Capire il Regolamento Censura sul Diritto d'Autore: I Sì e i No all'Agcom

 

Ma chi sono i supporter e gli antagonisti. Agorà digitale ha raccolto in questa pagina le diverse posizioni. Crediamo rendano evidenti le posizioni.

Assoluta mancanza di trasparenza del procedimento:

A mesi di distanza dalle critiche della Commissione Europea nessun documento è stato presentato.

A mesi di distanza dalla chiusura della consultazione i documenti della Consultazione Pubblica non sono mai stati pubblicati

Contrari Favorevoli

 

Commissione Europea: Contraria

La Commissaria

La commissione ha rilevato che l’approccio contenuto nello schema di regolamento coincide con il proprio obiettivo di frenare la pirateria online alla fonte. Tuttavia ha manifestato perplessità su diversi aspetti del regolamento tra cui, in particolare, la brevità del termine per proporre scritti difensivi. Secondo la commissione, in vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi avesse altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura di rimozione si concluda.

Quali sono le principali critiche mosse dalla Commissione?

  1. Non c’è sufficiente chiarezza su chi sia il soggetto titolato a fare una segnalazione per l’avvio del procedimento di fronte all’Autorità.
  2. Mancata chiarezza in merito alle informazioni da inserire nei moduli di “notifica” e “contronotifica” e sulle modalità di invio degli stessi all’Autorità.
  3. Mancata chiarezza sulla possibilità di utilizzare una modulistica differente da quella predisposta dall’Autorità Mancata chiarezza circa l’eventualità che la rimozione del contenuto possa comportare il blocco dell’intero sito.
  4. Nel caso di User Generated Content mancata chiarezza sui diritti dell’utente (deve essere avvertito dell’avvio del procedimento? Deve essere avvertito del provvedimento di rimozione dell’autorità?) e sul termine entro il quale lo stesso può “contro notificare” per opporsi ad una richiesta di rimozione.
  5. Nel caso di User Generated Content non viene fornito alcun termine entro il quale il contenuto illegittimamente rimosso debba essere ripristinato.
  6. Il regolamento usa definizioni diverse, tra cui “Gestore del sito”, “media audiovisivi fornitore di servizi radiofonici “, “prestatore di servizi”, e “Fornitori di servizi”. La commissione ha chiesto alle autorità italiane di chiarire chi sarà il soggetto colpito dalla notifica e dalla procedura di rimozione, se i gestori del sito web e dei media audiovisivi o fornitori di servizi radio, oppure i fornitori di servizi in generale.
  7. Il regolamento non chiarisce se ed in quali termini la richiesta di rimozione possa essere presentata anche nei confronti del provider che svolge un’attività di mere conduit, come ad esempio di fornitori di servizi di connettività.
  8. La commissione ha chiesto di chiarire se ed in quali termini i fornitori di servizi sono tenuti a conservare le segnalazioni ricevute e a garantire la trasparenza circa le misure adottate in seguito alla ricezione di tali segnalazioni.
  9. La commissione ha rilevato che il termine (48 ore) per proporre scritti difensivi nella procedura di Notice and Take Down è troppo breve. Secondo la commissione, in vista di un effettivo diritto di difesa, sarebbe opportuno che il gestore del sito / fornitore di servizi di media audiovisivi abbia altre occasioni per fornire informazioni e argomenti prima che la procedura di rimozione si concluda.
  10. Il regolamento distingue tra siti “italiani” e siti “esteri” sulla base del criterio della residenza o della sede del soggetto che ha registrato il nome di dominio: la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di chiarire la ragione per cui è stato utilizzato il predetto criterio.
  11. Per i soggetti situati all’estero la Commissione ha chiesto di chiarire se il regolamento potrebbe comportare l’ordine ai fornitori di connettività di inibire l’accesso all’intero sito e, in tali casi, quale sia la trasparenza che l’Autorità intende assicurare in merito alle misure adottate.
  12. Il regolamento sembra introdurre nuove ipotesi di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che mal si concilierebbero con la finalità repressiva dello stesso.

 

Mediaset: Favorevole.

Fedele Confalonieri ha più volte dimostrato la necessità di un approccio duro alla regolamentazione del diritto d'autore

Il testo della consultaizone pubblica: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=6626

Alcuni estratti:

  1. "Il termine di quarantotto ore per la rimozione del contenuto è eccessivamente lungo: la rimozione dovrebbe avere luogo immediatamente, alla ricezione in via telematica della segnalazione di violazione [...] e comunque non oltre un'ora".
  2. "per il contraddittorio dovrebbe essere assegnato un termine di ventiquattro ore"

 

Parlamento: Prevalentemente Contrario

Seppure il Parlamento non ha la possibilità di esprimersi 

Lettera di 4 parlamentari all'Agcom

Convocazione Urgente di Calabrò

 

 


Confindustria Cultura Italia

 

Cittadini: Contrari

Uno dei punti centrali della critica al regolamento Agcom è il fatto che.

Tre diverse campagne sono state lanciate fino ad ora:

Associazione Italiana Editori 

Per la posizione dell'Associazione Italiana Editori vedi quella di Confindustria Cultura Italia. Non stupisce che un'associazione 

Non stupisce sia favorevole al regolamento anche l'Associazione Italiana Editori, il cui presidente è esattamente lo ste

Consumatori: Contrari

Tutte le maggiori associazioni di consumatori si sono espresse contro il regolamento sul diritto d'autore per 

Aduc: Lo stesso fatto però di introdurre una via amministrativa ulteriore rispetto a quella giudiziaria per risolvere le controversie in materia, denota una certa tendenza verso la repressione piuttosto che verso la crescita della Rete libera.

Adiconsum

Altroconsumo:

 

 

Operatori di Telecomunicazione e Provider: Contrari

Dal testo posto in consultazione da Vodafone Italia: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=6641

 

Giuristi: Divisi (I contrari)

Giuristi: Divisi (I favorevoli)

Gli intermediari di contenuti: Contrari

Google: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=6624

"E' indubbio che si è in presenza di regole scritte per un'altra epoca e dunque non perfettamente applicabili ai nuovi strumenti e servizi offerti da Internet"

"Nel 2009, l'industria cinematografica ha segnato un nuovo record di crescita di vendite ai botteghini, con un totale di ricavi pari a 29,9 miliardi di dollari"

"Negli ultimi 5 anni le piattaforme che distribuiscono (legalmente) musica online sono passate da 40 a 400 a livello globale [...] con una crescita del 940% negli ultimi 5 anni (dati IFIPI).

"La vendita di eBooks ha conosciuto una crescita rapidissima negli Stati Uniti passando dal 3% al 10% del mercato nell'arco di un anno.

 

 


Giuristi ed Esperti di Diritto: Favorevoli e Contrari

Fonte: http://www.agoradigitale.org/nocensuraagcom

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