
Dieci anni di un uso proibizionista del diritto, dieci anni di discriminazioni, dieci anni di "esterologa", una sentenza della Corte Costituzionale che cancella il divieto di eterologa previsto dalla legge 40 e ieri Lorenzin va in commissione Affari sociali della Camera per comunicare che presenterà un decreto legge perché c’è ancora la necessità di normare 9 punti. Quanto tempo ancora dovranno attendere le coppie per accedere alla fecondazione con donatore esterno senza aver paura di incorrere in qualcosa di illecito? Una risposta l’hanno data già i giuristi che hanno sottoscritto un appello dell’Associazione Luca Coscioni per il pieno rispetto della sentenza costituzionale in cui i giudici della Consulta hanno specificato che non c’è vuoto normativo: dunque i centri pubblici, privati e convenzionati possono riprendere ad effettuare la tecnica eterologa, come precisato anche dai tecnici convocati dal ministro della Salute.
Prima di entrare nel merito dei punti discussi dal ministro, è bene fare una precisazione sul metodo: non si capisce l’esigenza di un decreto legge, che di per sé ha il carattere dell’urgenza ma in questo caso di urgente non c’è nulla. Pertanto, tutte le questioni tecniche sollevate da Lorenzin possono benissimo essere inserite nella nuove Linee Guida che non vengono più aggiornate dal 2008, mentre la stessa Legge 40 prevede un aggiornamento periodico o almeno ogni 3 anni. Va sicuramente evidenziato l’aspetto positivo di inserire la procreazione medicalmente assistita nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), che permetterà ai centri pubblici di lavorare nelle stesse condizioni dei privati anche sull’eterologa, quindi in linea con la legge 40 a differenza di quanto accadeva prima della legge stessa: anche in questo caso non occorre decreto legge bensì l’aggiornamento dei Lea, fermo al 2001. Bene anche che con gli esperti, Lorenzin abbia individuato l’identificazione del numero di donazioni per ogni donatore con criteri specifici sul modello Francese e UK.
Invece non si può non criticare l’esigenza di una norma che preveda la conoscenza dell’identità biologica per i nati e la piena rintracciabilità di donatori e nati. Sono questioni diverse: sotto il profilo sanitario i centri, cancellato il divieto di eterologa, sono tenuti ad applicare in pieno la direttiva 17/2006 già recepita e che prevede tutti gli esami a cui i donatori devono sottoporsi e i criteri per la scelta dei donatori, la conservazione dei dati per circa 30 anni e un registro dei donatori. Altra cosa è l’anonimato. Nel nostro Paese i donatori di cellule sono sempre stati anonimi, quale è l’urgenza di un decreto legge che preveda il donatore non anonimo? Se vi fosse stata tale impellenza i giudici della Corte Costituzionale l’avrebbero evidenziata. Ciò non toglie che in un futuro potrebbe essere valutata la possibilità di una norma voluta dalla società civile su cui potrebbe pronunciarsi il parlamento che preveda donatori anonimi e donatori non anonimi con la scelta delle coppie di accedere ad uno o all’altro regime.
La Corte Costituzionale con la sentenza d’incostituzionalità del divieto di eterologa ha riaffermato un diritto molto importante: la portata costituzionale del diritto alla libertà procreativa. I Giudici della Corte hanno ampliato i confini di liceità di tale diritto, rafforzando maggiormente l’orizzonte in cui l’autodeterminazione in materia procreativa si pratica. Oggi però il diritto a vedere affermati i propri diritti per le coppie sterili è violato da un Governo che invece dí aggiornare le linee guida integrative della legge 40 ha predisposto un decreto legge con il pretesto d’introdurre nuove norme: così facendo introduce, invece, deterrenti per tante persone che vogliono semplicemente avere dei figli, e per coloro che con un dono anonimo potrebbero consentire tutto ciò. La realtà è un’altra: la donazione di gameti è già possibile, già ci sono test positivi di gravidanza da fecondazione eterologa.
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