Giustizia: diritto alla salute e compatibilità con il regime carcerario

di Simona Carandente (Avvocato)
www.ilmediano.it, 7 luglio 2011
Nelle carceri vengono istituiti presidi sanitari per i detenuti che hanno bisogno di cure; tuttavia, è possibile che in caso di grave infermità fisica, la pena venga differita.
Una nuova calda, caldissima estate è alle porte, tra l’insofferenza della popolazione penitenziaria, giunta a toccare picchi di densità inverosimili, e la tristemente nota mancanza di provvedimenti risolutivi, capaci di porre fine drasticamente ad un fenomeno increscioso che pone il nostro paese al centro di forti polemiche in sede europea.
Se già l’espiazione della pena in regime carcerario presenta innumerevoli, ed inevitabili, connotati di afflizione, diversa è la situazione del detenuto gravato da problemi di salute, specie fisici, tali da aggravare le già complesse, e sovente ingestibili, dinamiche della detenzione. Di norma, difatti, l’Ordinamento Penitenziario prevede che, all’interno delle Case Circondariali e dei Penitenziari in genere vengano istituiti dei presidi sanitari, idonei a fornire ai soggetti ivi ristretti le cure delle quali abbiano bisogno, somministrate sotto stretto controllo medico.
Eppure, è facile intuire come talune, complesse patologie necessitino di cure specifiche, tali da non apparire fronteggiabili con il ricorso ai presidi ospedalieri interni, rendendo nei casi più delicati incompatibile lo status detentivo con il regime carcerario.
La quantità di soggetti detenuti, gravati da problemi di salute, è oltremodo vasta, ma per la stragrande maggioranza di essi, a prescindere dalla durata della pena da espiare, il carcere viene ritenuto comunque luogo idoneo a fronteggiare le patologie delle quali risultano affetti, con notevoli conseguenze sulla famigerata rieducazione del condannato e partecipazione alle attività formative e socio - culturali.
L’art.147 del codice penale prevede la possibilità che l’esecuzione della pena venga differita, laddove ricorrano determinate condizioni, solo per i detenuti affetti da “grave infermità fisica”, intendendo di fatto tale solo lo stato di salute realmente grave, che determini un pericolo di morte non fronteggiabile attraverso il ricorso alla cure nosocomiali.
Ai fini del differimento dell’esecuzione della pena inflitta, un importante ruolo viene riconosciuto all’attività di rieducazione del condannato, alla quale dovrebbe essere improntato l’intero trattamento penitenziario: la grave infermità fisica, difatti, inciderebbe negativamente sull’esito di quest’ultimo, limitando non solo la partecipazione del condannato alle attività inframurarie, ma lo stesso buon esito di esse, attraverso una pena vissuta dal reo in termini di maggiore afflittività e costrizione rispetto alle condizioni normali.
Difatti, anche se per talune pronunce della Suprema Corte non assumerebbe rilevanza, ai fini del differimento dell’esecuzione della pena, il carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, nella realtà dei fatti si pone l’accento sulle reali possibilità di miglioramento dello stato di salute del detenuto stesso, laddove sottoposto a cure diverse e più efficaci di quelle fornite all’interno dei penitenziari.
Fonte: http://detenutoignoto.blogspot.com/2011/07/giustizia-diritto-alla-salute-e.html
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