Eterologa: decisione TAR Lombardia ripristina principio uguaglianza

Eterologa: decisione TAR Lombardia ripristina principio uguaglianza

Filomena Gallo
28 Ott 2015
Dichiarazione di Filomena Gallo, Segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
 
La decisione del TAR della Lombardia che ha dichiarato "illegittima" la decisione della Regione Lombardia di porre a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la Procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ripristina un principio di uguaglianza nell'accesso alle cure che già la Corte Costituzionale tra l'altro aveva affermato, nel 2014, con la cancellazione dalla legge 40/04 del divieto di applicazione di tecniche eterologhe.
 
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, lo scorso aprile, aveva sospeso in via cautelare la delibera della Lombardia che, unica Regione in Italia, aveva stabilito che l'intera somma per il trattamento di fecondazione eterologa - e non il solo ticket - fosse a carico dei cittadini nelle strutture pubbliche. I giudici avevano ritenuta valida la posizione dei ricorrenti, che evidenziavano la disparità di trattamento tra  i cittadini infertili e sterili.
 
Attendiamo ancora che siano aggiornati i Livelli essenziali di assistenza Nazionali, affinché vi siano maggiori risorse per consentire alle coppie infertili e sterili di poter accedere a tecniche di PMA nelle strutture convenzionate, senza trovare quelle limitazioni che attualmente per alcune regioni vedono il blocco dei rimborsi e l'impossibilità di accedere in tempi brevi a tali tecniche in altre regioni.
 
La politica regionale lombarda, che in questi anni ha ostacolato l'affermazione di diritti e libertà, per l'ennesima volta vede condanne esemplari da parte dei tribunali, a dimostrazione che le politiche proibizioniste sono politiche contro i diritti della persona.
http://www.associazionelucacoscioni.it/comunicato/eterologa-decisione-tar-lombardia-ripristina-principio-uguaglianza

Fonte: http://www.associazionelucacoscioni.it/comunicato/eterologa-decisione-tar-lombardia-ripristina-principio-uguaglianza