
La Corte di Cassazione, con la importante sentenza n. 38179 del 2010, ha solennemente ribadito che la persona fermata in flagranza di reato non deve essere condotta direttamente in carcere in quanto questo comporterebbe un inaccettabile aggravio dello stato di restrizione della libertà personale per l’arrestato, impropriamente costretto a fare ingresso nel circuito penitenziario in attesa della decisione del tribunale. Capita spesso infatti che le forze dell’ordine, nelle more del giudizio di convalida dell’arresto, cerchino di sopperire alla difficoltà di dotarsi di celle di sicurezza conducendo direttamente in carcere la persona arrestata. Tale modus operandi, giudicato non conforme con la disciplina di settore, oltre a confliggere con le esigenze di garanzia dell’arrestato - illegittimamente condotto in un ambiente carcerario anche quando dovrebbe essere applicata nei suoi confronti la meno invasiva custodia presso gli organi di polizia giudiziaria - è il principale responsabile dell’attuale sovraffollamento carcerario e dei suoi ingenti costi umani ed economici. Basti pensare a tutte quelle persone, soprattutto extracomunitarie, che ogni anno fanno inutilmente ingresso negli istituti penitenziari per restarci solo qualche ora in attesa che il giudice di turno decida sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare da applicare nei loro confronti. Se il Governo intende veramente cominciare ad affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario, ponga rimedio ai gravi problemi organizzativi denunciati dalla polizia giudiziaria così da evitare nell’immediato futuro ulteriori incongrui ed automatici “passaggi in carcere” delle persone arrestate.
Lo stesso Ministro della Giustizia in una audizione in Commissione giustizia dell’ottobre del 2008, aveva fornito numeri eloquenti che, è facile prevedere, oggi si sono ulteriormente aggravati: «l'entra ed esci», che quotidianamente interessa gli istituti penitenziari disse Alfano - si traduce in una movimentazione di circa 170.000 detenuti ogni anno, con un sovraccarico di lavoro anche per le traduzioni che, nel solo 2007, sono state oltre 300.000.
Per noi radicali – ricordiamo che Pannella è in sciopero della fame dal 2 ottobre anche sull’illegalità della carceri e sul dissesto della Giustizia italiana – è essenziale però che, nel prendere questo tipo di misure, sia contemporaneamente garantita la possibilità ai parlamentari e ai consiglieri regionali di svolgere il loro sindacato ispettivo non solo nelle carceri ma anche nelle cosiddette “camere di sicurezza”.
Dichiarazione di Rita Berrnardini, parlamentare radicale, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Arresto in flagranza – Convalida dell’arresto – Presentazione diretta – Conduzioone dell’arrestato in carcere per mere esigenze organizzative . Improprietà (Ccp, art. 558)
In caso di arresto in flagranza, nelle ipotesi in cui debba procedersi alla convalida nelle forme indicate dall’art. 558 del codice di procedura penale, con la conduzione diretta davanti al giudice dell’arrestato, nel frattempo custodito presso la polizia giudiziaria, gli eventuali problemi organizzativi della polizia giudiziaria, specialmente ove strutturali, non possono essere sistematicamente risolti con l’aggravio dello stato di restrizione della libertà personale, attraverso incongrui “passaggi in carcere” dell’arrestato.
Sezione VI, sentenza 14-27 ottobre 2010 n. 38179 –
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