
A dodici anni dall'entrata in vigore, l'attuale disciplina sui reati tributari sembra essere giunta a un crocevia. Gli strumenti (crescenti) messi a disposizione per far fronte a un fenomeno diffuso e difficile da battere come l'evasione fiscale e le nuove strategie adottate dall'amministrazione finanziaria rendono necessario un ripensamento sulla necessità di sanzionare penalmente alcuni tipi di violazioni tributarie. Una riflessione a cui sarà chiamato anche il Parlamento visto che da domani la commissione Finanze della Camera comincerà a votare il Ddl delega per la riforma fiscale.
Prima, però, è necessario fare un passo indietro. Le regole sui reati tributari oggi in vigore sono state emanate nel 2000 e hanno individuato il momento di rilevanza penale nella dichiarazione annuale. In quel modo, sono stati esclusi i reati «prodromici» all'evasione – presenti, invece, nella precedente disciplina (la legge 516 del 1982) - che si realizzavano in corso d'anno anche in mancanza di un'effettiva evasione fiscale. Emblematico, in tal senso, è l'illecito di omessa vidimazione dei registri contabili. La scelta delle fattispecie prodromiche aveva determinato un'elefantiasi giudiziaria con un moltiplicarsi a dismisura dei processi per violazioni tributarie. Nello stesso periodo di tempo, invece, i processi per evasione fiscale in tutti gli Stati Uniti erano, in media, 3mila all'anno.
La riforma si è resa necessaria per eliminare queste storture che costavano moltissimo alla collettività e non soltanto in termini monetari. Così si è arrivati al decreto legislativo 74 del 2000. Poi, però, dal 2005 è di nuovo cambiato qualcosa. All'impianto originario sono state aggiunte alcune fattispecie che perseguono penalmente l'omesso versamento dell'Iva, delle ritenute certificate, delle imposte realizzato con l'illecita compensazione di debiti e crediti tributari. La condotta rilevante consiste nel mancato pagamento alla scadenza di legge. Ciò che conta, perciò, è l'omissione senza che possano assumere rilievo i motivi che l'hanno determinata. Si tratta di reati di facile accertamento, in quanto bisogna appurare se l'imposta a debito - indicata dal contribuente nella dichiarazione - sia stata versata o meno. L'attuale situazione economico-finanziaria dimostra che spesso l'omesso versamento è da addebitare proprio alla crisi di liquidità che non consente di adempiere.
Certo, c'è una maggiore e più intensa opera di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria. Ma verosimilmente la causa principale dell'aumento delle segnalazioni di violazioni tributarie inviate alle procure italiane - come documenta il monitoraggio del Sole 24 Ore - va individuata nella crisi economico-finanziaria. Soprattutto le imprese di dimensioni medio-piccole, che hanno difficoltà nell'accesso al credito, si trovano di fronte a un bivio: utilizzare le limitate risorse economiche a disposizione per pagare dipendenti e fornitori, garantendo così la prosecuzione dell'attività, o destinare tali risorse al pagamento delle imposte con probabile cessazione dell'attività? A questo proposito, occore considerare che in molti casi il mancato versamento delle imposte realizza una forma di autofinanziamento dell'impresa. Quindi la situazione prospettata è ben diversa da quella, soltanto apparentemente simile, di chi non paga le imposte per scelta e non per necessità.
Per questo, qualora ci si trovi di fronte a contribuenti che non possono pagare per necessità, sarebbe opportuno introdurre un meccanismo di "attenuanti", evitando che la tipologia di reato scelta dal legislatore (fattispecie omissive proprie) accomuni in un'unica sorte comportamenti molto diversi dal punto di vista del disvalore sociale. Si potrebbe prevedere, per esempio, la non punibilità in sede penale per il contribuente che, prima della scadenza del termine per il versamento delle imposte, chieda la rateazione del debito.
È chiaro che la causa attenuante non può prescindere dal pagamento del dovuto, sebbene rateizzato. In una simile prospettiva, si potrebbe mutuare il meccanismo - utilizzato in occasione di condoni edilizi e tributari - della sospensione del procedimento penale fino all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo assolvimento dell'obbligo tributario. Una volta raggiunta la prova del pagamento, il giudice dichiarerebbe l'estinzione del reato. In questo modo si assicurerebbe l'interesse del fisco al percepimento delle imposte senza pregiudicare la futura attività del contribuente.
C'è poi un altro aspetto che merita di essere tenuto in debita considerazione. La condanna per reato tributario rischia di compromettere le relazioni lavorative con la Pa. Né va dimenticato che l'impresa sana è pur sempre un bene sociale che merita di essere tutelato.
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