
Dichiarazione dell'avvocato Filomena Gallo, Segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e presidente dell'Associazione Amica Cicogna.
I giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo all'unanimità hanno condannato lo Stato italiano perché la legge 40, vietando alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche l'accesso alle tecniche di fecondazione in vitro con Diagnosi reimpianto, viola l'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo.
I giudici hanno già rigettato le motivazioni che il Governo italiano pone a difesa della legge40.
Di conseguenza il governo piuttosto che proporre ricorso alla sentenza di condanna dovrebbe in virtù del trattato di Lisbona eseguire la sentenza adeguando la legge40 alla Carta Cedu che costituisce fonte principale anche nel nostro ordinamento. Il ricorso finalizzato a "chiarire", preannunciato dal Ministro, in realtà non esiste. o si rispetta la sentenza o la si contesta.
La Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare è stata sproporzionata. Pertanto, l'articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie. Questo è ciò che la Corte ha stabilito.
Ci auguriamo perciò che il ministro Balduzzi voglia rivedere l'orientamento preannunciato e che si adoperi , dunque, per modificare ciò che l'Europa ci chiede di modificare. Sarebbe grave se un Governo "tecnico", che ha nelle proprie ragioni costitutive il rispetto di ciò che l'Europa ci chiede sul piano economico, decidesse invece di contrastare le decisioni giurisdizionali europee sul piano delle libertà civili.
Nota di Filomena Gallo, avvocato, segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
Premessa
La legge sulla procreazione medicalmente assistita dal 10 marzo 2004 ad oggi, ha determinato il ricorso ai Tribunali da parte dei destinatari, coloro che per motivi di salute devono sottoporsi a tecniche di fecondazione assistita per poter avere un bambino affinchè fossero rispettati in primis il diritto alla salute,il principio di uguaglianza, tutti diritti tutelati dalla Carta Costituzionale, ma violati dalla legge 40.I tribunali in 8 anni hanno dato una interpretazione conforme alla Costituzione su come dovesse essere applicata la legge e la Corte Costituzionale nel 2009 ha cancellato una parte della norma (vedi nota in allegato su decisioni dei Tribunali). Attualmente in Italia dopo gli interventi dei tribunali è possibile per le coppie infertili effettuare diagnosi preimpianto sull’embrione, a secondo dei casi il medico può fecondare più ovociti e produrre quindi più embrioni e crioconservare gli embrioni(scheda in allegato). Nel 2010 i tribunali di Firenze e Salerno hanno autorizzato l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita a 3 coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili, i giudici hanno ordinato il trasferimento in utero dei soli embrioni diagnosticati sani, ma queste decisioni sono applicabili solo alle 3 coppie che hanno incardinato il procedimento giudiziario, quindi il rimedio della giurisdizione nazionale in questo caso non ha portata generale.
Fatto
I coniugi Costa-Pavan, si sono rivolti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo affinchè fossero affermati i diritti riconosciuti dalla Carta Edu e violati dalla legge 40. L'associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica con le associazioni di pazienti e con 60 parlamentari, ha depositato un amicus curiae a sostegno del ricorso presentato dalla coppia, evidenziando che fino al 2004 anche le coppie fertili portatrici di patologie genetiche potevano accedere alla PMA ed effettuare la diagnosi reimpianto, che il divieto di accesso a queste tecniche opera una discriminazione nell’accesso a tecniche sanitarie che non ha base giuridica o scientifica, che la stessa norma entra in contrasto con l’articolo 8 e 14 della Carta EDu che prevedono il rispetto della vita familiare e il rispetto del principio di uguaglianza, quindi non giustifica l’intrusione dello Stato nelle scelte terapeutiche( in allegato atto). A difesa della legge 40 oltre al Governo italiano si è costituito il movimento per la vita con 52 parlamentari.
Decisione della Corte EDU
La Corte ricorda che la nozione di "vita privata", ai sensi dell'articolo 8, è un concetto ampio che comprende, tra gli altri, il diritto dell'individuo di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Niemietz c. Germania 16 Dicembre, 1992, § 29, serie A n ° 251-B), il diritto di "sviluppo personale" (Bensaid c. Regno Unito, no 44599/98, § 47, CEDU 2001-I), o il diritto di autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n°2346/02, § 61, CEDU 2002-III). Il Tribunale rileva che secondo la legge italiana, la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita è aperto solo alle coppie infertili o coppie infertili e l'uomo sta portando a trasmissione sessuale malattie virali (HIV, epatite B e C. ) (cfr. articolo 4, paragrafo 1 della legge n°40/2004 e del decreto del Ministero della Salute n°31639 del 11 aprile 2008). Le ricorrenti non fanno parte di questi gruppi di persone, non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita. Il divieto in questione è quindi una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare.Pertanto, data l'inconsistenza del sistema giuridico italiano per diritti di cui sopra, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare è stata sproporzionata. Pertanto, l'articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ ha dichiarato il ricorso ricevibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e dichiara che con la legge 40/04 vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Condanna lo Stato italiano a versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
- 15.000 EUR (quindicimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale per il danno non patrimoniale;
- 2.500 EUR (duemilacinquecento euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale dalle ricorrenti per i costi e le spese;
- che a partire dalla scadenza di detto periodo fino al pagamento, questi importi possono essere versati su un interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
La decisione della Corte Edu potrà essere impugnata dal Governo.
Commento
Trascorsi i tre mesi, in caso di decisione definitiva lo Stato in virtù del Trattato di Lisbona dovrà adeguare la normativa italiana sulla fecondazione assistita alla Carta Europea dei diritti dell’uomo art. 8, prevedendo l’accesso alla fecondazione medicalmente assistita anche delle coppie portatrici di patologie genetiche.