Ass.Detenuto Ignoto. Moduli per la richiesta di revoca della misura detentiva della casa lavoro

RICORSO: RICHIESTA DI REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA DELLA CASA DI LAVORO
Elaborato dall'Associazione Il Detenuto Ignoto con la collaborazione degli avvocati Alessandro Gerardi e Daniele Stramaccioni
Per informazioni potete scriverci al seguente indirizzo mail: detenutoignoto@gmail.com
Illustrazione del ricorso
Al fine di inquadrare l'iniziativa volta a contestare la legittimità delle misure di sicurezza, in particolar modo della custodia in una casa di lavoro, si introduce in maniera riassuntiva il sistema delle misure di sicurezza. La misura di sicurezza normalmente viene applicata dal giudice della cognizione, con la sentenza di condanna o di proscioglimento.
Tuttavia , può essere applicata in seguito anche dal magistrato di sorveglianza, a richiesta del PM o d’ufficio, se sussistono i presupposti di legge e le condizioni di pericolosità ( art. 679 c.p.p.). Si tratta di un potere suppletivo del magistrato di sorveglianza, che lo esercita in particolari ipotesi tassative, dopo che il giudice della cognizione abbia accertato l’esistenza di un fatto che legittima l’applicazione della misura, la mancanza di cause di giustificazione, l’esistenza del nesso psicologico, la riferibilità del fatto al soggetto.
Viene esclusa la possibilità invece se il giudice di cognizione si è già pronunciato in senso negativo sulla pericolosità, per il giudicato formatosi sull’accertamento negativo; tuttavia la giurisprudenza talvolta ha ritenuto il magistrato non vincolato dalla decisione del giudice di cognizione, ritenendo che la pronuncia sulla misura di sicurezza non configuri un vero giudicato, essendo questa sempre modificabile, revocabile, applicabile anche ex officio.
Il magistrato di sorveglianza può ordinare una misura di sicurezza, dopo una sentenza di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena (art. 205 n.1 c.p.), ovvero nei casi previsti dalle legge, quale l’art. 109 co. 2 c.p. (art. 205 co. 2 n. 3) e nei casi di proscioglimento nei casi in cui era prevista la presunzione di pericolosità. E’ escluso invece che possa essere ordinata dopo un decreto penale di condanna ovvero dopo una sentenza di patteggiamento (artt. 460 e 445 c.p.p.).
Secondo la giurisprudenza il magistrato di sorveglianza non può applicare le misure di sicurezza per i quasi –delitti (es. reato impossibile, art. 49 c.p. e istigazione non accolta, art. 115 c.p.), la cui valutazione deve essere effettuata dal giudice della cognizione ( Cass. sez. 1 n. 4823 del 1992).
Se sono state applicate dal giudice di cognizione più misure di sicurezza della stessa specie, la misura viene unificata dal magistrato di sorveglianza , in corso di esecuzione o quando non è ancora iniziata l’esecuzione, effettuando un giudizio globale e non meramente aritmetico; se invece le misure sono di specie diversa, le misure si cumulano se il giudice, anche in sede di esecuzione, non ritiene di unificarle e di eseguirne una soltanto, tenuto conto della pericolosità sociale della persona (art. 209 c.p.).
Non può una misura (come ad es. divieto di soggiorno) costituire prescrizione e modalità di un’altra (es. libertà vigilata), perché violerebbe il principio di legalità, essendo misure diverse che possono essere eseguite in tempi diversi ma non simultaneamente. L’unificazione delle misure non comporta l’estinzione di quella assorbita, che può riprendere la sua vitalità nel caso in cui quella principale di estingua. La misura di sicurezza viene eseguita normalmente dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è in altro modo estinta; se la pena è non detentiva, la misura di sicurezza si esegue dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.
Tra misure di sicurezza di specie diversa, si eseguono prima quelle detentive(art. 211 c.p.). Normalmente la misura di sicurezza è incompatibile con la misura di prevenzione.
L’estinzione del reato dopo l’irrevocabilità della sentenza fa cessare l’esecuzione della misura di sicurezza o ne impedisce l’applicazione (art. 210 c.p.) anche di quelle sostituite a quelle originariamente applicate; se però la sentenza era di proscioglimento e la causa estintiva del reato è intervenuta dopo la sentenza e dopo l’applicazione della misura di sicurezza, alcuni hanno dubitato dell’efficacia della causa estintiva, collegando direttamente la misura alla pericolosità, ma si è trattato di posizioni isolate.
Nel caso di estinzione della pena (nei casi previsti dagli artt. 171 e seg. c.p.) normalmente la causa estintiva impedisce l’applicazione, ma vengono comunque applicate ed eseguite quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 che richiama il 109 co. 2 c.p., delinquente abituale o professionale).
Secondo ormai consolidata giurisprudenza, l’indulto preclude l’applicazione della misura di sicurezza se totale (interpretando l’art. 672 co. 4 c.p.p.) , mentre non incide in alcun modo, se estingue solo parzialmente la pena, in quanto l’espiazione parziale della pena non consente l’estinzione della misura di sicurezza (per tutte, Cass. sez. 1 n. 47524 del 2008).
Trattamento degli internati. Gli internati possono fruire di licenze (art. 53 O.P.) di sei mesi nel periodo immediatamente antecedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità, al fine di sperimentare la persona in ambito non detentivo. Può poi essere concessa una licenza di durata fino a 15 giorni per gravi esigenze personali o familiari e una fino a 30 giorni , una volta l’anno, al fine di favorire il riadattamento sociale. Può poi fruire della semilibertà e delle relative licenze previste per i semiliberi.
I provvedimenti relativi alle licenze non sono soggetti a gravame, ivi compreso il ricorso in Cassazione, non trattandosi di misure che incidono sullo status libertatis ma di atti che concernono le modalità del trattamento (Cass. sez. 1 n. 473 del 1980).
Si applica l’art. 11 O.P. relativo al trasferimento in ospedali civili ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici e fruiscono dell’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 17 DPR 230/00 . Può essere ammesso al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 O.P. e a fruire dei permessi di necessità (art. 30 O.P.). Analoghe norme non vi sono per i permessi premio, dato che l’internato fruisce già di licenze disciplinate. Sono sottoposti al trattamento rieducativo ai sensi dell’art. 15 O.P. e ove possibile al lavoro interno, oltre che all’osservazione della personalità (artt. 26 e seg. DPR 230/00) . Si applicano infine le norme sui colloqui (art. 18 O.P.).
Le misure di sicurezza appaiono sempre più come una duplicazione sanzionatoria nei casi di condanna o l’unica reazione dell’ordinamento nei casi di proscioglimento, con la particolarità tuttavia che la misura di sicurezza ha una potenziale durata indeterminata.
Il fac-simile di richiesta di revoca della misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro si basa su fondate questioni che sono egregiamente spiegate nel corpo del ricorso stesso.
Con le sentenza nn. 348 e 349/2007 la Consulta ha attribuito, sostanzialmente, valore costituzionale alle prescrizioni presenti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU).
Attraverso il rinvio alla normativa CEDU appare percorribile la battaglia circa l'illegittimità delle misura di sicurezza (in particolar modo con riferimento all'istituto della casa di lavoro).
Non ci si vuole soffermare, poi, sulla reale funzione di detta misura ( questione che comunque viene travolta dalla sua illegittimità visto il contrasto con l'art. 5 CEDU) e neanche contestare il sistema delle pene presente nel nostro Stato che a tutto servono fuorché a rieducare, riabilitare e a reinserire.
Quello che si vuole fare con questa iniziativa é sensibilizzare sia il Giudice Interno e sia le Autorità Giurisdizionali Internazionali ( Corte di Giustizia ma soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) della paradossale situazione che è presente nel nostro Ordinamento.
La possibilità di essere destinatari di una pena quando la pena è stata espiata ( sigh!). I motivi da cui si evince la predetta illegittimità sono spiegati nel corpo dell'istanza. Nonostante gli autorevoli tentativi posti in essere da illustri giuristi per sensibilizzare il legislatore circa la superfluità di tale strumento ( ma direi più in generale di tutte le misure di sicurezza) nel nostro Stato trovano ancora posto provvedimenti di fatto coercitivi in situazioni in cui il soggetto destinatario ha già scontato la pena inflitta.
Presentando il ricorso in oggetto innanzi all'Autorità Giurisdizionale competente si solleverà nuovamente, si spera, la questione di legittimità Costituzionale di detto istituto alla luce di una normativa che non è più autoreferenziale ma che deve passare indenne il giudizio degli organi giurisdizionali stranieri.
Infatti assumendo, così come si assume, che la misura della custodia in una casa di lavoro sia contraria alla normativa CEDU e, per essa, anche alla nostra Costituzione si necessiterà un rinvio a Strasburgo in quanto l'unico organo giurisdizionale dotato di poteri interpretativi sulla norme che compongono la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è la Corte stessa.
Qualora il Giudice Interno dovesse risultare ancora sordo circa le evidenti motivazioni che conducono alla illegittimità della misura di sicurezza in oggetto, la parola definitiva passerà agli organi giurisdizionali internazionali.
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ASSOCIAZIONE IL DETENUTO IGNOTO
AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
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OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA
DETENTIVA DELLA CASA DI LAVORO
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________
Il ___________ attualmente internato presso la Casa di Reclusione di ______________
In esecuzione della misura di sicurezza detentiva della Casa di lavoro per anni ______
PREMESSO
- Che a parere di questo istante la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro così come contemplata nell’ordinamento italiano presenta aspetti che fanno sorgere fondati dubbi di legittimità costituzionale e di violazione del diritto comunitario nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
- che la Costituzione dedica un’apposita previsione alle misure di sicurezza sottoponendole al principio di legalità (art. 25 co 3 della costituzione); il legislatore, quindi, può inserire le misure di sicurezza nel sistema delle sanzioni penali - indicando i casi nei quali detta misura può essere applicata - purché ciò avvenga nel rispetto del principio in parola, così come del resto previsto nel codice penale all’art. 199.
Tuttavia, per rimanere nel rispetto della Costituzione, le misure di sicurezza, e in specie le misure di sicurezza detentive, possono legittimarsi in quanto, e solo in quanto, abbiano contenuti specifici e diversi dalle pene.
Se la misura di sicurezza detentiva è, invece, variante solo nominalistica della pena, come nella realtà del nostro ordinamento, essa si riduce a strumento per aggirare i principi di garanzia propri delle pene. La distinzione, cioè, tra le due tipologie di sanzioni deve fondarsi su una diversità di contenuti e non ridursi ad una mera questione di “etichette”: misura di sicurezza nel nome, pena detentiva nella sostanza.
La questione diventa ancora più grave laddove si consideri che la misura di sicurezza – che, è d’uopo ricordare, non è correlata alla colpevolezza ma alla pericolosità sociale - non solo è una pena mascherata, ma addirittura è una pena a tempo indeterminato.
Il rilievo va riferito in particolar modo alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro, in quanto misura riservata agli imputabili, a differenza della casa di cura e di custodia, dell’opg e del riformatorio giudiziario, applicabile ai non imputabili.
La distinzione non è di poco conto: per i non imputabili, pur autori di reato, la misura di sicurezza è prevista in luogo della pena, quale rimedio di difesa sociale da soggetti socialmente pericolosi; per gli imputabili, invece, la misura di sicurezza detentiva assume i connotati di un’ulteriore pena detentiva che si cumula, a tempo indeterminato, con la reclusione o con l’arresto (c.d. sistema del doppio binario): chi è stato privato della libertà personale a titolo di pena, entra in un altro stabilimento penitenziario con la stessa fisionomia (o a volte rimane addirittura nel medesimo istituto) a titolo di misura di sicurezza. Nel caso, poi, la misura venga disposta dal magistrato di sorveglianza - con provvedimento sostanzialmente amministrativo – a soggetto che si trova in stato di libertà, questi inizia a scontare una nuova pena (non determinata nel quantum e non correlata alla colpevolezza e ad una condanna) che si aggiunge alla pena o alle pene già interamente espiate.
I principali progetti di riforma del Codice Penale (progetto Commissione Pagliaro; progetto Commissione Grosso; progetto Commissione Nordio e in ultimo il progetto della Commissione Pisapia) sono concordi nell’abolizione del sistema del doppio binario, limitando l’applicazione delle misure di sicurezza ai soli soggetti non imputabili.
In ogni caso, unanime è l’orientamento dell’abolizione delle misure di sicurezza nella forma detentiva che nella prassi esecutiva si traducono ad appendici penitenziarie con conseguente “frode delle etichette”.
La Consulta si è espressa con la sentenza N° 110 del 1974 in relazione alla legittimità costituzionale della intera normativa sostanziale sulla misura di sicurezza di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il giudice remittente sosteneva il contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione, poiché le richiamate misure di sicurezza sarebbero praticamente applicate con modalità identiche a quelle previste per l’espiazione della pena della reclusione e dell’arresto.
La Corte, richiamando le sentenze nn 40 del 1970 e 167 del 1973, dichiara l’infondatezza delle questioni sollevate, poiché: “…A questa asserita situazione di fatto e ad altre eventualmente consimili come supposte dal giudice a quo, derivanti da ritardi e carenze nell’applicazione della particolare normativa vigente in materia di misure di sicurezza detentive – che peraltro non è stata oggetto di specifiche censure circa il suo contenuto da parte del giudice suddetto – non può riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalità”
Ma successivamente alla pronuncia della Consulta si registra l’intervento del legislatore con la riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 che, tutt’altro dal rimediare alle disfunzioni applicative della misura in parola, estende all’internato la disciplina prevista per l’esecuzione della pena detentiva (in questo senso v., in particolare, l’art. 1 e l’art. 3 dell’ordinamento penitenziario), dando luogo, per legge, alla non distinguibilità delle misure di sicurezza detentive dalla pena restrittiva della libertà personale.
- Che l’anomalia di una situazione di fatto, riconosciuta dalla Consulta nella richiamata sentenza, diventa anomalia formale a seguito dell’intervento del legislatore: la pena restrittiva e le misure di sicurezza detentive finiscono con il coincidere per modalità di esecuzione, violando con ciò i principi di tassatività, i limiti di durata imposti dal principio di legalità, il divieto di applicazione retroattiva e l’ancoraggio dell’ammontare della pena alla colpevolezza individuale.
Tutto ciò premesso
RILEVA
In Diritto interno, la incostituzionalità degli artt. 215 co 1 n. 1, 216, 217, 218 e 231 co 2 del codice penale e relativa normativa del c.p.p. e O.P. riferita alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e della colonia agricola per violazione degli artt. 25 e 117 Costituzione.
Per ciò che attiene il Diritto comunitario e la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, la Violazione degli artt 6 § 1 e § 2 T.U.E; art. 4 prot. N. 7 (Strasburgo 22 novembre 1984); art 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; artt. 5 e 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
VIOLAZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Violazione dell’articolo 25 della Costituzione
- La normativa dell’ordinamento che prevede l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro – pena a tutti gli effetti – viola il principio di legalità in relazione alla durata della pena, il principio di colpevolezza e il principio di retroattività;
- L’art 25 co 2 risulta inoltre violato dall’art. 231 co 2 c.p. nella parte in cui prevede la possibilità per il magistrato di sorveglianza di trasformare la misura di sicurezza della libertà vigilata nella più grave misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro – che di fatto è una pena detentiva indeterminata nel tempo – pur se la violazione agli obblighi imposti con la libertà vigilata non rientra nel novero dei reati.
Violazione dell’art 117 Cost
- Al comma uno l’art. 117 della Costituzione sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e degli obblighi internazionali.
La Consulta, in una sua recente pronuncia, ha stabilito che in virtù del dettato di cui all’art 117 co 1 Cost lo Stato italiano è tenuto al rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Da ciò, la violazione degli artt 5 e 7 della Convenzione – di cui si tratterà più specificamente nella parte relativa alle contestate violazioni del diritto comunitario e della C.E.D.U. – ha duplice valenza: oltre che sotto il profilo degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione da parte dell’Italia della citata Convenzione, la violazione si concreta anche sotto il profilo della legittimità costituzionale ex art 117 comma 1 della Costituzione in relazione a tutta la normativa inerente la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro configgente con le statuizioni di cui all’art 5 C.E.D.U. e in relazione all’articolo 231 co 2 del codice penale nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza la trasformazione della libertà vigilata nella più grave misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro configgente con l’art 7 C.E.D.U. (nullum crimen sine lege).
VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELLA C.E.D.U.
- Violazione dell’art 6 del Trattato dell’Unione Europea (TUE)
L’art 6 al § 1 sancisce che “L’unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”
Al § 2 aggiunge che “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, i quanto principi generali del diritto comunitario.
- Violazione art 4 prot. N. 7 (Strasburgo 22 novembre 1984) e art 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Risulta violato il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto
- Violazione articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
L’art 5 C.E.D.U. dispone al comma 2 che “nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che nei casi seguenti e per via legale”.
La successiva elencazione indica, quindi, in modo preciso e puntuale, la serie di casi, condizioni e situazioni che soli giustificano la privazione della libertà, e nessuno di essi risulta compatibile con l’istituto della casa di lavoro.
In vero, quanto espresso al comma 2 lettera e) art 5 C.E.D.U. potrebbe forse giustificare l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva, ma nelle sole forme della casa di cura e di custodia – di cui all’art 219 e 88 del codice penale – e dell’ospedale psichiatrico giudiziario – di cui all’art 222 del codice penale; giammai per l’istituto della casa di lavoro i cui presupposti per l’applicazione – ai sensi dell’art 216 del codice penale – non risultano in alcun modo – nemmeno in via interpretativa o analogica- tra le ipotesi elencate al citato art 5 comma 2 della C.E.D.U.
- Violazione art 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (nullum crimen sine lege)
La misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro non è correlata alla colpevolezza e non risulta, quindi, sanzione inflitta quale diretta conseguenza della commissione di un reato. Da ciò deriva la violazione dell’art 7 della C.E.D.U.
All’uopo si richiama l’attenzione sul provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa con il quale il magistrato di sorveglianza commina, ex art 216 del codice penale, la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e – ancor più incisivamente e di maggior rilevanza per la questione in discorso – sul provvedimento – sempre di natura amministrativa – che trasforma ex art. 231 del codice penale la misura di sicurezza della libertà vigilata in quella più grave della casa di lavoro, significando che la trasgressione agli obblighi imposti con la libertà vigilata – presupposto per la trasformazione – non è reato e la conseguente pena (sostanziale) non può, quindi, che essere illegittima.
Tutto ciò rilevato
CHIEDE
Che l’adito magistrato di sorveglianza revochi o sospenda la misura di sicurezza detentiva in attuale esecuzione e VOGLIA
IN VIA INCIDENTALE
- Deferire alla Corte Costituzionale le questioni di diritto interno rilevate non conformi a Costituzione.
- Deferire alla Corte di Giustizia - secondo la procedura del rinvio pregiudiziale di cui all’art 234 T.C.E. - le questioni riguardanti il diritto comunitario innanzi indicate.
Con osservanza
Luogo e data firma
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Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2012/02/lassociazione-detenuto-ignoto-mette.html
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