
Onorevole illustrissima, le invio una risposta in ordine ai quesiti posti.
Saluti veramente cordiali
Prefetto Alessandro Pansa
Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Ministero dell’Interno
1) Tessera elettorale. Com’è noto, ai sensi dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, la tessera elettorale personale, a carattere permanente, è stata istituita e disciplinata soprattutto per una duplice funzione, cioè di consentire all’elettore di essere ammesso alle operazioni di voto e, nel contempo, di certificare, a cura dell’ufficio di sezione l’avvenuta partecipazione al voto stesso, anche per evitare che l’elettore voti più volte per la stessa consultazione.
Per i detenuti, in particolare, l’art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, come sostituito dall’art. 13 del citato D.P.R. 299 del 2000, stabilisce che i detenuti possono votare “esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale”, anche dell’attestazione ex art. 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tale attestazione, come richiamato nella circolare ministeriale del 9 gennaio scorso, è rilasciata dal sindaco del comune di iscrizione elettorale; comprova che l’elettore ha dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione; attesta che l’elettore stesso viene incluso in un elenco da destinare al seggio di appartenenza; vale come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione; viene allegata al verbale del seggio speciale dove voterà l’elettore detenuto.
La tessera elettorale, nell’ipotesi in cui sia stata già rilasciata, dovrebbe essere posseduta dall’interessato, e quindi anche dai detenuti, al momento del voto. Ove i detenuti non ne siano già in possesso, la tessera dovrebbe essere loro consegnata dai familiari o altri soggetti o dovrebbe essere loro spedita per via postale, tenuto conto del lasso di tempo intercorrente prima dello svolgimento della consultazione.
Nel caso di effettiva impossibilità alla consegna o spedizione nei sensi riferiti, il detenuto potrebbe richiedere al comune di propria iscrizione elettorale, per il tramite del direttore dell’istituto di prevenzione e pena, la spedizione di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. 299 del 2000.
Nel caso, invece, di smarrimento della tessera, il comune di iscrizione elettorale, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 299 del 2000, ne rilascia un duplicato. Tale duplicato potrebbe essere trasmesso per via postale al detenuto per il tramite del direttore dell’istituto di prevenzione e pena.
Nel caso, infine, di “prima consegna” della tessera, nei confronti, ad esempio, di un elettore che compia diciotto anni in costanza di reclusione, l’art. 3 del citato D.P.R. 299 del 2000, al comma 1 prevede che la consegna venga fatta a cura del comune di iscrizione elettorale all’indirizzo del titolare anche a persona convivente, mentre, al comma 2, prevede che la consegna stessa venga fatta ai titolari domiciliati fuori del comune di residenza per il tramite del comune di domicilio, ciò che potrebbe avvenire, evidentemente, per il tramite del direttore dell’istituto di prevenzione e pena.
* * *
2) Voto per le elezioni regionali. Con riferimento sia ai detenuti che alle varie altre categorie di elettori ammessi al voto con procedura speciale in sezioni e in comuni diversi da quelli di iscrizione elettorale (degenti in ospedali e case di cura, militari, naviganti sia marittimi che aviatori, persone in condizioni di infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, ecc.) le norme consentono di votare nel luogo (e nel comune) in cui si trovano solo qualora la relativa consultazione elettorale interessi e si svolga nell’ambito territoriale in cui è ricompreso il comune di domicilio dell’elettore e, ovviamente, purché quest’ultimo sia iscritto, in relazione alla propria residenza, in un comune di quello stesso ambito territoriale. D’altronde, la vigente disciplina non prevede la possibilità di recapitare le schede di tutte le consultazioni simultanee in tutte le parti del territorio nazionale e sarebbe organizzativamente quasi impossibile raccogliere il voto al di fuori degli ambiti territoriali in cui l’elezione si svolge, scrutinando le schede in condizione di non riconoscibilità del voto.
Non si conoscono disposizione in ordine alla possibilità di trasferire i detenuti nella Regione di residenza. Il tema è stato rappresentato al DAP.
Per le elezioni regionali, pertanto, i detenuti potranno votare solo se sono elettori di un comune della regione e il luogo di detenzione si trovi nel territorio della regione.