Living will, necessità di prospettive laiche

Foggia – IL 12 luglio del 2011 si è conclusa l’ultima fase procedimentale dell’iter legis per il “disegno di Legge Calabrò”, dal nome del relatore, senatore del Pdl, che unifica varie proposte di legge sul consenso medico informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. La Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento con 278 voti favorevoli, compresi quelli del gruppo dell’Udc e 205 voti contrari, con 7 astenuti, così trasmettendo il provvedimento all’altro ramo del Parlamento.

Attualmente il disegno di legge è in attesa di essere esaminato dalla 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità, del Senato. I principali riferimenti normativi che interessano il testo del disegno di legge sono l’articolo 32 della Costituzione italiana e la Convenzione di Oviedo «per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», approvata dal Consiglio d’Europa nel 1997 e ratificata in Italia dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001.

L’articolo della Costituzione citato sancisce il diritto alla
salute affermando, al secondo comma, che nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale sancito all’articolo 13; con questo riconoscendo come praticabili ed ammissibili solo quei trattamenti sanitari obbligatori che, previsti da una legge dello Stato, rispondano alla tutela della salute pubblica, come ad esempio le vaccinazioni in periodi di pericolose epidemie.

La convenzione di Oviedo definisce il “Consenso” al Capitolo II (art.da 5 a 9) in cui stabilisce come regola generale che: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.“(a. 5).

La stessa Convenzione stabilisce inoltre la necessità del consenso di un “rappresentante” del paziente nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito ad esprimersi. Infine si stabilisce che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.” Il nuovo testo del disegno di legge sulle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento» è composto adesso di 8 articoli che contengono diversi punti di criticità e di incostituzionalità; in particolare all’art.1 (Tutela della vita e della salute) si riconosce la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge. Quindi, secondo il disegno di legge, la vita umana è riconosciuta quale diritto non nella disponibilità del suo più immediato titolare, il cittadino, l’individuo, ma dello Stato, che in quanto unico titolare del bene della vita dei singoli, potrà decidere delle sorti della vita di ognuno, rendendo obbligatoria la somministrazione di trattamenti sanitari ritenuti necessari a protrarre la durata della vita, quali l’idratazione e l’alimentazione anche in presenza di un eventuale dissenso del paziente. Tale articolo non corrisponde quindi al principio dettato dalla Costituzione, in base al quale nessuno può disporre della vita altrui, ma, al contrario, è posto a fondamento proprio della possibilità di fare ciò, ovvero lo Stato deve decidere al posto del soggetto interessato quali sono le cure alle quali costui dovrà necessariamente sottoporsi per la tutela della sua vita. La vita appare quindi come effettivamente indisponibile, ma solo per l’individuo che intenda decidere quale debba essere il proprio destino finale e che viene invece espropriato del diritto riconosciuto dalla Costituzione all’autodeterminazione.

Il disegno di legge di cui si parla solleva diverse questioni che,
se si vuole comprendere e risolvere, devono essere affrontate con
gli strumenti della ragionevolezza e con la consapevolezza che ogni posizione pre-costituita riferibile a dogmi etico-religiosi comporta una visione parziale, e quindi non completa e non oggettiva, ma riferibile esclusivamente al soggetto, ed in quanto tale non può essere presa in considerazione in un testo normativo, che per sua natura deve essere generale ed astratto e deve regolare la materia nel modo più imparziale possibile, in modo da non comportare discriminazioni di natura etica e religiosa, essendo la comunità umana formata da individui che rispondono, per necessità e per fortuna, a diverse prospettive filosofiche, etiche e religiose.

Non a caso la Costituzione repubblicana fonda, con l’art. 3, il nostro ordinamento giuridico sul principio della pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di religione, di condizioni personali e sociali, ed in più afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza, impedendo il pieno sviluppo della personalità che comprende a pieno titolo le convinzioni e le scelte etiche e religiose.

I punti critici presenti negli 8 articoli sono diversi ed in definitiva è palese la volontà del legislatore, contravvenendo alle disposizioni dell’articolo 3 della Costituzione, di creare ostacoli che limitino la libertà e l’eguaglianza, e quindi di rendere il documento contenente le disposizioni anticipate di trattamento un semplice strumento, non vincolante, volto a fornire un semplice supporto al medico che dovrà essere l’unico, paradossalmente, a poter legittimamente disporre del corpo del paziente.

E’ evidente che il testo normativo non risponde al principio di ragionevolezza, rinvenendosi in esso diverse contraddizioni. Il citato principio, oltre che esigere l’adeguatezza e la congruità delle disposizioni di legge rispetto al fine perseguito, nella fattispecie impone una necessaria prospettiva laica, cioè la considerazione che l’ordinamento giuridico di uno Stato è uno spazio neutro e comune per tutti i cittadini, di qualsiasi credo filosofico o religioso, all’interno del quale ciascuno rinunci a voler far prevalere e ad imporre le proprie convinzioni “ultime” e non negoziabili, per ricercare invece soluzioni concrete e condivise, volte alla necessità di confermare il rispetto della libertà di ogni individuo e l’identità di ciascuno. Se, al contrario, come si tenta spesso di fare, a prevalere sarà la necessità di affermare ed imporre alla totalità degli individui, principi parziali, soggettivi e dogmatici, si produrrà una serie infinità di ostacoli ed incomprensioni che porteranno alla confusione e alla disarmonia della convivenza, finendo per affermare prepotentemente i principi etici di una sola parte della comunità opprimendo violentemente ogni opinione contraria o non omologabile, alimentando l’intolleranza che connota sempre ogni integralismo, sia esso religioso o politico.

Da qui la necessità di garantire l’utilizzo del testamento biologico quale strumento di affermazione di coscienza e quindi di
riconoscimento ed affermazione della libertà di ogni cittadino, garantita dalla nostra stessa Costituzione, senza nessun tipo di vincolo o discriminazione di tipo etico, filosofico, politico o religioso.

Ritengo necessario ancora una volta sottolineare che con il riconoscimento della possibilità di utilizzare il “testamento biologico” e quindi conferirgli vincolatività giuridica, si
riconosce la necessaria dignità ad ogni posizione religiosa,
valorizzandola anche giuridicamente, rendendo possibile affermare e dichiarare le proprie ultime volontà in sintonia con il proprio credo.

In questo contesto si inserisce l’attività dell’associazione radicale Mariateresa Di Lascia, che si sta impegnando in questi mesi per l’istituzione, nei diversi Comuni della Capitanata, di registri che raccolgano le dichiarazioni dei cittadini che sono intenzionati a depositare il proprio “testamento biologico” o, come lo chiamano più propriamente gli anglofoni, “living will”, sottolineando che il documento è volto a definire la propria aspettativa di vita e la qualità che la stessa debba avere per ritenersi dignitosa. Quindi, istituendo un registro comunale si garantisce a tutti i cittadini che lo ritengano opportuno, la possibilità di conservazione delle proprie volontà in tema di trattamenti sanitari, senza dover ricorrere necessariamente, ed a fronte di notevoli spese, ad un notaio, unico soggetto che attualmente può ricevere e conservare un documento di questo genere.

Per finire vorrei lasciare al lettore qualche riflessione che può
interessare il credente ed il cittadino: non è forse hybris da parte di una certa teologia, il porre limiti all’onnipotenza di Dio, costringendo il paziente a trattamenti sanitari derivati dalla ragione umana, dalla scienza e dalla tecnologia? Ed ancora, quando la legge non tutela l’esercizio del diritto di disporre liberamente del proprio corpo, al pari delle libertà civili e della proprietà non commette forse una violazione, non limita forse la più importante delle libertà, calpestandola?

Personalmente credo che il decidere se un atto è soltanto un peccato teologico o un gesto veramente irreligioso non dipende dal dogma ma dalla ”evidenza dell’anima” e penso che ogni limitazione posta dalla legge riferita al potere di disporre del proprio corpo sia una grave violazione della libertà e della dignità dell’uomo, non solo quali principi di ordine generale a cui ogni ordinamento giuridico deve conformarsi, ma anche come principi di diritto positivo, storicamente acquisiti.


Fonte: http://radicalifoggia.wordpress.com/2012/02/09/living-will-necessita-di-prospettive-laiche/

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