
La nuova legge sulle droghe (D. L. 20 marzo 2014, n. 36,convertito nella L. 16 maggio 2014, n. 79) è stata pubblicata sulla G. U. del 20 maggio 2014, ec è entrata in vigore il 21 maggio 2014.
La legge “Fini-Giovanardi” (L. 21 febbraio 2006, n. 49) aveva previsto due sole Tabelle delle sostanze stupefacenti: la Tabella I conteneva tutte le sostanze stupefacenti, dall’eroina alla cannabis; la Tabella II, suddivisa nelle sezioni A-B-C-D-E, conteneva i medicinali.
Il recente decreto legge approvato dal Parlamento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha cassato la “Fini-Giovanardi”, ha modificato il sistema delle Tabelle, che ora sono cinque: Tabella I (droghe pesanti); Tabella II (cannabis e derivati, comprese le preparazioni medicinali); Tabella III (barbiturici); Tabella IV (sostanze con effetti meno gravi di quelle comprese nelle Tabelle I e III); Tabella medicinali, suddivisa nelle sezioni A-B-C-D-E.
Il ripristino della distinzione fra “droghe pesanti” e “droghe leggere” - che trova origine e legittimità nelle convenzioni internazionali proibizioniste, e che era previsto dalla Legge “Iervolino-Vassalli” del 1990, poi recepita nel Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) – non ha comportato, però, una ridefinizione delle pene da parte del legislatore per distinguere i reati relativi alle “droghe pesanti” dai reati relativi alle “droghe leggere”.
Vi rimando alla nuova versione dell’art. 73, commi da 1 a 5, del DPR 309/90 che ho messo in calce (Allegato 1); in realtà, è sempre la legge “Fini-Giovanardi”, tanto è vero che che il legislatore si è dimenticato di adeguare il testo al fatto che ora le Tabelle non sono più due ma cinque (vedi al comma 1-bis il riferimento alla “tabella II, sezione A”; al comma 2 il riferimento alle “tabelle I e II di cui all’art. 14”; al comma 4 il riferimento alla “tabella II, sezioni A, B, C e D”)!!!
È cambiato il comma 5 (in corsivo) dell’art. 73, quello relativo ai reati di lieve entità, ma anche in questo caso continua la “logica” della “Fini-Giovanardi”, quella di fare di tutte le erbe un fascio: anche qui non è prevista alcuna distinzione di pena fra reati relativi alle “droghe pesanti” e reati relativi alle “droghe leggere” (non è certo soddisfacente ed esaustivo il discrimine della “qualità” delle sostanze).
L’irragionevolezza del sistema ora vigente salta ancora di più agli occhi se si va a leggere il successivo art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). Qui il legislatore distingue fra “droghe pesanti” e “droghe leggere”, prevedendo una diversa durata delle sanzioni amministrative (da due mesi a un anno per le prime, da uno a tre mesi per le seconde). La distinzione in tabelle delle sostanze ha come conseguenza sanzioni amministrative diverse a seconda delle tabelle mentre invece le sanzioni penali sono sempre le stesse ?!
Non occorre essere principi del foro per accorgersi che il Parlamento (vuoi per la fretta insita nella conversione del decreto-legge, vuoi perché distratto dalla campagna elettorale in corso, vuoi per la scarsa preparazione di molti parlamentari) ha prodotto un grande pasticcio legislativo, che sarà sicuramente oggetto di ricorsi alla Corte Costituzionale per l’evidente irragionevolezza delle norme e l’evidente lesione dei principi costituzionali, a partire dall’art. 3 della Costituzione. In attesa dei ricorsi, sarebbe quantomai opportuno che si correggessero gli errori formali dovuti al mancato recepimento del nuovo sistema tabellare e, magari, che si emanasse un nuovo Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti, perché quello attuale, a forza di aggiunte e rattoppi, è diventato come il vestito di Arlecchino.
Per evidenziare ancor meglio quanto scritto, metto in calce (Allegato 2) il testo dell’art. 73, commi da 1 a 5, vigente dal 6 giugno 1993 (dopo l’esito del referendum radicale sul consumo personale) al 27 febbraio 2006 (entrata in vigore della legge “Fini-Giovanardi”): leggendolo appare del tutto evidente la distinzione delle pene a seconda delle fattispecie inerenti “droghe pesanti” e delle fattispecie inerenti “droghe leggere”.
N. B. Ho utilizzato i termini “droghe pesanti” e “droghe leggere” per mera comodità esplicativa. Il dibattito su cosa è “droga”, su cosa è “droga pesante” e su cosa è “droga leggera”non è oggetto del presente testo.
ALLEGATO 1
Art. 73 del DPR 309/90 (TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI)
(testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014)
Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
ALLEGATO 2
Art. 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
(N.B. Testo in vigore dal 6 giugno 1993 al 27 febbraio 2006)
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 ((...)), sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
* Giulio Manfredi è membro della direzione di Radicali Italiani
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