Giustizia: dal "codice bianco"... al "codice rosso", ecco i nuovi regimi di detenzione

di Patrizio Gonnella

Italia Oggi, 30 novembre 2011

I direttori delle carceri hanno due mesi per classificare i detenuti con la colorazione suggerita dall’amministrazione penitenziaria. Una classificazione che incide su diritti fondamentali quale quello all’aria.
È infatti del 25 novembre scorso la circolare n. 0445732 del 2011 firmata congiuntamente dal capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Franco Ionta e dall’ormai quasi ex direttore dell’ufficio detenuti Sebastiano Ardita con la quale si prevede il regime aperto (ossia vita diurna fuori dalla cella ma pur sempre dentro il carcere) per una certa tipologia di detenuti.
La circolare si sovrappone, senza cancellarli, ai più vecchi circuiti penitenziari. Risaliva infatti al 1993 la precedente disposizione che istituiva i circuiti penitenziari distinguendoli in custodia attenuata per tossicodipendenti, alta sicurezza per chi avesse commesso taluni reati di particolare allarme sociale (sequestro di persona, mafia, narco-traffico) e media sicurezza per tutti gli altri.
Restava fuori il più duro regime di cui all’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che, a seguito di decreto ministeriale era ed è imposto a singoli detenuti ritenuti particolarmente pericolosi. Nella circolare dello scorso 25 novembre si prevede che tutti i soggetti di scarsa pericolosità potranno godere di una più ampia libertà di movimento dentro le mura carcerarie e quindi di un regime penitenziario più aperto.
Si legge nella circolare che “ai fini della valutazione di pericolosità, a ciascun ristretto - condannato o imputato - del circuito di media sicurezza dovrà essere attribuito un codice che misuri il concreto rischio che lo stesso si renda autore di evasione o di episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza interna dell’istituto.” Si dice anche che “le presenti disposizioni non si applicano, per ragioni opposte, né ai detenuti del circuito alta sicurezza, né a quelli in custodia attenuata. Per questi ultimi restano ferme le regole attualmente in vigore, se più favorevoli”.
Vi saranno i codici bianchi per i detenuti meno pericolosi. Costoro sono quelli ristretti in carcere per reati che non hanno comportato violenza o minaccia alle persone e che abbiano tenuto una buona condotta intramuraria, con ciò intendendosi non solo l’assenza di violazioni disciplinari rilevanti, ma anche l’atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del personale penitenziario e degli altri reclusi, che testualmente “rispondano alla proposta rieducativa partecipando al trattamento in modo attivo, ossia in modo non formalistico, né strumentale”. Ai codici bianchi spetta quindi il regime aperto.
Quanti sono in tutto? Non è facile dirlo. Concorrono parametri molto diversi, alcuni oggettivi e altri soggettivi. Permangono dubbi. Allo spacciatore di sostanze stupefacenti spetta il codice bianco? Che significa essere non strumentali nel partecipare all’opera rieducativa?
La parola ultima spetterà agli psicologi? Ci saranno a seguire i detenuti dal codice verde, ossia quelli “che, non appartenendo ad associazioni per delinquere finalizzate a reati violenti né gravitando in alcun modo attorno ad organizzazioni di tipo mafioso, presentino tutte le precedenti caratteristiche, ma che siano ristretti per reati connotati da violenza o minaccia alle persone”. A loro sarà consentita l’ammissione al regime aperto tendendo conto della condotta interna al carcere.
Qui correttamente si ammette che è spesso proprio la mancanza di spazi e la vita ristretta in pochi metri quadri a rendere i detenuti più aggressivi (soprattutto verso se stessi, visto l’alto numero di suicidi). I detenuti con il codice giallo sono invece quelli “che hanno compiuto reati violenti o che abbiano mantenuto atteggiamenti di tipo dissociale, ovvero siano incorsi in violazioni disciplinari” (le due cose spesso non vanno di pari passo visto che si può essere oggetto di un rapporto disciplinare anche a causa della commissione di fatti irrilevanti tipo appendere una foto di un calciatore alla parete della cella).
Si legge nella circolare che “per tali soggetti la ammissione al regime aperto può avvenire solo dopo una prima ragionata scelta che tenga conto di altri fattori che siano in grado di escludere il pericolo di evasione o di turbamento dell’ordine e della sicurezza.” Alla fine c’è il codice rosso.
Saranno così classificati i detenuti seguenti: autori di fatti di violenza in carcere o di tentativi di evasione dall’istituto penitenziario; detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare; appartenenti ad associazioni per delinquere finalizzate a reati violenti oppure comunque collegati ad associazioni di stampo mafioso, pur senza essere classificati in alta sicurezza. Per costoro il regime aperto dovrà essere di regola escluso. Bisognerà ora vedere quanto la circolare sarà attuata dalle direzioni delle sovraffollate carceri italiane (68 mila persone per 45 mila posti letto).
Una precedente circolare del 1998 che prevedeva che tutti i detenuti di media sicurezza dovessero permanere all’aria aperta almeno 12 ore al giorno è rimasta praticamente sulla carta. Infine dubbi sono sollevati sulla assenza di giurisdizionalizzazione. Di fronte a un provvedimento di esclusione dal regime aperto, un detenuto color giallo o verde non ha alcuna chance di reclamo. Vedremo cosa ne penseranno i giudici di sorveglianza e a seguire la Corte Costituzionale.

Fonte: http://www.detenutoignoto.com/2011/11/giustizia-dal-codice-bianco-al-codice.html

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