
Tutti in corsa. Il Tar del Piemonte ha respinto i ricorsi presentati dal MoVimento 5stelle avverso la presentazione di sei liste – Nuovo Centro Destra-Udc, a livello regionale, e le cinque inserite nelle otto circoscrizioni provinciali: Forza Italia per Pichetto, Verdi Verdi-Pichetto, Moderati per Chiamparino, L’Altro Piemonte a Sinistra e Destre Unite per Pichetto – in quanto, avvalendosi del collegamento con i gruppi presenti nel Consiglio Regionale uscente, non hanno raccolto le firme.
Nel corso dell’udienza pomeridiana l’avvocato Mattia Crucioli, legale del candidato grillinoDavide Bono, aveva confutato l’ammissione delle liste, richiedendone l’esclusione, eccependo la non regolarità del collegamento da parte di gruppi di un Consiglio dichiarato decaduto, azzerato proprio dal Tar per le note irregolarità accertate nelle elezioni 2010. Tesi contestata dalle controparti (avvocati Luca Olivetti per Forza Italia e Alessandro Sciolla per Ncd)che hanno sostenuto la legittimità delle liste sostenendo che i due elettorati non siano sovrapponibili, e che il collegamento ai gruppi regionali preesistenti sia valido in quanto rappresentativi, ciascuno con i propri voti, della volontà degli elettori. Ora, dopo il pronunciamento del Tar, i grillini hanno due giorni di tempo per fare appello al Consiglio di Stato.
La procedura, regolata dalla legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009, prevede all’art. 1, comma 1, lettere “b” e “c” che la presentazione delle liste dei candidati (…) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di (…) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali; liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali». Gli uffici regionali, nei giorni scorsi, rispondendo a una interrogazione del radicale Igor Boni avevano confermato la regolarità dell’iter. Nella lettera dell’11 aprile scorso Silvia Bertini (segretario generale Consiglio Regionale) e Domenico Tomatis (capo di gabinetto Presidenza Consiglio Regionale) hanno scritto: «Con sentenza n. 392 del 6 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, pronunciandosi in sede di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112 cpa per l’esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 66 del 15 gennaio 2014, confermata in sede di Consiglio di Stato, con cuisono stati annullati l’atto di proclamazione degli eletti e gli ulteriori atti presupposti relativi alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, ha affermato che il principio di “continuità funzionale” degli organi elettivi implicito nella natura di ente costituzionale necessario dell’ente regionale salvaguarda sia l’attività pregressa svolta dagli organi elettivi dall’atto del proprio insediamento fino alla pronuncia di annullamento sia consente ai medesimi durante il periodo intercorrente tra l’annullamento e le nuove elezioni di continuare a svolgere talune funzioni. A quanto affermato dal giudice amministrativo si aggiunge, poi, che lo Statuto all’articolo 24 sancisce: “tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento”. Pertanto al Consigliere regionale è funzionalmente e imprescindibilmente anche legata l’esistenza del gruppo consiliare quale articolazione necessaria del Consiglio regionale»
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