
Arrivano le istruzioni Inail sulle sanzioni previste dal Testo unico sull'apprendistato (decreto legislativo 167/2011). Con la nota 434 l'istituto ricorda che, per quanto riguarda l'adempimento formativo, l'ispettore Inail dovrà valutare le modalità con la quale è erogata la formazione all'apprendista e, in caso di inadempimento, dovrà segnalarlo subito alla Direzione territoriale del lavoro (ex Dp1).
Il debito formativo dovrà essere recuperabile: un ritardo nell'adozione del provvedimento di sospensione potrebbe vanificare la possibilità di recuperare il ritardo formativo e mantenere inalterati i benefici retributivi e contributivi collegati all'apprendistato.
Per le altre sanzioni di tipo formale vengono ribadite le indicazioni ministeriali. Si attende una risposta dal Lavoro sull'applicabilità ai premi Inail del regime agevolato della legge 223/91 per i lavoratori in mobilità assunti come apprendisti.
© 2012 Il Sole 24 Ore. Tutti i diritti riservati