Potenza - Giovedì 23 dicembre, alle ore 10.30, presso la sala 3 del Consiglio regionale, si svolgerà la conferenza stampa per illustrare obiettivi e contenuti della proposta di legge sulla “Istituzione dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”. Interverranno il presidente del gruppo regionale del Psi in Consiglio regionale e firmatario della pdl, Rocco Vita, il segretario regionale del Partito socialista italiano, Livio Valvano e Maurizio Bolognetti della Direzione Nazionale di Radicali Italiani.
"Considerata l'urgenza di interrompere le vere e proprie torture che subiscono quotidianamente detenuti e agenti penitenziari, già costretti in condizioni disumane a causa dell'ulteriore aumento della popolazione carceraria (68.527 detenuti su una capienza di 44.612 posti), dà mandato agli organi dirigenti di convocare gli "Stati Generali delle carceri" per mobilitare tutti coloro che non sono disposti a tollerare quello che appare oggi come un consistente e allarmante nucleo di nuova Shoah. "
Dalla Mozione generale del IX Congresso di Radicali Italiani
Approfondimenti
Rapporto choc della Uil sulle carceri della Basilicata
Il Testo della PDL
Art. 1
(Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale)
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell’ambito del territorio della Regione Basilicata, al fine di contribuire a garantire i diritti delle persone presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1°.
Art. 2
(Funzioni del Garante)
1. Il Garante per le finalità di cui all'art.1, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
f) propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) esegue, periodicamente, visite presso gli istituti penitenziari del territorio regionale, nel rispetto della normativa statale sull'ordinamento penitenziario;
h) informa periodicamente dello svolgimento delle su funzioni la commissione consiliare competente in materia.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sulle funzioni svolte, sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
4. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale della Regione.
Art. 3
(Designazione e nomina del Garante)
1. Il Consiglio regionale designa il Garante di cui all'articolo 1, mediante elezione a maggioranza dei Consiglieri regionali assegnati.
2. Il Garante è scelto tra persone con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.
Art. 4
(Incompatibilità)
1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.
3. Il conferimento dell’incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.
5. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'articolo 3.
6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione.
Art. 5
(Trattamento economico)
1. Al Garante è attribuita un’indennità mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 6
(Ufficio del Garante)
1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso.
3. Il personale assegnato è individuato nell’organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.
4. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.
Art. 7
(Protocolli d'intesa)
1. Il Garante, d’intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:
a) attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1;
b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.
Art. 8
(Norme finali e transitorie)
1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva l'atto di cui all'articolo 6, comma 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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