
Domani mattina in occasione dell'inizio l'iter in commissione Affari Costituzionali del Senato della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, i senatori Radicali Donatella Poretti e Marco Perduca proporranno che vengano sospesi i lavori. Infatti, prima di decidere come se e come si finanziano i partiti, occorre definirne la forma democratica e finalmente dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione.
Segue testo sospensiva
PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA
II Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n. 3321 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali" (approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato dei disegni di legge: Iannaccone ed altri; Razzi ed altri; Donadi ed altri; Pionati; Palagiano ed altri; Cambursano ed altri; Briguglio; Baccini; Angelino Alfano ed altri; Giachetti ed altri; Graziano ed altri; Moffa ed altri; Antonione ed altri; Casini ed altri; Rubinato ed altri; Dozzo ed altri; Bersani ed altri; d’iniziativa popolare),
premesso che:
- in Italia, la diffusa lettura - secondo cui la nostra Costituzione, all'articolo 49, esclude ogni possibilità di ingerenza, da parte dei pubblici poteri, nel pluralismo partitico - affonda le sue radici nel ricordo ancora fresco del partito unico fascista: la reazione del Costituente fu perciò volta ad escludere qualsiasi disciplina legislativa che, in cambio della personalità giuridica, consentisse ad una qualche amministrazione (dipendente dall'Esecutivo) di ingerirsi nei fini o nella vita interna delle associazioni politiche. Ne è riprova il fatto che i bilanci dei partiti - pur essendo rendicontati e presentati al Parlamento - sono oggetto di esame da parte di "revisori nominati apposta che però (...) «non possono accorgersi di bilanci non veritieri, perché fanno un controllo solo formale» (così Francesca Schianchi, “La certificazione dei rendiconti? Solo una formalità” su "La Stampa", 4/04/2012, secondo cui un senatore questore giudica «difficile entrare nel merito delle spese di un partito. Io partito tal dei tali non faccio manifestazioni ma finanzio i miei candidati; lei altro partito fa invece manifesti 6X3 e spot televisivi: entrambe sono scelte legittime, come si fa a dire questo sì, questo no? Ogni partito deve essere libero, senza il controllo di altri partiti»);
- il diverso modello di partito che si è prescelto in Germania rende i partiti politici organismi di diritto pubblico, destinatari da decenni di un finanziamento pubblico;
- si tratta di una scelta della Legge fondamentale tedesca, cui dà attuazione il Gesetz über die politischen Parteien - Parteiengesetz del 31 gennaio 1994. Per tale legge, l'ammontare del finanziamento è rapportato ai suffragi conseguiti, ma anche ad elementi della vita interna di partito (quota di tesseramento o regolare donazione: articolo 10, comma 3, terzo capoverso), che vengono poi sottoposti ad intrusivo controllo con obbligo di rendicontazione pubblica. La stessa legge - oltre alle attività aventi rilevanza anche economica - disciplina puntualmente la vita dei partiti: l'articolo 4 regola il nome, l'articolo 5 la parità di trattamento nei rapporti con gli organi pubblici, l'articolo 10 i diritti degli iscritti, l'articolo 15 la formazione della volontà in seno agli organi del partito, l'articolo 17 la scelta dei candidati;
considerato che:
- i due diversi modelli di partito contrapposti riposano su diverse scelte del Costituente: quello tedesco per il partito-articolazione pubblica, quello italiano per il partito-associazione di diritto privato. Le coerenti conclusioni, per i due modelli, sono che il primo può fondarsi (anche) su risorse pubbliche oculatamente controllate, il secondo soltanto su risorse private volontariamente fatte confluire dagli iscritti e dai simpatizzanti;
- un referendum abrogativo dell'anomalia di un finanziamento pubblico ad associazioni private, prive di qualsiasi controllo sostanziale, ha incontrato il consenso della maggioranza assoluta dei cittadini, per essere poi disatteso nel 1997-1999 da leggi che hanno solo nominalisticamente ribattezzato "rimborsi elettorali" i finanziamenti pubblici. La natura elusiva delle norme vigenti è evidenziata dal fatto che nessun collegamento è instaurato tra il "rimborso" rapportato ai voti conseguiti (nelle varie consultazioni elettorali prese a riferimento) e le spese elettorali per le quali la legge n. 515/1993 impone l'obbligo di rendicontazione ad ogni candidato e ad ogni partito;
- di non passare all'esame del disegno di legge, fino a quando non sarà modificato l'articolo 49 della Costituzione, nel senso di: a. imporre un controllo della regolarità contabile e della fedeltà delle rendicontazioni alle spese realmente sostenute, del tipo di quello che secondo la citata dottrina è inibito a Costituzione vigente (v. La Stampa", 4/04/2012, citato sopra); b. consentire un controllo degli statuti, sulla falsariga di quanto consentito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai fini del controllo della legalità dei mezzi utilizzati dai partiti, nonché del rispetto del principio democratico (v. sentenze 13 febbraio 2003, nel caso Refah Partisi contro Turchia, e 30 giugno 2009, nel caso Herri Batasuna contro Spagna).