Mozione n. 54 presentata in data 27 novembre 2015 a iniziativa del Consigliere Pergolesi “L.R. n. 1/2013 – Indirizzi procedurali ed organizzativi per l'uso terapeutico dei prodotti/derivati della cannabis”
Premesso che: - la legge regionale 22 gennaio 2013 n.1 ad oggetto “Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale” all'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale, emani gli indirizzi per l’attuazione della presente legge; - la determina AIFA n. 387 del 9 aprile 2013, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2013, ha autorizzato l’immissione in commercio della specialità medicinale “Sativex”; - Il Ministero della Salute sul sito istituzionale, in data 5 dicembre 2013, ha pubblicato la comunicazione avente ad oggetto “Prescrizioni di preparazioni magistrali contenenti Cannabis o delta 9 –THC”, relativi alle preparazioni magistrali contenenti sostanze vegetali a base di cannabis diverse da quelle presenti in medicinali di origine industriale ;
Considerato che: - alcune Regioni italiane hanno già provveduto ad adottare l'atto di indirizzo procedurale ed organizzativo per l'uso terapeutico dei prodotti/derivati della cannabis; - la L.R. n.1/2013 indica, oltre al Sativex, anche altri medicinali a base di cannabinoidi disponibili all'estero (Bedrocan , Bedica ,Bedrobinol e Bediol), nonché preparati galenici magistrali ed estratti, prevede che gli stessi possano essere prescritti con oneri a carico del SSR dal medico specialista e dal medico di medicina generale (MMG), sulla base di un piano terapeutico redatto dallo specialista, e che, laddove il trattamento con tali medicinali sia iniziato in ambito ospedaliero, possa proseguire con oneri a carico del SSR anche al domicilio, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che ha in cura il paziente e la valutazione positiva circa l'efficacia e la sicurezza del trattamento; - le modalità di importazione e acquisto per finalità terapeutiche di medicinali cannabinoidi registrati all'estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale coadiuvano gli assistiti nell'osservanza delle procedure previste dalle disposizioni statali. Quando la terapia a base di medicinali cannabinoidi, preparazioni galeniche magistrali o estratti viene riconosciuta, la spesa per tale terapia è a carico del servizio sanitario regionale; - la Giunta regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, potrebbe autorizzare ed avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota, avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici con tutti i soggetti autorizzati e coinvolti, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa secondo la normativa vigente, le università, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze medico-scientifiche; - la erogazione di medicinali a base di cannabinoidi è limitata ai pazienti residenti o domiciliati nella Regione Marche;
Considerato inoltre che: - ai fini dell’attuazione della L.R. 1/2013 la Giunta Regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, deve entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente, adottare dei provvedimenti finalizzati a: a) promuovere la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della canapa, per finalità terapeutiche, ma anche nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali;
b) organizzare dei corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi in tutto il territorio regionale; c) incentivare la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della canapa nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali; d) promuovere dei progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella regione; e) assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute nella presente legge; f) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali importati, preparati galenici magistrali ed estratti; g) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti; h) interfacciarsi, coadiuvare ed assistere tutti i soggetti, le associazioni, i progetti che in futuro ne faranno richiesta, nell'ottica di una riduzione della spesa a carico del SSR e, soprattutto, per garantire una continuità terapeutica al momento inadeguata ed inefficiente; i) di stabilire che tutti i medici, nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale (articolo 5 decreto legge n. 23 del 17 febbraio 1998, convertito con legge 94/98) possono prescrivere, i farmaci, gli estratti e le preparazioni magistrali a base di cannabis;
IMPEGNA il Presidente e la Giunta Regionale delle Marche,
1) ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto, la deliberazione di Giunta Regionale ad oggetto gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l'attuazione della L.R. n. 1/2013; 2) a trasmettere entro dicembre 2016 all'Assemblea Legislativa regionale la relazione sull'attuazione della suddetta legge, come disciplinato dall'articolo 6 della L.R. 1/2013.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 84.47 KB |
