà essere consegnata, su richiesta del medico curante o di chiunque ne sia a conoscenza, al direttore sanitario o al legale rappresentante dell’istituto, dell’azienda sanitaria o dell’azienda ospedaliera in cui la persona non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato, in trattamento o in cura.
Eventuali dichiarazioni successive sostituiscono quelle precedenti.

Fonte: http://venetoradicale.blogspot.com/2013/01/raccolta-firme-per-proposta-delibera.html

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