Interrogazione a risposta scritta 4-07251
ZAMPARUTTI, FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, MECACCI e BELTRANDI. -
il 12 maggio 2010 a Sussisa, frazione di Sori sulla riviera genovese di Levante, Paola Quartini (58 anni) del Nucleo guardie particolari giurate della LIPU di Genova ed Elvio Fichera (72 anni) della Associazione Amici Animali Abbandonati, sono stati uccisi dal Signor Renzo Castagnola che successivamente al duplice omicidio e al ferimento della moglie si è poi tolto la vita;
i due volontari si erano recati sul luogo in esecuzione di un provvedimento rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria e su delega di quest'ultima per procedere al sequestro dei cani detenuti in condizioni igieniche precarie nel canile di proprietà del Castagnola;
i due volontari, secondo quanto riportato dalla sezione Lipu di Genova, si erano recati presso l'abitazione e il canile del Castagnola alla regolare presenza di due agenti della polizia municipale e due Carabinieri della locale stazione;
la Sezione Lipu di Genova ed anche una vicina di casa non volontaria sostengono che la Quartini, già consapevole del potenziale rischio di una reazione violenta del Castagnola, aveva richiesto prudenzialmente la presenza delle forze dell'ordine nell'operazione che avrebbe dovuto portare al sequestro dei cani presenti nella struttura del Castagnola;
le guardie zoofile, con alle spalle una storicità di servizio che risale al 1938, seguono specifici corsi di addestramento e spesso operano senza il deterrente dell'arma di servizio in quanto il rilascio del titolo autorizzativi viene negato sulla scorta di quelle che agli interroganti appaiono discutibili interpretazioni degli uffici addetti, forse generate dalla non conoscenza del reale servizio operativo svolto -:
se, a seguito di questo gravissimo atto si intendano attivare puntuali controlli sulla regolarità della detenzione e del possesso delle armi da fuoco e relative munizioni, facendo particolare riferimento alla salute psicofisica e all'equilibrio mentale dei possessori di tali licenze, ivi compresi anche gli atti violenti o disumani nei confronti delle persone e degli animali, anche se quest'ultimi dovessero essere di specie cacciabili, in quanto, anche tali atteggiamenti sono indicativi della personalità dei soggetti destinatari;
se sia stata verificata la regolare detenzione e licenza delle armi da fuoco del Castagnola, e se quindi lo stesso fosse in possesso di regolare autorizzazione di detenzione di armi - che deve essere immediatamente comunicata al commissariato di polizia o al Comando dei Carabinieri, in base all'articolo 38 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 - e se, come previsto dagli articoli 11, 12 e 43 dello stesso Testo unico, riguardanti condanne penali o altre situazioni ostative al rilascio delle autorizzazioni per la detenzione e licenza, non si fosse invece verificata una delle suddette condizioni;
se non si intendano assumere iniziative volte a modificare, a seguito di questo e di altri numerosi episodi similari, ormai divenuti di troppa attualità, la normativa che consente a chi è in possesso della licenza la detenzione di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive, 8 armi artistiche o rare ed un numero illimitato di fucili da caccia, considerato che tale normativa consente la potenziale creazione di veri e propri arsenali, e che un alto numero di delitti viene effettuato con armi legalmente detenute in virtù di tale normativa;
se non si ritenga opportuno rivedere l'interpretazione che ha consentito la nomina di guardie zoofile estendendo le prerogative sancite dal decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1979 per le guardie zoofile dell'ENPA a soggetti dipendenti da altre associazioni non menzionate in tale decreto del Presidente della Repubblica specifico per l'ENPA, onde evitare ulteriori confusioni che sono già da tempo in atto;
tenuto conto che il Ministero dell'interno con interpretazione normativa ha estesa ad altri soggetti, oltre all'Enpa, la possibilità di richiedere la nomina con decreto prefettizio di guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, se non si ritenga necessario ed opportuno prevedere, per tali nuovi soggetti, il processo di formazione qualificante e specifico seguito dal 1938 per le guardie zoofile ENPA nonché una regolamentazione numerica come previsto per le stesse guardie zoofile ENPA;
se non si intendano assumere iniziative volte a rivedere la disciplina sulle qualifiche e funzioni che gli operatori di vigilanza sui reati verso gli animali e del loro habitat chiamate guardie zoofile, debbano avere nelle attività dirette alla salvaguardia e rispetto delle normative vigenti al fine di non essere di continuo delegittimate anche nei confronti degli stessi cittadini, ricordando che quanto svolto da tali operatori viene dal volontariato e senza alcun onere per lo Stato;
se non si ritenga opportuno riesaminare la procedura di rilascio di porto d'armi per le guardie zoofile ENPA alle quali alcune prefetture oppongono diniego con la motivazione che «l'attività non implica uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell'incolumità personale» rammentando che purtroppo alcune guardie zoofile dell'Enpa sono decedute in servizio ed altre sono state oggetto di tentativi d'omicidio o di minacce gravi e che le Guardie Zoofile ENPA operano abitualmente con la finalità di contrastare abigeato, cinomachie, bracconaggio, corse clandestine nonché le attività riconducibili alla vasta area dell'ecomafia e zoomafia;
se non si intenda promuovere un'intensificazione da parte delle forze dell'ordine dei controlli sul territorio relativi alle condizioni di detenzione degli animali;
se non si intenda promuovere, per quanto di competenza e di concerto con le regioni, una intensificazione dei controlli sul territorio relativi alle condizioni di detenzione degli animali, con particolare riferimento a quelli considerati da caccia o a qualunque altra attività che non sia la mera compagnia. (4-07251)
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