Mediazione familiare sì, no, forse …
Sempre più spinosa diventa la questione della mediazione familiare introdotta in Italia con la legge 8 febbraio 2006 n. 54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. L’art. 155-sexies c.c. al 2° comma, recita: “Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”. Quindi il giudice può rimettere le parti dinnanzi ad esperti affinché in quella sede i coniugi si accordino per regolamentare il nuovo menage familiare successivo alla crisi coniugale.
Fonte: http://www.divorziobreve.org/node/1624
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