Referendum Acqua: conoscere per deliberare

Il grande bluff dei referendum sull’acqua

martedì 26 aprile 2011. Categoria: Le bombe intelligenti, Autore: Luigi Marattin da Qdr(qualcosa di riformista)

Ancora non sappiamo se il 12 e 13 giugno gli italiani saranno effettivamente chiamati a votare sui due cosiddetti “referendum dell’acqua pubblica”. Sappiamo però con certezza due cose. Primo, che la campagna referendaria si è basata sul più grande inganno mediatico dai tempi di Goebbels. Secondo, che tale questione ha inferto un colpo – se non mortale, quantomeno decisivo – ad ogni ambizione del Pd di divenire un partito riformista, coraggioso ed “egemone” sul piano politico e culturale.

Occorre riconoscere ai referendari il merito di aver costruito un impianto comunicativo della massima efficacia, sposato persino da autorevoli testate giornalistiche. Probabilmente oggi non esiste elettore che non sia convinto che nel giugno prossimo si voti per evitare la privatizzazione dell’acqua, mantenendola quindi “bene pubblico”. Tale messaggio errato, che avrebbe dovuto essere facilmente smontato da un partito maturo, si basa su un’ impressionante serie di consapevoli falsificazioni.

Innanzitutto la notizia più eclatante: l’acqua non è un bene pubblico. Il servizio idrico integrato infatti non risponde né al requisito di non-rivalità (= se lo consumo io, non lo sto togliendo a te), né a quello di non-escludibilità (= non è possibile escludere nessuno dal suo consumo). Del resto sono proprio i referendari a ricordarci la caratteristica di scarsità del bene-acqua. Ne consegue non solo che è sbagliato definirlo bene pubblico, ma anche che esso è – per definizione – a rilevanza economica.

L’acqua è invece un bene primario e necessario, per cui il servizio di distribuzione è servizio pubblico e universale. In virtù di tali caratteristiche, sono necessari ingenti investimenti per assicurarsi che tutti i cittadini abbiano accesso ad acqua pulita, con una rete moderna e senza perdite, e siano serviti da fognature efficienti. Tale necessità è ancora più impellente dal momento in cui  in Italia  più di un terzo di acqua viene sprecato a causa di perdite nella rete idrica e gli investimenti sono inferiori di circa 70 miliardi di euro a quelli necessari. Tutto questo in un contesto in cui la quasi totalità dei gestori è rigorosamente pubblica.

In secondo luogo, le norme nel mirino dei referendari non privatizzano né l’acqua (figuriamoci), né le infrastrutture idriche, che rimangono proprietà pubblica inalienabile. Il famigerato art. 23 bis si limita a imporre un concetto molto semplice: poiché il servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti ed è un monopolio naturale (= un solo gestore alla volta può svolgere il servizio), chi è quel gestore – pubblico o privato che sia – in grado di svolgerlo a costi più bassi e con la qualità più alta? Il primo referendum mira ad abolire questo concetto, ritornando di fatto alla gestione in house, dove piccole aziende pubbliche locali – spesso spaventosamente sottocapitalizzate e in perdita – gestivano il servizio, garantendo – nei casi più estremi – ben remunerate posizioni in consiglio di amministrazione ad ex-amministratori locali e un buon serbatoio occupazionale per alimentare consenso clientelare. Un aspetto, quest’ultimo, che diviene ancor più rilevante nella situazione attuale, dove alla maggior parte dei Comuni italiani è fatto divieto di assumere personale. Certo, la riforma del governo è monca fin dal principio, poiché – come tanti riformisti hanno osservato fin dai primi giorni – incredibilmente non prevede un’Autorità di Regolamentazione tecnica, condizione necessaria per qualsiasi settore di monopolio naturale.

Ma è il secondo referendum a vincere l’Oscar della mistificazione. Sull’onda del terrificante “nessuna speculazione finanziaria sull’acqua”, infatti,  propone di abolire la remunerazione degli investimenti effettuati nel settore idrico. Ad oggi ogni gestore (pubblico o privato che sia) prende a prestito i soldi ad un dato tasso di interesse ed effettua gli investimenti decisi dai sindaci riuniti nelle ATO. Il costo di quell’investimento viene ovviamente ripagato dalla tariffa pagata dagli utenti, che copre il costo del lavoro (i dipendenti dell’azienda) e del capitale preso a prestito. Il referendum, scambiando quest’ultimo aspetto per un malefico prodotto finanziario del Grande Capitale, annulla la remunerazione del capitale. In altre parole, ogni investimento nel settore idrico sarà realizzato in perdita. Quindi le aziende pubbliche – che nell’ottica dei referendari sono le uniche deputate a gestire il servizio – per realizzare gli enormi investimenti necessari per rendere l’acqua davvero un bene accessibile a tutti (nei fatti, non a parole), i soldi dovranno presumibilmente stamparli nei sotterranei degli edifici comunali. Oppure, far crescere esponenzialmente i debiti delle già malandate finanze comunali, scaricando i costi sulle future generazioni e sottraendo risorse ad altre attività essenziali come gli asili nido, il welfare, la manutenzione stradale.

L’Italia, si sa, è un paese molto strano. Tuttavia, raramente si era assistito ad una campagna di disinformazione tanto estesa e penetrante. Quello che non era prevedibile era che il PD rinunciasse a spiegare agli italiani l’inganno referendario, e a contrastare nel contempo il progetto del governo con un’alternativa credibile, precisa e realistica. Alcuni dirigenti nazionali ci dicono che la questione era “troppo difficile da spiegare”, e che comunque “ormai era troppo tardi”. Io non credo. Sarebbe bastato spiegare agli italiani che esistono eccellenti gestioni pubbliche e pessime gestioni private, e viceversa; piuttosto che sposare ideologicamente l’una o l’altra, occorre garantire che a svolgere il servizio sia il gestore migliore, in un quadro di contendibilità e di forte regolazione pubblica. Sarebbe bastato spiegare che un servizio pubblico non vuol dire servizio gratuito; obbligare i gestori a lavorare in perdita non fa altro che allontanare i migliori e scaricare sulle finanze pubbliche gli oneri di questa sciagurata scelta. Sarebbe bastato spiegare che l’Italia che vogliamo è quella in cui non basta urlare lo slogan più demagogico per risolvere i problemi della gente.  Anche questa volta, il Pd ha rinunciato a parlare al cuore e alla testa degli italiani con la propria voce, preferendo accodarsi a voci altrui. Solo che queste voci, oltre ad essere terribilmente sbagliate,  stavolta prendono anche gli italiani per i fondelli.

Acqua: prime note per un dibattito corretto (1) di A. G.

di ANDREA GRANATA da Agenzia Radicale

Le molte mistificazioni intorno ai referendum sull’acqua, l’utilizzo di questo elemento naturale e della sua forza evocativa hanno finora distolto l’attenzione sul tema reale del primo quesito referendario, che è disciplina relativa all’affidamento delle gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui il servizio idrico è solo uno dei settori coinvolti, introdotta dall’art. 23 bis del Decreto Ronchi.

Gli enti locali, per realizzare la produzione di beni e servizi necessari a conseguire “fini sociali” e “promuovere lo sviluppo economico delle comunità locali”, possono ricorrere a varie forme di gestione, una di queste  è l’azienda speciale detta anche società in house, che presenta elementi di analogia con la vecchia municipalizzata pur differenziandosene avendo una propria personalità giuridica.

L’art. 23 bis del Decreto Ronchi, sottoposto al vaglio referendario, ha sferrato un duro colpo a questa modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, stabilendo che l’in house divenga un’eccezione ammissibile solo in casi particolari.

Ma cosa sono le società in house? Si tratta di società a capitale interamente di proprietà dell’ente locale, per cui realizzano la parte più rilevante della propria attività. L’ente locale nomina e revoca degli amministratori ed esercita un controllo sugli atti di indirizzo degli organi societari che la legge definisce “controllo analogo” ovvero lo stesso che Comuni e Province hanno sui propri organi. Per queste aziende la dottrina giuridica parla di “mancanza di intersoggettività” tra concessionario del servizio ed ente concedente, requisito che giustifica il mancato ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio.

L’utilizzo di un espressione inglese non deve trarre in inganno, questo modello di gestione del mondo anglosassone ha poco o nulla, viceversa si è spesso rivelato come uno strumento assai “casereccio” di produzione del consenso a discapito dei criteri di economicità della gestione.

L’in house è la sublimazione italiana del conflitto di interessi: il medesimo soggetto (l’ente locale) esercita contemporaneamente due funzioni necessariamente confliggenti, quella di gestore e quella di controllore della gestione.

Per una delle tante stranezze prodotte dalla riforma del titolo V della Costituzione, queste aziende non sono sottoposte al patto di stabilità nazionale che vincola gli enti locali, così come recentissimamente confermato da una sentenza della Corte Costituzionale. Questa peculiarità rappresenta l’avallo giuridico che rende questa modalità di affidamento dei servizi pubblici locali uno degli ultimi bacini clientelari, cui bipartisan la politica ad oggi ha copiosamente attinto.

Il Decreto Ronchi ha tradotto (seppur rafforzato e con immancabili italici ammiccamenti oligopolisti) lo scetticismo comunitario nei confronti degli affidamenti in house, considerati deroghe, sottrazioni ad un mercato in cui esistono regole per la scelta del concessionario del servizio pubblico locale o del contraente.

L’art. 23 bis del Decreto Ronchi è anche il portato di un’evoluzione del concetto di servizio pubblico, di una sua “oggettivazione” ovvero dalla considerazione che il servizio è pubblico in quanto assolve ad una funzione legata ad un interesse generale in luogo di una concezione “soggettiva” data dal profilo sostanzialmente pubblico del soggetto gestore.

Si tratta di una vera e propria metamorfosi del modo di intendere il servizio pubblico, attraverso incipit prevalentemente derivanti dall’influsso del diritto comunitario, il cui orizzonte  è l’irrilevanza della natura pubblica o privata della proprietà del soggetto gestore, realizzata attraverso un sistema di regole efficienti.

E’ molto probabile che dietro i molti  equivoci legati ai referendum sull’acqua vi sia l’effetto potenzialmente rivoluzionario per il nostro paese di queste “aspirazioni” comunitarie.

Nel mese di febbraio la Corte costituzionale ha ammesso quattro dei sei referendum richiesti dai comitati promotori, per i quali saremo chiamati al voto il 12 giugno prossimo. Tra cui i primi due sulla gestione dei servizi idrici.

Di Angela Cossiri

1. Il primo referendum ammesso riguarda  la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali rientra anche il servizio idrico integrato.

Il quesito risponde alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in house solo ove ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato».

L’eventuale abrogazione referendaria comporterebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

2. E’ stata altresì ammessa la richiesta referendaria che investe un ritaglio di un decreto legislativo del 2006, secondo il quale la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. In particolare, il quesito è diretto ad ottenere l’abrogazione referendaria solo della seguente parte della disposizione: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

La finalità oggettivamente perseguita dal referendum è quella di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.

Nell’ammettere il referendum, la Corte costituzionale ha precisato che l’inciso oggetto della richiesta non risulta a contenuto imposto dalla normativa comunitaria, essendo coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato l’esercizio dell’attività con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» . In sostanza, anche in caso di abrogazione dell’inciso, resta ferma la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”».

REFERENDUM SULL’ACQUA: LE DOMANDE GIUSTE

di Andrea BoitaniAntonio Massarutto 17.05.2011 da Lavoce.info

Il quesito referendario n. 1 – modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica – così recita: Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA?

I promotori del quesito hanno giustificato la richiesta di abrogazione sostenendo che l’articolo 23-bis prevede laprivatizzazione dell’acqua.
In realtà, la proprietà della risorsa idrica non viene messa in discussione dalla legge, ma questo è addirittura banale. Ciò che conta davvero è che la legge non mette in discussione neppure la natura pubblica del servizio, l’universalità dell’accesso, il diritto soggettivo dei cittadini a riceverlo a condizioni accessibili: la responsabilità della fornitura continua a essere pubblica e sono i piani di gestione approvati da soggetti pubblici a decidere quali servizi offrire, quanti investimenti fare, quali obiettivi di miglioramento perseguire. L’eventuale coinvolgimento del privato è una scelta che si può descrivere così: il “condominio cittadino” ha bisogno di un idraulico per far funzionare il sistema di servizio, e deve decidere se assumerne direttamente uno alle sue dipendenze (affidamento “in house”) oppure affidare il compito a un professionista esterno. La legge non  richiede che il professionista esterno sia un privato, ma richiede che la scelta venga effettuata tramite una gara pubblica. L’idraulico, chiunque esso sia (azienda pubblica o azienda privata), non è e non sarà mai il “padrone dell’acqua”: l’acqua appartiene ai cittadini, le infrastrutture appartengono ai cittadini, le modalità di accesso alle infrastrutture per approvvigionarsi del bene essenziale sono decise dal soggetto pubblico, le tariffe sono approvate dal soggetto pubblico. L’idraulico ha solo il compito di recapitarci l’acqua a casa, con le caratteristiche qualitative richieste affinché la possiamo usare e poi riprenderla per restituirla all’ambiente. Però, l’idraulico costa: il vincolo per il comune, qualunque modello scelga, è che le tariffe pagate dai cittadini coprano questi costi.

CON I PRIVATI ACQUA PIÙ CARA?

Uno dei leit-motiv dei referendari è che, con l’ingresso dei privati nella gestione dei servizi idrici, il prezzo dell’acqua non potrebbe che salire. Ma il prezzo dell’acqua sale non perché la gestione sia privata, ma semmai perché è stata, per così dire, “defiscalizzata” a partire dal 1994, quando venne approvata la Legge Galli (legge 36/1994, forse la legge ad attuazione più ritardata della storia nazionale). In passato, e in parte ancora oggi, è stata la finanza pubblica a farsi carico (poco) degli investimenti, mentre la tariffa a stento copriva i costi operativi. Se il contributo della fiscalità generale viene meno, il gestore (chiunque esso sia, pubblico o privato) deve ottenere le risorse finanziarie dal mercato, o sotto forma di prestiti (capitale di terzi) o di equity (capitale proprio). Le regole tariffarie sono uguali per tutti e prevedono che la tariffa copra i costi di gestione, gli ammortamenti e il costo del capitale investito: questo vale sia per le gestioni pubbliche che per quelle dove c’è una qualsiasi forma di coinvolgimento privato.

CON I PRIVATI ACQUA PEGGIORE?

Un altro tema su cui insistono i referendari è che, con l’ingresso dei privati, non potremmo più essere sicuri dellaqualità dell’acqua che beviamo e che, quindi, le gestioni private metterebbero in pericolo la nostra salute. Ma la qualità dell’acqua – in tutti i sensi, compreso quello relativo agli scarichi depurati – è decisa dal regolatore pubblico. Non solo l’eventuale ingresso dei privati non farà peggiorare la qualità, ma potrà farla sensibilmente migliorare, anche tenendo conto del maggiore antagonismo tra regolatore e regolato. Con le gestioni pubbliche, il regolatore pubblico chiude più facilmente un occhio e anche l’opinione pubblica è spesso disposta a tollerare dal pubblico disfunzioni che mai tollererebbe da un privato. Basti citare la vicenda dell’arsenico: le gestioni coinvolte si dividono esattamente a metà tra pubbliche e private, ma quando capita ad Acea la si sbatte in prima pagina, quando invece capita alla gestione pubblica di Viterbo stranamente non ne parla nessuno. L’acqua del sindaco, chissà perché, è sempre ottima e abbondante, anche quando fa schifo. Va anche considerato che le tariffe sono congegnate in modo da premiare chi fa investimenti: il privato, se vuole guadagnare, deve investire. E infatti, i dati dimostrano che le gestioni privatizzate investono di più di quelle pubbliche, che invece sono più vincolate dall’obiettivo politico di tenere basse le tariffe.

EFFETTI COLLATERALI?

I referendari pensano all’acqua, però l’abrogazione della legge riporterebbe in vigore le normative pre-vigentinon solo per i servizi idrici, ma anche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti locali, eccetera. Secondo quelle normative, la possibilità di affidamento dei servizi “in house”, al di fuori di un chiaro quadro di regolazione, era assai più ampia. L’articolo 23-bis, infatti limita l’affidamento “in house” a “situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”. In ogni caso, la legge che col referendum si potrebbe abrogare richiede che la scelta dell’affidamento “in house” vada motivata e trasmessa con una relazione all’Antitrust e all’autorità di settore (se esiste) che devono esprimere un parere (purtroppo non vincolante). Qualcuno, facendo spallucce, dice che, per i settori diversi dall’acqua, si potrebbe intervenire nuovamente ad abrogazione eventualmente avvenuta. Ma il quesito referendario riguarda un intero articolo di legge, che si occupa di tutti i servizi pubblici locali. Dovessero vincere i sì, la manifesta volontà degli elettori riguarderebbe tutti i servizi e non solo l’acqua. Perché il legislatore dovrebbe rispettare l’esito del referendum per l’acqua e tradirlo per altri settori?

Il quesito referendario n. 2 – determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito – chiede: Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

SE IL PROFITTO VENISSE ABOLITO, L’ACQUA COSTEREBBE DI MENO?

Il quesito sembra motivato dall’idea una “adeguata remunerazione del capitale investito” comporti inevitabilmente prezzi dei servizi idrici maggiori. Se fosse vero che il prezzo aumenta per colpa del profitto, sarebbe vero anche per qualsiasi altra attività economica: anche le case, le automobili, il pane e gli abiti costerebbero di meno se fossero prodotti da un soggetto pubblico che non remunera il capitale investito. Ma la storia dell’Unione Sovietica smentisce questa credenza. Dobbiamo intenderci sul significato di “profitto”. In un mercato concorrenziale, rappresenta il costo-opportunità del capitale e il premio per l’imprenditore che riesce a produrre lo stesso valore degli altri con costi più bassi (o un valore più alto agli stessi costi). In un mercato monopolistico non regolato, il profitto è gonfiato dalla rendita di monopolio. Nel settore idrico le possibilità di sfruttare la concorrenza sono limitate alla fase di affidamento del servizio (da quattro a dieci volte in un secolo, diciamo), ma una buona regolazione può aiutare non poco. Del resto, non basta non fare profitti per costare poco: un’impresa che non remunera il capitale, ma ha personale in eccesso o affida consulenze d’oro agli amici dell’assessore, alla fine, potrebbe costare di più. Se la regolazione è costruita in modo che il profitto rappresenti l’eventuale premio per l’impresa che si dà da fare per ridurre i costi, il cittadino ne può trarre beneficio.

Attualmente il “metodo normalizzato” per il calcolo della tariffa idrica prevede che il costo del capitale da imputare alla tariffa sia calcolato in modo forfetario al 7 per cento del valore del capitale investito: questa scelta è arbitraria e discutibile. Quel 7 per cento non è “profitto”, ma ingloba in sé gli interessi passivi sui finanziamenti che l’azienda riceve dal mercato, e copre in parte il rischio di impresa. Viene riconosciuto a tutte le gestioni e non solo a quelle private. È vero che il valore del 7 per cento, fissato arbitrariamente nel 1996, quando ancora c’era la lira, rappresenta un valore ormai privo di qualsiasi riferimento con il “vero” costo del capitale che le gestioni sostengono. Ad ogni modo, il quesito referendario abolirebbe l’inciso relativo alla “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, ma non il principio, stabilito dallo stesso articolo 154 comma 1 una riga dopo, in base al quale la tariffa deve garantire la copertura dei costi, comprensivi degli investimenti. Dire che la tariffa deve coprire gli investimenti significa che, in ogni caso, il costo del capitale dovrà essere coperto: con cosa si ripagherebbero i debiti contratti con le banche, altrimenti? E se questo capitale fosse capitale di rischio (equity), il suo costo è rappresentato dall’utile netto aziendale. Quello che dovrebbe invece essere evitato (ma non serviva certo il referendum per ribadirlo) è che la tariffa contenga “extraprofitti”, ossia remunerazioni eccessive rispetto al costo-opportunità del capitale e al premio per il rischio.

L’ACQUA DIVENTERÀ UN BENE DI LUSSO?

Gli effetti distributivi non vanno mai trascurati: è giusto preoccuparsene, ma senza allarmismi e senza confusioni. Oggi spendiamo circa 90 euro/anno pro capite e a regime potrebbero diventare il 20 per cento in più, con l’attuazione dei piani di gestione esistenti. Volendo proiettare a lungo termine le tariffe davvero necessarie per un equilibrio di lungo periodo si potrebbe arrivare a 140-150 euro pro-capite. Non sono cifre irrisorie, sebbene si tratti pur sempre di 50 centesimi al giorno. Oltre tutto, questi valori medi oscillano da una realtà all’altra e l’incidenza sui redditi può essere molto diversa, considerando che poiché l’acqua è un bene essenziale, i ricchi ne consumano quanta i poveri. Il tema dell’incidenza tariffaria non va certamente banalizzato, ma può essere affrontato in modo adeguato, costruendo strutture tariffarie diverse da quella attuale. Un conto è dire che i ricavi da tariffa (complessiva) devono coprire i costi totali, un altro conto è discutere di come costruirla. Ad esempio, si potrebbero introdurre quote fisse significative parametrate ai valori catastali in modo da ridurre l’incidenza sulle fasce sociali più deboli. Si può anche pensare a forme integrative di intervento della finanza pubblica, finalizzate a garantire che l’accesso al mercato dei capitali avvenga a condizioni più vantaggiose, e quindi con un minore impatto sulla tariffa.

Fonte: http://beta.radicalimarche.org/2011/06/03/referendum-acqua-conoscere-per-deliberare/

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