Diritto di voto ai detenuti. Presentato disegno di legge

 Il presente disegno di legge, scaturisce dall’impegno e dalla riflessione dell’associazione radicale «Il detenuto ignoto»

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 3092 dei senatori Poretti e Perduca

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge dà attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione II, 18 gennaio 2011, Presidente Tulkens, ricorso n. 126/05, Scoppola contro Italia (n. 3): essa recepisce istanze da tempo enunciate, fondate sul sacrosanto principio secondo cui i diritti civili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all’elettorato attivo. L’esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal «fine pena», ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura un’ingiustificata preclusione all’esercizio di uno dei diritti fondamentali dell’individuo. Il presente disegno di legge prevede l’eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall’elenco delle pene accessorie.

 La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un’ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo, è dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi proprio in vista di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione. Eppure, non trovando soddisfazione a livello nazionale, il ricorso fondato su questi elementari princìpi di civiltà ha trovato accoglimento a Strasburgo: nella citata sentenza la Corte – pur muovendo dall’affermazione per cui il diritto di voto è suscettibile di limitazioni ad opera del legislatore nazionale, che gode di un ampio margine di apprezzamento – ha rivendicato il proprio sindacato sulla compatibilità convenzionale delle scelte operate dai parlamenti nazionali; sindacato volto a verificare se la soluzione adottata a livello nazionale sia rispettosa del dettato dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare se la limitazione al principio del suffraggio universale riposi su giustificazioni legittime e se sia proporzionata. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la restrizione del diritto elettorale attivo esistente in Italia non rispettasse il requisito della proporzione, riscontrando anche a proposito della normativita italiana quel carattere di automatismo che è dimostrato dal fatto che della condanna all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (e, conseguentemente, della privazione del diritto di voto) non venga neppure fatta esplicita menzione nella sentenza di condanna. Si può dedurre anzitutto, dal testo della sentenza europea, che le censure della Corte non coinvolgono le restrizioni del diritto di elettorato passivo, che infatti il presente disegno di legge fa salve. I giudici di Strasburgo riconoscono, poi, che la previsione da parte della legge di restrizioni all’esercizio del diritto di voto per coloro che hanno riportato condanne penali non è, di per sé, in contrasto con il dettato convenzionale.

 La scelta è quindi tra rimuoverle del tutto, ovvero rimuovere soltanto la loro automaticità, senza che vi sia stato un accertamento giurisdizionale – che trovi eco in motivazione – circa la proporzione della misura in rapporto alla condotta dell’autore del reato, alle sue condizioni personali e alle circostanze fattuali del caso di specie. La scelta del presente disegno di legge è la prima, e più semplice delle due alternative: ciò anche alla luce di quanto sia già difficile l’esercizio del diritto di voto attivo per coloro che in carcere (i detenuti in custodia cautelare e quelli condannati per reati «non ostativi») conservano il diritto di voto. Si tratta di una popolazione stimabile in più di trentamila detenuti, di cui appena il 10 per cento nelle scorse elezioni ha avuto modo di esercitare tale imprescindibile diritto-dovere.

L’enorme astensionismo delle persone detenute non è solo dovuto a disinteresse, spesso è anche conseguenza di ritardi nell’informazione e nelle procedure che intercorrono dalla «domandina» del singolo detenuto al rilascio della tessera elettorale da parte dei comuni, all’allestimento dei seggi «volanti» negli istituti di pena. L’associazione «Il detenuto ignoto» ha più volte monitorato come nel periodo pre-elettorale, a soli quindici giorni dall’appuntamento per le elezioni, spesso nelle bacheche di molte carceri non vengono affisse le istruzioni di ciò che devono fare i detenuti per essere ammessi al voto in carcere. Questo è sicuramente grave, anche perché il diritto-dovere di voto dovrebbe essere incoraggiato tra i detenuti, in adempimento del fine prioritario di «rieducazione» che la Costituzione affida alla pena in Italia, invece risulta essere spesso, di fatto, ostacolato. Non consentire ai detenuti che mantengono l’elettorato attivo una partecipazione libera al voto significa vanificare e calpestare quanto sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Significa dare luogo a un ignobile meccanismo di «cancellazione sociale» dell’individuo recluso e a una, veramente inaccettabile, privazione di diritti.


 Il presente disegno di legge, che scaturisce dall’impegno e dalla riflessione dell’associazione radicale «Il detenuto ignoto», mira quindi ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all’interdizione dai pubblici uffici, previste all’articolo 28 del codice penale. Di conseguenza, si prevede anche l’eliminazione, dal testo unico sulle liste elettorali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223) del riferimento ai condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici (lettera d) del comma 1 dell’articolo 2) e di coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata (lettera e) del medesimo comma).

  DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uffici). – L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

 1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità, in qualsiasi comizio elettorale;

 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

 3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. 

 L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi». Art. 2. 1. All’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le lettere d) ed e) sono abrogate.

Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2012/05/diritto-di-voto-ai-detenuti-presentato.html

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